Site icon Lo Spiegone

Il concordato preventivo

Diritto

@SangHyunCho - Pixabay - Pixabay Licence

di Valerio Antonini

Il 30 maggio si è svolta l’udienza presso il Tribunale fallimentare di Roma sul concordato preventivo di Atac, gravata da circa 1,3 miliardi di euro di debiti. A giorni dovrebbe  essere emesso  il parere del Tribunale sull’ammissione o meno alla procedura (già preceduto da un parere negativo lo scorso marzo). Ma cos’è il concordato preventivo? E perché conviene accedervi?

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale prevista nel caso in cui un’impresa versi in stato di crisi (anche temporaneo), prevista dalla legge fallimentare dall’articolo 160 fino al 186bis, insieme ad altri articoli disposti nella legge fallimentare stessa.

Il concordato è una procedura concorsuale poiché vi sono delle fasi (ammissione, adunanza, omologazione), ed un ruolo attivo del Tribunale e degli organi delegati: viene definita “preventiva” perché tesa ad evitare il fallimento (a differenza del concordato fallimentare, che invece mira ad una chiusura accelerata del medesimo).

Legittimato a richiedere il concordato è l’imprenditore, presentando una domanda di ricorso al Tribunale del luogo dove l’impresa ha sede principale (art. 9). Per evitare la scelta del tribunale da parte del debitore/imprenditore (il cd. forum shopping) si prevede (art. 161) che ogni trasferimento della sede, nell’anno precedente alla domanda di concordato, non produca effetti per la competenza territoriale del giudice (che quindi rimane quella precedente al trasferimento).

La domanda deve riportare:



Esiste anche la possibilità del concordato in bianco (art. 161 comma 6), cioè il ricorso corredato solo dalla proposta (sub. a), dagli ultimi tre bilanci di esercizio certificati dall’Ufficio del Registro delle Imprese, e dall’auto-certificazione dell’imprenditore di non aver presentato negli ultimi due anni un’altra domanda di concordato. Tale modalità è prevista per lasciare all’imprenditore ed al professionista il tempo di preparare il piano (sub. b) e la relazione (sub. c), che dovranno comunque essere consegnati entro la scadenza del termine fissato dal Tribunale (tra i 60 ed i 120 giorni).

La domanda di concordato viene poi comunicata al Pubblico Ministero per un controllo su eventuali reati o irregolarità di gestione. Infine, è pubblicata nel registro delle imprese. Tale pubblicazione produce effetti processuali e gestori: per quanto riguarda i primi, produce il blocco di tutte le azioni individuali dei creditori, esecutive e cautelari; rispetto ai secondi, il debitore rimane incluso nella gestione della propria azienda (a differenza del fallimento, ove troviamo lo spossessamento dei beni), ma può svolgere solo atti di ordinaria amministrazione poiché per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta l’autorizzazione del giudice delegato.

Il pericolo che corre l’imprenditore in questo processo è quello delle cd. proposte concorrenti (ex art. 163 l. fall.), ossia proposte formulate dai creditori (per un minimo del 10% della massa creditoria, sia privilegiata che chirografaria) che hanno tutto l’interesse di prevedere un piano che porti alla soddisfazione del loro credito. L’imprenditore può cercare di contrastarle proponendo un piano più vantaggioso per la propria azienda, offrendo cioè il pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari (tale percentuale è ridotta al 30% quando è previsto il concordato con continuità, altro motivo della preferenza da parte del legislatore di questa modalità).

Il Tribunale accerta la completezza e la regolarità della domanda di concordato e, con decreto non soggetto a reclamo (cioè non impugnabile), dichiara l’inammissibilità ovvero l’ammissibilità della procedura.
Nel secondo caso, il Tribunale delega un giudice per la procedura (convocando l’adunanza dei creditori non oltre 120 giorni dalla data del decreto per la votazione delle proposte), nomina il commissario giudiziale che dovrà ricevere dal debitore i libri contabili dell’impresa, e ordina al ricorrente di depositare il 50% delle spese previste per il concordato.

