Italia e Uganda: due sistemi di accoglienza a confronto

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Oxfam, Wikimedia Commons, CC-BY 3.0

In questi giorni di acceso dibattito riguardo la questione dei migranti, la necessità di mettere in luce un sistema di accoglienza ritenuto un esempio dalla comunità internazionale si è fatta sentire. L’Uganda, dopo la riforma della legislazione sui rifugiati del 2006, ha creato un ambiente nel quale tutti coloro che ottengono il permesso di rimanere nel paese hanno la possibilità di muoversi (quasi) liberamente all’interno dei confini dello stato, di lavorare e di condividere molti dei diritti dei cittadini ugandesi. Nonostante la realtà non sia rosea come i testi legislativi potrebbero far pensare, sono numerose le caratteristiche da cui gli stati europei, e l’Italia in particolare, potrebbero prendere spunto.

L’Uganda è il paese che ospita più rifugiati in Africa e anche a livello mondiale si trova tra i primi posti per numero di accoglienze; tra il 2016 e il 2017 ha accolto più migranti che l’Europa nello stesso periodo, perché, a differenza di ciò che si è soliti pensare, la maggior parte dei migranti africani resta nel continente, se non all’interno dei confini del proprio stato. 

Il testo fondamentale, che si occupa di regolare le sorti dei richiedenti asilo una volta entrati nel paese, è il Refugee Act del 2006. In esso si trovano innanzitutto descritti gli organi che devono occuparsi della gestione dei migranti al loro arrivo: il Refugee Eligibility Committee è l’istituzione alla quale il migrante deve presentare, entro 30 giorni, la propria richiesta di asilo. La risposta è prevista entro 90 giorni, durante i quali al richiedente asilo viene dato un documento provvisorio e viene informato della possibilità di contattare l’ufficio UNHCR più vicino. 

In Uganda, il richiedente asilo in attesa di risposta dal REC gode di quasi tutti i diritti che saranno poi garantiti in caso di eventuale accettazione della richiesta, tra cui il diritto al lavoro. Qui sta la prima grande differenza con l’Italia che permette al richiedente asilo di lavorare solo nel caso in cui la l’accettazione della richiesta di asilo non sia arrivata entro 6 mesi (quando in realtà 30 giorni dovrebbe essere il tempo limite).

Per molto tempo, dall’inizio della crisi in Sud Sudan nel 2013, la gestione degli arrivi si è rivelata molto difficile, a causa della portata dei flussi e si è derogato ad alcune pratiche come il bioscanning, ristabilito solo lo scorso marzo. Il Refugee Act fornisce anche uno strumento capace di facilitare lo smaltimenoo di flussi molto numerosi: il Ministro incaricato può decidere di concedere asilo a tutti i componenti di un particolare gruppo o può permettere a questi di risiedere all’interno del territorio dello stato senza determinare il loro stato individuale. Il sistema di gestione degli arrivi di migranti in Italia non prevede una simile possibilità e per smaltire più velocemente i flussi che hanno interessato la penisola negli ultimi anni, l’ex Ministro dell’Interno Marco Minniti, nel 2017, ha fatto approvare un decreto poi trasformato in legge che cancella la possibilità di un secondo ricorso in caso di rifiuto della richiesta d’asilo; ciò significa che, se la legge prevede il diritto a tre gradi di giudizio per chiunque vi si appelli, al richiedente asilo uno di questi tre gradi viene negato. 

L’Uganda vanta un sistema di integrazione e creazione dell’autosufficienza del rifugiato invidiabile. Per la Self Reliance Strategy, promossa dal Governo ugandese in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ad ogni soggetto a cui viene riconosciuto lo status di rifugiato viene concesso l’utilizzo di due appezzamenti di terreno, uno edificabile, in cui costruirà l’abitazione in cui risiederanno lui e la sua famiglia utilizzando i materiali a lui forniti all’arrivo, e l’altra coltivabile, che quindi sarà utilizzata per provvedere al fabbisogno familiare e, se possibile, produrre un surplus di prodotti che potrà rivendere. Durante i primi tre anni, ogni nuovo rifugiato percepisce una razione di aiuti, che verrà dimezzata nei due anni successivi e scomparirà al quinto anno di residenza nel campo, presumendo che in questo arco di tempo si sia raggiunta l’autosufficienza. La realizzazione di tutto ciò e il mantenimento di una situazione piuttosto serena è stato possibile tenendo in considerazione anche i bisogni della popolazione ospitante, che come previsto dalla politica dell’UNHCR, percepisce il 30% del denaro stanziato.  

