Cos’è e come funziona la NATO

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

La NATO  (North Atlantic Treaty Organization in inglese, Organisation du Traité de l’Atlantique Nord in francese, in sigla OTAN) è un’organizzazione intergovernativa costituita nel 1949 allo scopo di assicurare la pace e la sicurezza in Europa. L’organo di vertice – il Consiglio Atlantico – è costituito dai Rappresentanti Permanenti dei Paesi membri, che fanno capo ai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri, ed è presieduto da un Segretario Generale, che attuamente è il norvegese Jens Stoltemberg.

Gli Stati membri

Fanno parte della NATO, ad oggi, 28 Paesi: gli Stati fondatori furono Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti. Turchia e Grecia entrano nell’alleanza nel 1952 (primo allargamento). Seguono la Germania Ovest nel 1955 e la Spagna nel 1982.

Dopo la caduta del Muro di Berlino, la NATO iniziò le trattative per l’inglobamento degli Stati dell’ex Patto di Varsavia: nel 1999 entrano a far parte della NATO la Repubblica Ceca, La Polonia e l’Ungheria.

Nel 2004 avviene il quinto allargamento che prevede l’annessione di 7 Paesi: Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Romania, Slovacchia, Slovenia. Nel 2009 infine entrano nella NATO anche Croazia e Albania. Altri 22 paesi partecipano nel partenariato della NATO per la pace, con altri 15 paesi coinvolti in programmi di dialogo istituzionalizzato.

Criteri di ammissione

L’art. 10 del Trattato del Nord Atlantico descrive come gli Stati possano entrare nella NATO:

« I membri possono invitare previo consenso unanime qualsiasi altro Stato europeo in condizione di soddisfare i principi di questo trattato e di contribuire alla sicurezza dell’area nord-atlantica ad aderire a questo trattato. Qualsiasi Stato così invitato può diventare un membro dell’organizzazione depositando il proprio atto di adesione al Governo degli Stati Uniti d’America. Il Governo degli Stati Uniti d’America informerà ciascun membro del deposito di tale atto di adesione. »

Ciò significa che ciascuno Stato membro ha diritto di veto, ovvero può decidere di porre delle condizioni per l’ingresso di un paese. In pratica la NATO ha formulato un insieme di criteri-base che devono essere soddisfatti per aspirare all’accesso.

Come procedura per i paesi che vogliono aderire (pre-adesione) esiste un meccanismo chiamato Piano d’azione per l’adesione o Membership Action Plan (MAP) che fu introdotto nel vertice di Washington del 23-25 aprile 1999. La partecipazione al MAP prevede per un paese la presentazione di un rapporto annuale sui progressi fatti nel raggiungere i criteri stabiliti: la NATO provvede poi a rispondere a ciascun paese con suggerimenti tecnici e valuta singolarmente la situazione dei progressi.

La Macedonia fa parte di questo programma dal 1999, mentre il Montenegro dal 2009. Altri Paesi come Bosnia, Georgia e Ucraina sono considerati potenziali membri e sono in corso trattative per l’entrata nel MAP e poi succesivamente nell’alleanza.

Istituzione della NATO

L’organizzazione del Patto del Nord Atlantico è stata istituita, come già detto, con il Trattato firmato a Washington il 4 aprile 1949. Il Trattato ha dato vita ad un’alleanza di difesa collettiva secondo quanto stabilito dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. Il Trattato del Nord Atlantico costituisce, dunque, la base giuridica e negoziale dell’Alleanza; è stato concepito nell’ambito dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, che riafferma il diritto degli Stati alla legittima difesa individuale e collettiva.

Nel preambolo del Trattato, gli Stati che:

“ […] aderiscono al presente Trattato riaffermano la loro fede negli scopi e nei principi dello Statuto delle Nazioni Unite e il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi. Si dicono determinati a salvaguardare la libertà dei loro popoli, il loro comune retaggio e la loro civiltà, fondati sui principi della democrazia, sulle libertà individuali e sulla preminenza del diritto. Aspirano a promuovere il benessere e la stabilità nella regione dell’Atlantico settentrionale. Sono decisi a unire i loro sforzi in una difesa collettiva e per la salvaguardia della pace e della sicurezza. Pertanto, essi aderiscono al presente Trattato Nord Atlantico”.