Il giudice delegato ha i compiti di autorizzare gli atti straordinari (art. 167), di ammettere i crediti contestati (quelli non riconosciuti dal debitore) all’adunanza, e di riferire – rispetto all’esito dell’adunanza – l’eventuale mancata maggioranza al Tribunale (art. 174, 176, 178 e 179). Infine, indaga sulle eventuali irregolarità del debitore che, se riscontrate, fondano una possibile dichiarazione di fallimento (art. 173).

Il commissario svolge funzione di vigilanza, redige l’inventario con la relativa stima dei beni, ed espone (ex art. 172) in una relazione i motivi della crisi, i comportamenti tenuti dall’imprenditore, e le garanzie offerte dal concordato.

Gli effetti del decreto sono diversi a seconda del soggetto:



La fase centrale del procedimento  è detta “dell’adunanza”: è il momento in cui i creditori si pronunceranno sulle proposte avanzate. L’adunanza si apre con la presentazione della relazione del commissario, e delle proposte dell’imprenditore e concorrenti. I creditori discuteranno le varie proposte e voteranno quella che più li aggrada. I creditori privilegiati sono esclusi dal voto perché loro saranno i primi ad essere soddisfatti (quindi comunque otterranno qualcosa), possono però ottenere il diritto di voto se rinunciano alla loro prelazione (anche parzialmente), votando quindi solo su ciò a cui hanno rinunciato. I creditori possono essere divisi in classi (previa verifica del Tribunale) in base alla loro posizione giuridica o ad interessi economici omogenei (art. 160 comma 1), ed allora la maggioranza dovrà essere raggiunta in ognuna delle suddette classi.
Se al termine non si sarà raggiunta la maggioranza, il giudice lo comunicherà al Tribunale. Quest’ultimo, convocato il debitore, dichiarerà la chiusura del concordato.
Se una maggioranza invece è stata raggiunta, il Tribunale convocherà le parti ed il commissario con decreto. Il commissario dovrà presentare un proprio parere motivato, mentre i creditori dissenzienti presenteranno le loro eventuali opposizioni. Se quest’ultime non sono presentate, il Tribunale – verificata la regolarità del procedimento – omologa il concordato (art. 180 comma 3) con decreto non soggetto a gravame (non impugnabile).

Nel caso in cui respinga il concordato (come anche nel caso in cui una maggioranza in merito non sia stata raggiunta), il Tribunale emanerà decreto ricorribile in Appello e – su istanza di uno dei creditori o del Pubblico Ministero – con lo stesso decreto dichiarerà il fallimento dell’impresa (art. 180 comma 8).

Il concordato preventivo vincola tutti i creditori a non richiedere somme superiori da quelle prescritte nel concordato stesso. Inoltre, l’imprenditore ne esce esdebitato, cioè non è tenuto a pagare il residuo non previsto dal concordato (salvo successivo fallimento).

Si possono verificare due vizi a seguito dell’omologazione, ossia la risoluzione o l’annullamento:



Sia l’annullamento che la risoluzione sono presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Nel caso Atac, non si arriverà al fallimento. Avremo invece l’amministrazione straordinaria, che basa i suoi procedimenti sul fallimento, ma è prevista per le grandi (almeno 200 dipendenti) o grandissime (almeno 500 dipendenti) imprese.

Ora non resta che attendere le valutazioni del Tribunale.

Fonti e Approfondimenti:

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-05-30/atac-consegnate-tribunale-nuove-carte-concordato-143220.shtml?uuid=AEeBoFxE

L. De Angelis, Diritto commerciale, Volume II, Wolter Kluwer 2017, pagg. 290-311

G. Ferri, Manuale di Diritto commerciale, Quindicesima edizione UTET giuridica, pagg. 889-899

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) [aggiornato da ultimo dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119  e dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232.]

Exit mobile version