L’Italia ha optato per una gestione diversa, affidando molte responsabilità alle amministrazioni locali. I migranti che arrivano in Italia, dopo essere passati dagli hotspot e aver compilato un documento chiamato “Verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951” o, più brevemente, Mod. C/3 vengono trasferiti in alloggi gestiti dal Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) o nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS).

Gli SPRAR, che sono stati creati a seguito di un accordo tra l’Associazione Comuni Italiani e l’UNHCR chiamato Programma Nazionale Asilo, vede coinvolto sia il governo centrale che le istituzioni locali: il primo fornisce, a seconda delle disponibilità, i fondi per far sì che le seconde possano attivare sistemi di accoglienza, assistenza ed integrazione per richiedenti asilo e rifugiati. I CAS, che come suggerisce il nome dovrebbero essere strutture straordinarie, sono ormai ordinariamente utilizzati; la loro creazione è decisa dalla prefettura del territorio interessato attraverso accordi con cooperative, associazioni o strutture alberghiere. Nonostante questi luoghi siano stati pensati per sostenere e incentivare l’integrazione del rifugiato, spesso gli ospiti sono lasciati a se stessi, senza nessuno strumento che sia in grado di favorire la partecipazione del rifugiato alla vita della comunità che lo circonda e che faccia sì che si inserisca nel mondo del lavoro e provveda alla sua sussistenza.

In teoria entrambi i sistemi di accoglienza affermano di praticare politiche che permettano al richiedente asilo o al rifugiato di integrarsi, ma nella pratica le cose non sembrano funzionare come voluto. Il sistema ugandese, pur concedendo libertà di movimento, che può essere limitata solo per motivi di pubblica sicurezza, preferisce che i nuovi arrivati si stanzino in campi, solitamente posti in zone povere, aride e di confine. In Italia si è optato per la gestione diffusa proprio per favorire l’integrazione, ma chi vive a contatto con tali realtà sa che ciò avviene solo in pochi casi e con i pochi volontari che decidono spontaneamente di accogliere e aiutare i nuovi ospiti. 

Quello che manca in Italia, che l’Uganda sta provando a gestire, anche se con risultati altalenanti, è la responsabilizzazione e la creazione dell’autonomia del rifugiato. Ci lamentiamo di quanto pesi sulle casse degli italiani provvedere alla loro sussistenza, ma non siamo in grado di pensare un sistema in cui la loro presenza sia un guadagno anche per le comunità ospitanti. In più, come anche alcune testate internazionali hanno denunciato, l’Italia ha deciso di mettere la “sicurezza” (come se la situazione fosse grave al punto che la presenza di richiedenti asilo e rifugiati possa creare una situazione di estrema crisi) davanti alla tutela dai diritti umani, posizione che è stata apprezzata da gran parte dei partiti politici e dell’opinione pubblica. C’è solo da sperare che si possa tornare indietro.

 

 

Fonti e Approfondimenti:

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Modello_C3.pd

Refugees Act, 2006, <http://www.refworld.org/docid/4b7baba52.html&gt;, accessed 22 May 2017

The Republic of Uganda, Office of the Prime Minister, A Concept Paper for the Settlement Transformative Agenda Project, 2016- 2021, available at http://solidaritysummit.gou.go.ug/sites/default/files/Brochure.pdf

http://www.unhcr.org/africa.html

http://reporting.unhcr.org/node/5129#_ga=2.87663899.2025418404.1526629183-336565725.1498228139

https://humanitariancompendium.iom.int/appeals/uganda

https://www.economist.com/the-economist-explains/2016/10/25/why-uganda-is-a-model-for-dealing-with-refugees

 

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