Attraverso il biologico: il Regolamento 834/2007

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

La trattazione della questione biologica ha radici antiche. Infatti, il primo testo normativo a riguardo è stato promulgato nell’ormai lontano 1991, quando la Politica Agraria Comune aveva ancora un ruolo predominante e l’interesse in materia iniziava a fare i primi passi nel panorama politico comunitario. Avrebbe poi trovato spazi di manovra sempre maggiori, che ad oggi sfociano nel Green New Deal europeo.

Le origini comunitarie

Questo tema, agli albori della sua regolazione, prendeva corpo nel Regolamento CEE 2092/91 del Consiglio. Il testo recava le disposizioni “relativ[e] al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari”.

Si deduce che il Regolamento aveva come obiettivo quello di creare un assetto che fosse il più ampio possibile in materia. In tal senso conteneva disposizioni estremamente dettagliate riguardo alla denominazione e l’applicazione pratica delle informazioni fornite nel testo.

Le disposizioni servirono a creare un corpus giuridico in materia di biologico, agro-alimentare e faunistico che avrebbe dovuto fare da apripista per gli interventi successivi. In effetti così è stato, dal momento che su questo testo sono state effettuate numerose modifiche e integrazioni, fino ad arrivare al Regolamento (CE) 834/2007 e al Regolamento (UE) 848/2018.

Il suo carattere insieme creativo e dispositivo si evince anche dalla particolare minuziosità con cui gli autori hanno proceduto alla definizione di una denominazione  attenta sia all’individuazione dei prodotti bio sia alla procedura di riconoscimento commerciale degli stessi. Così, hanno indicato dettagliatamente i criteri per i quali i prodotti destinati al commercio alimentare avrebbero potuto recare la dicitura bio.

La complessiva portata del Regolamento e la sua innovatività emerge anche dalla corposità del testo, composto da 16 articoli e ben 7 allegati, che rappresentano la parte più sostanziosa di tutto il documento.

Innanzitutto il testo si rivolge ai prodotti agricoli e vegetali, agli animali e ai prodotti animali, inclusi i mangimi specifici per il bestiame, e infine ai prodotti destinati all’alimentazione umana. Questo è quanto viene disposto nell’articolo di apertura del testo.

La disposizione successiva ricorda che l’etichetta bio è da riconoscersi solo quando i prodotti utilizzati e commercializzati osservano i precisi criteri inseriti nell’art. 6 del medesimo regolamento; qui si legge che, per potersi definire bio, il prodotto non deve presentare profili di modificazione genetica, non aver subito l’utilizzo di radiazioni ionizzanti e deve provenire da una zona di coltivazione che abbia rispettato un termine temporale prestabilito per la predisposizione di terreno non contaminato.

Questo aspetto in particolare è risultato di cruciale importanza. Il Regolamento ha infatti predisposto un termine di circa 10 anni – avendo fissato la scadenza per alcuni aspetti al 2001 e per altri al 2003 – entro il quale gli Stati avrebbero dovuto riqualificare il terreno destinato alla coltivazione e all’allevamento in maniera conforme al dettato in esso contenuto.

 

Gli interventi successivi: il Regolamento CE 834/2007

Come era ovvio già agli autori del Regolamento, il trascorrere del tempo, il raggiungimento degli obiettivi fissati nel testo nonché l’acquisizione di nuove tecnologie e informazioni hanno reso il Regolamento CEE del 1991 obsoleto. Si è proceduto quindi alla stesura di un nuovo testo normativo che fosse al passo con le esigenze prospettate nel corso del tempo. Tutto ciò ha preso forma nel Regolamento CE 834/2007 del Consiglio, che ha abrogato e sostituito integralmente il precedente¹.

C’è da specificare che in realtà questo stesso documento è stato già dichiarato sostituito dal nuovo Regolamento UE 848/2018 del Parlamento e del Consiglio. Tuttavia resterà in vigore fino alla fine del 2020, al cui termine subentrerà il Regolamento più recente.

Il documento del 2007 parte dalla definizione di biologico e di agricoltura biologica. Essa vuole indicare la coltivazione e l’allevamento animale che utilizzano solo sostanze naturali, cioè rintracciabili in natura, senza il supporto di elementi artificiali e sostanze chimiche.

Fatte tali premesse, viene anche specificato che per essere considerata bio, la coltivazione non deve essere stata contaminata da radiazioni per il trattamento di alimenti o mangimi né fare utilizzo di OGM, fatta salva una minima percentuale pari e non superiore allo 0,1%.

Con lo stesso rigore si stabilisce che, per poter applicare la denominazione bio all’etichetta di vendita, è necessario che il 95% in peso degli ingredienti del prodotto di origine agricola sia fatto secondo i metodi e i criteri indicati (considerando n. 25).

Nei considerando iniziali vengono ripresi i capisaldi dell’attività biologica. Essi sono riscontrabili nella necessaria e inevitabile attenzione nei confronti della biodiversità e della sostenibilità ambientale della produzione, ricordando anche che questo tipo di attività dovrebbe far affidamento su tecnologie che sfruttano le risorse rinnovabili e ambire al minor livello possibile di produzione di inquinamento.

Intorno a questi principi ruotano le prime disposizioni del testo, nelle quali vengono ricordati gli obiettivi (art. 3), i principi generali (art. 4) e quelli specifici per l’agricoltura (art. 5). Ciò che emerge è una sostanziale presa di coscienza dell’evoluzione del mercato che gira intorno al marchio bio e la necessaria attenzione che deve porsi sull’eco-sostenibilità a più livelli: si deve partire dalla produzione improntata al rispetto della natura, dei suoi elementi e dei suoi cicli, per poter giungere alla creazione di un mercato consapevole.

Inoltre, il Titolo V ospita la parte sui controlli. Viene demandata ai singoli Stati membri l’istituzione di Autorità di controllo sulla corretta attuazione da parte degli operatori delle misure stabilite nel testo normativo, facendo salvo il controllo annuale predisposto dall’Unione. Ogni Autorità avrà natura e tempistiche stabilite internamente, potendo delegare talune attività anche a organismi appositamente creati.

 

Nuove consapevolezze: il Regolamento (UE) 848/2018

Sebbene questo nuovo testo entrerà in vigore solo a partire dal 2021, si leggono numerosi interventi figli del tempo in cui è stato prodotto.

Per quanto infatti il testo riprenda gli elementi fondamentali del suo precedente storico, vi sono delle introduzioni particolari. Saltano all’occhio ad esempio il richiamo alla PAC, vista nella sua rinnovata veste di possibilità commerciale, e l’inserimento del tema del clima tra i principi generali. 

Traendo le somme di queste novità emergono due punti chiave. In primo luogo, si dà un rinnovato, o addirittura nuovo, vigore all’aspetto economico della produzione biologica; prestando attenzione sia alle esigenze dei consumatori sia alle innovazioni tecnologiche di cui i produttori possono fare uso. Vi è poi lo sviluppo del tema ambientale e climatico, nella duplice veste di bene da proteggere e aspetti da cui (ri)partire.

¹ Il regolamento del 2007 è stato modificato dal Regolamento CE 967/2008, che in realtà è volto solo a determinare una maggiore chiarezza nel logo utilizzato per il riconoscimento dei prodotti biologici e dispone una nuova etichetta.

 

 

Fonti e approfondimenti

Testo integrale Regolamento CEE 2092/1991 del Consiglio

Testo integrale Regolamento CE 834/ 2007 del Consiglio

Regolamento CE 967/2008 del Consiglio

Testo integrale Regolamento UE 2018/8484 del Parlamento e del Consiglio

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