La nuova legge elettorale in Francia per le elezioni europee

Lo scorso febbraio l’Assemblea Nazionale francese ha discusso in aula il disegno di legge relativo all’elezione dei rappresentati nazionali al Parlamento Europeo, in vista delle elezioni europee del prossimo anno. Le leggi per l’elezione dei membri del PE sono, infatti, decise a livello nazionale seguendo dei «principi comuni» indicati nei Trattati europei. La votazione ha avuto luogo Martedì 20 febbraio, quando l’Assemblea ha adottato, in prima lettura, la proposta di legge con 376 voti «a favore», 155 «contro» e 14 astensioni.

Il disegno di legge francese

Tra i principali obiettivi del testo c’è la volontà di ristabilire una circoscrizione elettorale unica per tutto il territorio nazionale, come previsto fino al 2003, quando si optò invece per una ripartizione del territorio nelle attuali otto circoscrizioni interregionali.  Di conseguenza il numero di candidati presentati da ogni lista dovrà essere uguale al numero dei seggi da assegnare. Quale motivazione della proposta viene indicato il fatto che la circoscrizione unica costituisce una garanzia per una maggiore chiarezza verso l’elettore e un’evoluzione coerente con la volontà di rinforzare il carattere europeo dello scrutinio. Inoltre, la frammentazione in otto circoscrizioni avrebbe comportato il favorire i partiti più grandi e non un maggiore pluralismo della rappresentanza, in contrasto quindi con l’intento del carattere proporzionale della ripartizione dei seggi.

Stando inoltre alle cifre fornite, la partecipazione elettorale del popolo francese alle elezioni europee sarebbe diminuita dal 46,8 % nel 1999 al 42 % del 2014. Esplicito è anche il riferimento alla situazione presente negli altri paesi membri dell’UE: la scelta di una circoscrizione nazionale unica risulta maggioritaria, essendo stata scelta da ben 22 paesi. La Francia condivide la diversa scelta con Belgio, Irlanda, Italia e Regno Unito e questa sarebbe motivo di un allontanamento anche dall’originaria intenzione di procedere verso una procedura uniforme.

Altra questione affrontata è il tema del finanziamento pubblico ai partiti politici e quindi del tetto massimo previsto per il rimborso delle spese elettorali. Decisione anche questa da prendere  a livello nazionale. Per favorire la partecipazione dei cittadini d’oltremare al dibattito democratico viene prevista la possibilità di un aumento di questa soglia del 2% come rimborso dei costi di trasporto.

Anche la modifica dei tempi previsti per la la campagna elettorale audiovisiva ufficiale risulta centrale nel testo presentato, poiché l’esigenza presentata è quella di adattare le modalità di attribuzione dei tempi di antenna della campagna audiovisiva ufficiale tra le liste che non sono sostenute da partiti rappresentati all’Assemblea Nationale o al Senato. Questa necessità si inserisce all’interno del dibattito nazionale seguito alla decisone n° 2017-651 del 31 maggio 2017 del Conseil constitutionnel, che aveva  censurato le norme in vigore per le elezioni legislative, molto vicine a quelle applicate per le elezioni europee.

La nuova legge, inoltre, estende ai rappresentanti francesi al Parlamento Europeo i nuovi obblighi dichiarativi già approvati per deputati e senatori nel senso di una maggiore trasparenza nella vita politica, mentre non modifica la soglia di sbarramento per la ripartizione dei seggi già decisa al 5% dei voti espressi.

I «principi comuni» indicati a livello europeo

L’art.14 del Trattato sull’Unione Europea prevede che i parlamentari europei vengano eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni. L’idea di un’elezione diretta è da sempre presente nei Trattati anche se concretamente realizzata solamente nel 1979. In vista di questo appuntamento il Consiglio diede attuazione alla disposizione con l’Atto del 20 settembre 1976 riguardante proprio l’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo mediante suffragio universale diretto.

Nel Trattato di Maastricht del 1992 era stata prevista l’approvazione di una procedura uniforme per le elezioni europee da concordare all’unanimità a livello di Consiglio, ma, di fronte al mancato accordo, la disposizione venne modificata con il Trattato di Amsterdam nel 1997, nel quale si optò per l’approvazione di «principi comuni» a livello europeo che le legislazioni nazionali per le elezioni europee dovevano tener presenti e rispettare.

Tra questi vengono indicati il principio di rappresentanza proporzionale, alcune incompatibilità con il mandato di parlamentare europeo e l’indicazione che uno stato possa prevedere una soglia di sbarramento per l’attribuzione dei seggi non maggiore del 5%.

Il resto delle regole indicate dalle leggi elettorali ripropone, di solito, la cultura e le tradizioni elettorali del singolo paese. Sono, infatti, a discrezione dello Stato Membro le norme riguardo le campagne elettorali, i finanziamenti autorizzati, la ripartizione dei tempi di trasmissione, la pubblicazione dei risultati dei sondaggi e la suddivisione del territorio nazionale in un’unica circoscrizione nazionale o più circoscrizioni regionali o interregionali.

Disfatta delle liste transazionali

Il testo, di iniziativa governativa, è stato presentato il 3 gennaio 2018 alla Presidenza dell’Assemblea Nazionale e si inserisce nell’ottica dell’ambizioso progetto di condurre la  Francia a giocare un ruolo chiave nell’Unione Europea. Il Presidente della Repubblica francese ha, infatti, più volte ribadito la propria volontà di proporre agli altri Stati Membri di eleggere una parte di deputati europei sulla base di liste transnazionali nell’ambito di una circoscrizione europea. Lo stesso Parlamento Europeo aveva nel novembre 2015 avviato una revisione dell’Atto relativo all’elezione dei membri del PE a suffragio universale diretto nella quale proponeva la creazione di una circoscrizione elettorale comune.

Tuttavia il 7 febbraio 2018 il PE si è pronunciato sulla composizione del Parlamento Europeo in vista del prossimo appuntamento elettorale, bocciando la proposta delle liste transnazionali e la creazione di una circoscrizione europea  avanzata  dalla Commissione per gli Affari Costituzionali a fine gennaio. La questione è principalmente incentrata sul numero dei seggi attualmente occupati dai deputati rappresentanti del Regno Unito che rimarranno vacanti a seguito dell’uscita di questo Paese dall’Unione Europea prevista per il marzo 2019. Nella proposta di ripartizione seggi avanzata dal PE al Consiglio Europeo, i futuri eurodeputati dovrebbero essere 705 e non 751, prevedendo in questo modo la redistribuzione agli altri Stati Membri solamente di 27 seggi dei 73 attualmente spettanti al Regno Unito. Spetta ora al Consiglio Europeo pronunciarsi con una decisione a riguardo.

Fonti e Approfondimenti:

Elezioni europee: verso le liste transnazionali?

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html

http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/election_des_representants_parlement_europeen.asp

http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0539.asp

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/map.html

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0029+0+DOC+XML+V0//IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0007&language=IT

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