Il riferimento alla Carta delle Nazioni Unite

Dall’esame del Trattato di Washington, particolare rilievo assume il riferimento alla Carta delle Nazioni Unite, quale strumento per la risoluzione delle controversie. È chiaro il riferimento al sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite e alla sua funzione coercitiva, quale strumento mirato ad assicurare il mantenimento o il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, quando minacciate o violate.

In un tale contesto possiamo rilevare come accanto alla classica funzione conciliativa degli organi dell’ONU si affianchi anche quella delle organizzazioni regionali. L’art. 52 della Carta delle Nazioni Unite prevede, infatti, che in seno a tali organizzazioni si compia “ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale […] prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza”.

Il Trattato si ispira, quindi, da un lato all’opportunità di prospettare punti di contatto con l’organizzazione delle Nazioni Unite, intesa come organizzazione universale, piuttosto che di contrapporsi ad essa, dall’altra, però, all’esigenza di definire un sistema di sicurezza collettiva per gli Stati membri. Questo si è sviluppato al di fuori dal sistema delle Nazioni Unite, basandosi, conseguentemente, sulla possibilità del mancato funzionamento del sistema stabilito dalla Carta.

Presupposti e meccanismi di autodifesa

Gli artt. 3 e 5 indicano i presupposti ed i meccanismi del sistema di autodifesa e costituiscono, pertanto, il nucleo normativo fondamentale del Trattato. In questi articoli vengono formulati rispettivamente l’impegno delle parti a mantenere e rafforzare la propria capacità di resistenza di fronte ad un attacco armato e l’obbligo di assistenza a favore di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco armato.

Particolare attenzione deve essere, quindi, posta nell’esaminare l’art. 5 del Trattato:

Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale.

Il concetto di attacco armato

Significato centrale per il funzionamento dell’Alleanza assume conseguentemente il concetto di attacco armato. Tale concetto, tuttavia, non viene precisato nel Trattato istitutivo, se non per il fatto che “ogni attacco armato e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

L’art. 5 del Trattato prevede, dunque, l’obbligo di assistere uno Stato membro della NATO che sia oggetto di un attacco armato, ciò nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale e collettiva riconosciuto dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. Anche l’esame di tale articolo del Trattato Atlantico va, quindi, fatto alla luce di quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite.

L’art. 6 del Trattato, nel definire l’ambito geografico nel quale opera il meccanismo di autodifesa, consente di determinare che tale concetto ricorre non solo qualora si verifichi un attacco rivolto contro il territorio di uno degli Stati membri, ma anche contro forze navali o aeree in navigazione nell’area di rilevanza del trattato.

Interventi e minacce

Passando, infine, all’esame dell’art. 9 del Trattato Atlantico, si evince che lo stesso stabilisce la costituzione di un Consiglio, il quale, oltre a doversi occupare di tutte le questioni inerenti l’organizzazione e l’implementazione del Trattato, avrebbe dovuto istituire tutti quegli organismi sussidiari necessari per il funzionamento dell’Alleanza. Sulla base di tale articolo, il 17 settembre 1949, a Washington, il Consiglio Atlantico deliberò la costituzione ed i compiti degli organi sussidiari della NATO.

Infine, gli interventi sono quindi divenuti degli strumenti di politica internazionale, condizionati dagli interessi nazionali, dal consenso dell’opinione pubblica, quindi dalla politica interna dello Stato.

Le minacce si sono diversificate, non riguardano più interessi quali quello dell’integrità territoriale, riguardano, invece, interessi considerati importanti dai singoli Stati, a seconda della loro posizione geografica, dei loro condizionamenti culturali e storici, dei loro interessi economici e politici e dell’esposizione alle ripercussioni indirette dei conflitti.

Fonti e Approfondimenti:

Council on Foreign Relations, NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Camera dei Deputati, XVI legislatura, NATO – Scheda sull’organizzazione

ISPI Online Publications, La NATO e il fattore Trump, ISPI, 13 febbraio 2024

Mascioni D, L’elezione del Segretario generale della NATOLo Spiegone, 22 febbraio 2024

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