Crimini internazionali: i crimini di guerra e la Siria

Remix con supporto AI © pxfuel CC0

Sono più di sei anni che in Siria si combatte una guerra che ha causato centinaia di migliaia di morti. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha smesso di contare le vittime dalla metà del 2014; da allora sono passati più di 3 anni e l’attendibilità dei numeri è difficile da verificare.  Si può, però, citare  l’Osservatorio dei diritti umani in Siria, una delle fonti a cui si fa più riferimento per tracciare il bollettino delle vittime, secondo il quale al 13 marzo 2017 sono 465 mila i morti dall’inizio del conflitto e più di 14 milioni coloro che sono rimasti feriti o costretti a scappare. I numeri fanno rabbrividire, da ogni parte si possono e si devono riconoscere colpe e responsabilità. In questo scenario sono stati commessi crimini internazionali, quali crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Nel dicembre 2016 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 105 voti a favore, 15 contrari e 52 astensioni, una risoluzione che istituisce un meccanismo indipendente internazionale per l’accertamento delle responsabilità dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Siria dal marzo 2011, contribuendo al superamento della paralisi interna al Consiglio di Sicurezza, dovuta all’onnipotente e onnipresente problema del potere di veto.

 

I Crimini di Guerra

Un’inchiesta dell’ONU pubblicata alla fine di febbraio 2017 ha stabilito che ad Aleppo sono stati commessi crimini di guerra sia dall’esercito di Assad che dai ribelli. Cosa sono, però, i crimini di guerra?

Il concetto di crimine di guerra nasce da due branche che si sono fuse in un unico sistema di diritto. Il primo ramo si è sviluppato tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, quando venne codificato il diritto internazionale umanitario, anche noto come diritto del conflitto armato. Le importanti Convenzioni dell’Aia del 1899 e 1907 si soffermarono sul divieto, per le parti belligeranti, dell’utilizzo di alcuni strumenti e mezzi di guerra. Da allora si sono adottate diverse convenzioni a riguardo.

Il secondo ambito in cui si è sviluppato il concetto riguarda la Convenzione di Ginevra del 1864, cui hanno fatto seguito le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli del 1977, che si sono soffermate sulla protezione degli individui che non prendono parte a un conflitto armato, comunemente chiamati “civili”. In entrambi i casi, qualora si consideri la violazione della proibizione dell’utilizzo di determinati strumenti e mezzi di guerra o la violazione della tutela e della protezione di uomini innocenti, si può parlare di crimini di guerra. Se da un lato non esiste alcun documento nel diritto internazionale che codifichi tutti i crimini di guerra, dall’altro, vi sono moltissimi trattati in cui essi vengono elencati; inoltre, molte delle regole che vengono in questi citate fanno parte del diritto consuetudinario e, in quanto tali, sono vincolanti per tutti gli Stati, a prescindere dal fatto che essi abbiano ratificato o meno il trattato.

Una definizione di “crimine di guerra” è delineata anche nel caso Tadic, in cui la Camera d’Appello del Tribunale ad hoc per l’ex Jugoslavia ha affermato che è crimine di guerra la violazione di una norma del diritto dei conflitti armati posta a tutela dei beni e dei principi fondamentali. Tale infrazione comporta, inoltre, la responsabilità penale individuale della persona che ha infranto la regola. Come per la definizione di genocidio, anche per identificare un crimine di guerra bisogna individuare l’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo.

Soffermandosi sull’elemento oggettivo di un crimine di tale portata, bisogna riconoscere la conditio sine qua non il crimine possa essere classificato come crimine di guerra, vale a dire la violazione di un diritto di guerra commessa nell’ambito di un conflitto armato. In relazione a quest’ultima questione emerge il problema della distinzione tra conflitto internazionale e interno, distinzione in realtà piuttosto intuitiva, che ha, però, rappresentato alcune incertezze relativamente alla definizione di crimine di guerra. Il diritto penale internazionale si è mosso verso la considerazione di responsabilità penale per gli individui che compiono gravi violazioni anche nei conflitti interni, superando quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra che prevedevano espressamente solo le “gravi violazioni” commesse durante un conflitto tra Stati. In entrambi i casi, i crimini di guerra comprendono reati commessi contro persone che non prendono parte o non prendono più parte alle ostilità armate: ciò vuol dire che la maggior parte dei crimini di guerra vengono commessi contro i civili o contro movimenti di resistenza nei territori occupati.

