Referendum Costituzionale: le ragioni del NO

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

Ecco le ragioni tecniche e inerenti alla riforma del comitato del No al Referendum del 4 dicembre.

—   Qui le ragioni del SI   —

Il Referendum è disomogeneo

I promotori del No al referendum riportano come il testo del referendum sia comprensivo di argomenti eccessivamente eterogenei e come non sia possibile rispondere al quesito con un solo si o un no. La modifica di 47 articoli della Costituzione non può essere accettata o rifiutata in blocco dato che al suo interno sono molteplici gli argomenti trattati. La Corte Costituzionale, con appello all’articolo 75, si è espressa contro quesiti referendari contenenti materie eccessivamente eterogenee.

La riforma è frutto dell’Esecutivo e non del Legislativo

Nel sistema parlamentare italiano la riforma costituzionale deve essere frutto di un discorso e un dibattito parlamentare senza essere incisa in alcuna sua parte da un discorso maggioritario. Piero Calamandrei ricordava ai membri del primo governo De Gasperi di allontanarsi dai banchi dell’Esecutivo mentre si discutevano questioni costituzionali, al fine di liberare il discorso costituzionale da qualsiasi peso politico. Invece il ruolo politico è stato padrone di questa revisione costituzionale, soprattutto attraverso le varie anomalie nella sua presentazione:

1)La presentazione governativa  e non parlamentare del disegno di revisione costituzionale.

2)La rimozione d’autorità dalla commissione affari costituzionali di due onorevoli, Mauro e Mineo, che invocavano la libertà di coscienza nella decisione.

3) La decisione del presidente del Senato di cancellare il relatore di minoranza Calderoli dalla discussione in aula

4)L’utilizzo di emendamenti volti a togliere lo strumento del voto segreto in modo da evitare le decisioni in base alla libertà di coscienza su alcuni dibattiti.

Il parlamento è delegittimato giuridicamente e politicamente

Con la sentenza n.1/2014 la Corte costituzionale ha denunciato “ l’eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo di rappresentanza politica e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto” che discendeva dall’ampiezza del premio di maggioranza assegnato al partito più votato. Inoltre la Corte ha ritenuto che il meccanismo delle liste bloccate non ha consentito agli elettori di esercitare un voto consapevole. La corte ha dichiarato l’incostituzionalità del Porcellum ma non ha fatto decadere le Camere, forse sperando che le camere stesse avrebbero preso questa decisione, ma così non è stato. Quindi due camere incostituzionali hanno votato e accettato una riforma elettorale e soprattutto la riforma costituzionale.

—   Qui la sentenza della Corte   —

I senatori part-time non rappresenteranno le regioni ma solo il partito, il Presidente della Repubblica o se stessi

I 95 senatori con incarichi nelle istituzioni territoriali non dovranno dimettersi dalla propria funzione di consigliere regionale o di sindaco, ma continueranno a svolgerla part-time, con un’evidente conseguenza sull’operatività di questi organi. La durata del mandato di senatore coinciderà con quella di consigliere regionale e sindaco, avremo quindi un Senato a formazione progressiva, aumentando l’incertezza e la confusione. Il problema più importante resta anche quello del mandato dei consiglieri regionali. Questi infatti non saranno mandatari della Regione, verso cui non avranno neanche il vincolo di mandato, ma saranno rappresentati solo dei propri schieramenti ricreando le divisioni del consiglio regionale nella camera di Palazzo Madama. Si aggiungono ai 95 senatori eletti dalle istituzioni territoriali 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica, scelti tra i cittadini che hanno illustrato la nazione per altissimi meriti in vari campi. Questi senatori non saranno a vita ma anzi saranno in carica per 7 anni quindi saranno inevitabilmente legati a doppio filo con il Presidente, di cui saranno i reali rappresentanti.

La riforma sostanzialmente non muta i costi della politica

Le spese per il Senato attualmente ammontano a circa 540 milioni di euro. Nel 2015 palazzo Madama ha pesato sul bilancio statale per lo 0,064 con un rapporto di 1:1.568. Dal bilancio pubblicato sul sito del Senato risulta che la spesa per le indennità dei senatori, pari a 42 milioni di euro) è solo una piccola parte del costo complessivo. La gran parte del costo della camera è dato dalla diaria, che verrebbe mantenuta, dalle pensioni di ex senatori e ex dipendenti e da tutti le spese amministrative, che sono inevitabili. Che il numero dei parlamentari sia eccessivamente alto può essere un appunto condivisibile(Nel nostro paese vi sono 1,6 parlamentari per 100mila abitanti contro gli 1,4 della Francia, 1,3 della Spagna, numeri non molto distanti). Allo stesso tempo questo tema non viene risolto dalla riforma. Parlando di costi è necessario ribadire come altri istituzioni più vicine al governo siano lievitate nei costi degli ultimi anni. Il solo Segretariato generale di Palazzo Chigi spende circa 754 milioni di euro, ben più del senato attuale.

