La Corte Suprema dell’Australia

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@Martyman - Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0

L’Alta Corte dell’Australia rappresenta l’organo giurisdizionale di vertice del sistema federale australiano. Inizialmente i costituzionalisti – ed in generale la giurisprudenza – ritennero che la presenza della Corte fosse al limite dell’utilità, in quanto la mole di lavoro che avrebbe dovuto affrontare sarebbe stata molto esigua: sarebbe stata quindi una Corte superflua, che mal si conciliava con il sistema giudiziario federale australiano.

La realtà dei fatti smentì queste considerazioni, e in breve tempo la Corte e i suoi giudici dimostrarono la forza e la necessità del loro intervento. Sin dalle prime pronunce, i giudici riuscirono ad affermare con forza l’autorità della Corte al di sopra delle varie corti supreme, dimostrando quanto fosse necessario un organo a capacità unificante nell’ambito dell’ordinamento federale dell’Australia. La Corte è relativamente moderna, infatti la sua creazione risale al Judiciary Act del 1901 ed entra in funzione nel 1903 – quando lo Judiciary Act dello stesso anno diede vita alle prime cariche dei giudichi.

La base giuridica delle competenze della Corte deriva direttamente dalla Costituzione, in particolare dalle sections 71-76, ma la Corte deriva i suoi poteri anche dalle concessioni del Parlamento, e dagli ambiti che – nel corso degli anni di attività – è riuscita a ritagliarsi in un complesso e variegato background d’azione.

POTERI E COMPOSIZIONE

Per poter comprendere più approfonditamente il ruolo dell’Alta Corte occorre, però, avere un quadro generale del sistema giudiziario, costituito intorno a 4 corti federali principali:

  • High Court of Australia, che rappresenta l’organo apicale;
  • Federal Court of Australia, competente a conoscere un ampio spettro di tematiche, a cui si può inoltre deferire appello in caso di impugnazione delle decisioni presa dal Federal Circuit Court of Australia;
  • Federal Circuit Court of Australia, che fronteggia controversie che spaziano dal diritto di famiglia all’immigrazione;
  • Family Court of Australia, che opera come corte specificatamente destinata alle dispute in materia familiare, ed è corte di secondo grado per le decisioni del Federal Circuit Court of Australia concernenti tale materia.

La Corte deriva i suoi poteri direttamente della section 71 della Costituzione, la quale chiarisce gli ambiti e i soggetti del potere giudiziario (infatti è rubricata “Potere giudiziario e Corti”). In questo articolo, alla Corte Suprema viene conferito il potere giudiziario, che condivide con le corti federali del territorio australiano ed altre eventuali corti che il Parlamento decida di creare.

Secondo gli artt. 5-7 del “High Court of Australia Act” del 1979, i giudici dell’Alta Corte devono essere sei ordinari e un giudice presidente, scelti dal Governatore Generale. Essi devono aver svolto la loro attività di giudice presso una Corte creata dal Parlamento o una Corte territoriale; inoltre, devono aver ricoperto il ruolo di avvocati o procuratori presso l’Alta Corte, o presso le Corti Supreme territoriali, per non meno di 5 anni. L’età massima entro la quale si può svolgere il ruolo di giudice della Corte Suprema è stato fissato a 70 anni, in continuità con quello stabilito per le altre Corti.

La section 73 della Costituzione aggiunge che questi giudici: “non potranno esser rimossi che dal Governatore Generale in Consiglio, in base a proposta proveniente dalle due Camere del Parlamento nella medesima sessione, le quali sollecitino tale rimozione per malcontegno o incapacità provata; riceveranno il compenso che sarà stabilito dal Parlamento, e questo loro compenso non potrà subire diminuzioni durante il tempo che rimangono in carica”.

ORIGINAL JURISDICTION 

Il ruolo che svolge la Corte nell’ordinamento viene inquadrato nelle sections 75 e 76 della Costituzione. Anche se entrambre le disposizioni individuano le competenze affidate alla Corte, esse inquadrano in realtà ruoli e soggetti attivi differenti. Infatti, nella prima disposizione della section 75 si legge chiaramente che: “in tutte le materie: derivanti da trattati; concernenti i Consoli o altri rappresentanti di Paesi stranieri; nelle quali una delle parti sia la Confederazione, o una persona in rappresentanza attiva o passiva della Confederazione; fra Stati, o fra residenti di Stati diversi, o fra uno Stato ed un residente d’altro Stato; nelle quali s’invochi contro un pubblico ufficiale della Confederazione una citazione a comparire, un divieto o un’imposizione. In tutti questi casi l’Alta Corte avrà giurisdizione di prima istanza.”