In sintesi, a differenza degli altri crimini internazionali, quali il genocidio e i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra devono avere luogo in un contesto di conflitto armato, quale che sia interno o internazionale, come già discusso.

In relazione all’elemento soggettivo, l’art. 30 dello Statuto della Corte Penale Internazionale sancisce che la responsabilità penale per i crimini di guerra presuppone l’intenzione e la consapevolezza.

Importante per comprendere la definizione di questo crimine internazionale è, indubbiamente, l’articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, in cui essi vengono categorizzati in quattro gruppi:


  1. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, in relazione a conflitti armati internazionali;
  2. Altre serie violazioni di leggi e consuetudini applicabili in un conflitto armato internazionale;
  3. Serie violazioni dell’articolo 3, comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, in relazione ad un conflitto armato di carattere non internazionale;
  4. Altre serie violazioni di leggi e consuetudini applicabili a conflitti armati di carattere non internazionale.

Da un punto di vista sostanziale, i crimini di guerra possono essere perpetrati nei confronti di 5 categorie:

  1. Crimini di guerra contro persone richiedenti una protezione particolare;
  2. Crimini di guerra contro coloro che forniscono assistenza umanitaria e operazioni di peacekeeping;
  3. Crimini di guerra contro la proprietà ed altri diritti;
  4. Metodi proibiti di guerra;
  5. Mezzi proibiti di guerra.

Si possono individuare alcuni esempi di atti proibiti come ad esempio nell’uccisione, nella mutilazione, nel trattamento crudele e nella tortura, negli attacchi intenzionali contro popolazione civile o contro edifici dedicati alla religione, all’educazione, all’arte o a monumenti storici od ospedali e in ogni tipo di violenza sessuale. In riferimento a quest’ultimo esempio è interessante sottolineare che i Tribunali per l’ex Iugoslavia e per il Ruanda sono stati i primi corpi internazionali a riconoscere formalmente la violenza sessuale come un crimine di guerra.

La storia è testimone di moltissimi decessi dovuti alla violazione dei diritti umani e alla esecuzione dei crimini di guerra. Gli esempi, se si prendono in considerazione anche solo gli ultimi cento anni, sono tantissimi e spesso vedono contemporaneamente la presenza di tutti i crimini internazionali. Per citarne alcuni, senza però sottovalutare gli altri, possiamo iniziare facendo riferimento al genocidio armeno, ricordando poi gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, e nello specifico eventi quali il massacro di Marzabotto o di Cefalonia perpetrati dalla Germania, ma anche episodi come l’invasione dell’Abissinia o della Iugoslavia ad opera dell’Italia. Gli esempi di crimini di guerra negli anni della Seconda Guerra Mondiale necessiterebbero di una lista alquanto lunga ed infelice. Avvicinandosi temporalmente ai giorni nostri, possiamo ricordare i crimini di guerra commessi dagli USA, dalla Corea del Sud e dalla Corea del Nord durante la guerra in Corea (1950-53) e, ovviamente, quelli commessi durante la guerra del Vietnam (1954-75). Indubbiamente da menzionare sono anche la guerra in Jugoslavia e in Ruanda, che hanno spinto il Consiglio di Sicurezza ad istituire due organi giuridici atti a perseguire i crimini commessi nei rispettivi luoghi di interesse.

In conclusione riprendendo la situazione siriana, la procuratrice internazionale per i crimini di guerra, Carla Del Ponte, si è dimessa dalla sua posizione nel Comitato investigativo delle Nazioni Unite sulla violazione dei diritti umani nella guerra siriana, dicendo gli Stati nel Consiglio di Sicurezza non vogliono giustizia… pensavamo che la comunità internazionale avesse imparato dal Ruanda. Ma non è vero, non ha imparato nulla!” Le sue parole ci lasciano molto su cui riflettere.

 

Fonti e Approfondimeni

lo statuto di Roma, 17/07/1998

War crimes, BBC Ethics,  available at http://www.bbc.co.uk/ethics/war/overview/crimes_1.shtml

UN: Both sides commited war crimes in Syria’s Aleppo, Al Jazeera, 01/03/2017, available at http://www.aljazeera.com/news/2017/03/sides-committed-war-crimes-syria-aleppo-170301131256205.html

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39126653

War crimes prosecutor quits UN panel on Syrian civil war because it’s ‘pointless’, The Independent, 08/08/2017, available at http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/un-syria-civil-war-panel-war-crimes-prosecutor-quits-pointless-carla-del-ponte-swiss-attorney-a7882711.html

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*