—   Qui rendicontazione del Senato della Repubblica   —

Non è vero che il bicameralismo paritario non permette di legiferare

Con riferimento all’attuale legislatura si è calcolato che il tempo medio di approvazione di disegni di legge è pari a 263 giorni e in riferimento alla mancata conversione dei decreti leggi, che deve avvenire entro 60 giorni,i dati dicono che sono pochissimi i decreti che decadono per mancanza di tempo, la maggior parte decade per motivi politici. La navette, così tanto odiata dai promotori del SI è stata utilizzata solo nel 20% dei casi e di questi una parte ancora più piccola ha affrontato un secondo ritorno alle camere. Il problema forse è da ricercare nella fretta del legislatore, causata dal frequente uso di decreti che non permettono la giusta scrittura, che porta inevitabilmente a continue riletture e aggiunte alle leggi vigenti.

Il procedimento legislativo sarà più confuso

Il testo originale dell’art.70 della costituzione recita “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere”. Il Senato adesso legifererà, di conseguenza su questo materiale il testo di Camera e Senato dovrà essere uguale, su:

  1. leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.
  2. Leggi ordinarie a tutela delle minoranze linguistiche, referendum popolari, leggi di iniziativa popolare, legislazione elettorale, legislazione relativa agli organi di governo alle funzioni fondamentali di Comuni, province e città metropolitane, leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati UE, leggi sull’eleggibilità dei senatori, sull’ordinamento di Roma, sul regionalismo differenziato, sulla partecipazione delle regioni speciali alla formazione e alla attuazione di norme UE, sulle intese internazionali delle regioni, sul patrimonio degli enti territoriali, sui poteri sostitutivi dello stato nei confronti degli enti territoriali, sui principi della legge elettorale delle regioni ordinarie sul passaggio di un Comune da una regione a un’altra.

Le altre leggi sono di materia della Camera ma il Senato potrà partecipare: Nella maggioranza dei casi il Senato entro 10 giorni, su richiesta di 1/3 dei membri può esaminare il progetto di legge e nei 30 giorni successivi proporre modifiche, su cui poi la Camera si pronuncia a maggioranza semplice. Per le leggi su competenze tra Stato e Regioni il senato può modificarle a maggioranza assoluta, ma la camera può annullare le modifiche con una nuova maggioranza assoluta, cosa non complessa con la nuova legge elettorale. I disegni in materia di bilancio possono essere modificati dal Senato, che dovranno essere accettate o rifiutate dalla Camera a maggioranza semplice

Il procedimento sarà lunghissimo immaginiamo che cosa potrebbe accadere se le camere non si accordassero sul procedimento da seguire o se una legge dovesse avere contenuti che richiedono di essere disciplinati con procedimenti diversi, come i “mille proroghe”. In caso di conflitto saranno i Presidenti di Camera e Senato a risolvere casi controversi, ma non è presente una norma che possa dirimere incertezze e conflitti tra di loro.

Il giudizio preventivo di costituzionalità confliggerà con quello successivo

La riforma introduce il giudizio di costituzionalità preventivo, di conseguenza su richiesta di 1/3 dei senatori e 1/4 dei deputati, la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare entro il termine di 30 giorni. Se il giudizio sarà negativo la legge non potrà essere promulgata. La riforma arriverebbe a creare una situazione in cui la Corte Costituzionale si contraddice, perché dopo un primo parere positivo potrebbe riscontrare una successiva incostituzionalità in fase di applicazione, questo porterà a dover creare un nuovo giudizio per correggere il primo.

L’Esecutivo avrà un potere molto maggiore

L’Esecutivo potrà avere molta più influenza sul Parlamento, per esempio attraverso il voto a data certa che obbliga la camera a mettere il disegno di legge in agenda entro 5 giorni dalla richiesta.

La riforma indebolisce le autonomie regionali

Le autonomie regionali vengono indebolite sensibilmente. La legislazione concorrente viene abolita e molte delle competenze vengono ricondotte alla competenza esclusiva dello Stato. In realtà però su temi come ordinamento delle comunicazioni, grandi reti di trasporto, produzione e distribuzione nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica e e del sistema tributario è previsto che lo Stato possa delegare alle Regioni. Il quadro però più scuro per le regioni salta all’occhio nella “Clausola di supremazia statale”. Questo elemento prevede la possibilità che lo stato, prendendosi le eventuali responsabilità, legiferi in una materia riservata alle Regioni perché lo richiede la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica.

Il potere del popolo è indebolito

Il numero di firme necessarie per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare viene triplicato: da 50 mila a 150 mila. Questo significa limitazione ad una delle forme di attività popolare. I promotori del Si giustificano questa visione con il fatto che ci saranno tempi certi nella valutazione delle camere, ma allo stesso tempo questi tempi sono stabiliti da regolamenti parlamentari. Il referendum sarà modificato nel numero di firme utili. Se gli organizzatori raggiungeranno le 500.000 firme allora si rimarrà con il quorum nella metà più uno degli aventi diritto, se si raggiungeranno le 800.000 firme allora il quorum sarà la maggioranza dei votanti all’ultima elezione della Camera dei Deputati. Questa misura è stata portata come un aiuto alla volontà popolare ma anzi renderà più difficile la sua implementazione.

La prima parte della costituzione viene influenza da questa revisione.

I promotori del SI affermano la revisione costituzionale inficia seriamente anche la prima parte della costituzione, perché se direttamente i diritti non vengono toccati sono le istituzioni che hanno il compito di difenderli che vengono colpite e annichilite.

 

 

Fonti e Approfondimenti:

Fai clic per accedere a 160919-Vademecum-singolo.pdf

http://www.referendumcostituzionale.online

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