La competenza di giurisdizione originaria comporta che la Corte stessa risolva la questione sollevata direttamente davanti ad essa, e che quindi non sia un organo d’appello. Tale funzione, peraltro, riguarda situazioni che sono assolutamente necessarie da risolvere unitariamente da parte della Corte. Inoltre, la questione deferita non può essere di lieve importanza: la Corte non si pronuncia su controversie legali tra le controparti, bensì riguardo a condizioni normative che concernono diritti, doveri o responsabilità legali che esulano dal singolo caso. Proprio per questo motivo, la Corte non può pronunciarsi su questioni meramente ipotetiche o impossibili, considerando che la sua decisione – presa a maggioranza dei giudici – avrà una portata vincolante su tutto l’ordinamento ed il territorio australiano.

È importante notare che la competenza originaria, o di prima istanza, è riconosciuta direttamente dalla Costituzione, e ciò significa che le materie in essa espresse non possono essere sottratte alla Corte.

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Scenario diverso si ritrova invece nella disposizione successiva, nella section 76, la quale stabilisce come un potere del Parlamento quello di conferire materie alla competenza della Corte – creando anche in questo caso una giurisdizione originaria.

La disposizione riporta, infatti, che: “Il Parlamento potrà fare leggi che conferiscano all’Alta Corte la giurisdizione di prima istanza per materie: derivanti dalla presente Costituzione o relative alla sua interpretazione; derivanti da qualsiasi legge approvata dal Parlamento; d’ammiragliato o di giurisdizione marittima; relative ad una medesima questione sollevata in base alle leggi dei diversi Stati”.

Questa disposizione presenta una possibilità di manovra molto più ampia sulla giurisdizione originaria rispetto a quella presentata dalla section 75, così come comporta una maggiore flessibilità nella possibilità di presentare alla Corte questioni su cui pronunciarsi. In essa poi è presente chiaramente il riferimento alla Costituzione. In questo modo, si è voluto precisare il compito interpretativo che svolge la Corte nei confronti della Carta costituzionale, e questo riferimento permette alla portata interpretativa di estendersi ad ogni tipo di atto normativo.

APPELLATE JURISDICTION

Parimenti sancito dalla Costituzione è il potere di appello, o meglio la competenza a ricevere appello contro le decisioni che sono state emesse dalle Corti Supreme degli Stati, dalla Federal Court e dalla Family Court.

La section 73 prevede infatti che: “L’Alta Corte avrà competenza – sotto riserva delle eccezioni e delle norme che il Parlamento stabilirà – di ricevere e decidere gli appelli contro tutti i giudizi, le ordinanze, le decisioni e le sentenze: di un giudice o di più giudici che abbiano esercitato la giurisdizione spettante in prima istanza all’Alta Corte; di un’altra Corte federale o d’una Corte che abbia esercitato una giurisdizione federale; della Suprema Corte di uno Stato, o di un’altra Corte di ogni singolo Stato contro il quale, al costituirsi della Confederazione, esistesse l’appello alla Regina in Consiglio; della Commissione interfederale, ma soltanto per questioni di diritto. E il giudizio dell’Alta Corte sarà in tutti questi casi l’ultimo e definitivo. […]”.

La Corte può conoscere trasversalmente in appello tutte le materie oggetto di legislazione – diversamente da quanto accade per la competenza di giurisdizione originaria.

Tuttavia, nell’ordinamento australiano non si configura un vero e proprio diritto d’appello. Per poter essere presentato e sviluppato innanzi alla Corte, infatti, l’appello deve prima essere analizzato e deve presentare delle ragioni valide per essere accolto, attraverso una procedura che prende il nome di “leave to appeal” (licenza di appellare). In questo caso, le parti espongono le loro motivazioni, oralmente o anche per iscritto, dinanzi a uno o due giudici. Al termine di questa audizione la Corte si pronuncia sulla possibilità d’appello: la pronuncia può essere di rigetto, di accoglimento, o di deferenza ad altra Corte in posizione gerarchica inferiore, affinchè questa curi la determinazione dei fatti oggetto d’appello (qualora le parti in causa non l’abbiano già fatto).

Generalmente, la Corte non è incline a concedere l’appello. Quando lo fa, è perchè ritiene che la materia oggetto di controversia coinvolga un dissidio o una questione legale importante che si sviluppa però tra le corti inferiori, oppure perchè si è verificata una grave irregolarità nel processo (specie in quello penale).

La pronuncia in appello della Corte diviene poi vincolante per tutte le Corti del territorio e, soprattutto, non può conoscere ulteriori riforme.

FONTI E APPROFONDIMENTI

http://www.hcourt.gov.au/

https://www.legislation.gov.au/Details/C2014C00344

Jurisdiction

Fai clic per accedere a ALRC%2092.pdf

https://www.ag.gov.au/LegalSystem/Courts/Pages/default.aspx

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/Constitution.aspx

 

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