Speciale Islam Insight: il diritto penale

Diritto penale islam
@Chiara Antonini

Prosegue lo Speciale Islam Insight che si sofferma in questo articolo sulla questione del diritto penale nell’Islam. La prima caratteristica da tenere a mente è che poiché Islam significa “totale sottomissione (a Dio)”, il diritto islamico stesso non può che obbedire a questa sottomissione. Inoltre, richiamandosi a scuole e riti diversi sparsi su un territorio molto vasto e variegato, non risulta affatto unitario.

Come è noto, il complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica prende il nome di Shari’a e racchiude, oltre all’ambito morale e rituale, anche le norme di diritto privato, fiscale, penale e bellico. Il Corano, come fonte giuridica, offre poco materiale. Infatti, seppur composto da 6237 versetti, solo il 10% fa riferimento a temi giuridici. Dunque, un importante ruolo per la definizione del diritto penale è rivestito dalla seconda fonte della legge islamica: la sunna.

Le categorie di reati

Non essendoci una distinzione netta tra peccato e reato, in quanto i due ambiti – religione e diritto – sono strettamente connessi, il diritto penale ha fatto la sua comparsa come disciplina a sé stante verso il XII secolo dell’ègira. I reati penali, suddivisi in reati contro Dio e contro gli uomini, vengono classificati nelle seguenti categorie:

  • Hudud (reati contro Dio)
  • Qisas (reati contro gli uomini)
  • Tazir (reati contro gli uomini)

I reati puniti dal Corano e dalla sunna, che prendono il nome di reati hudud (limiti), sono i più gravi e il giudice ha nei loro riguardi un potere discrezionale quasi nullo. Tali reati evidenziano la supremazia della religione, che impone per l’appunto i limiti da non valicare, e prevedono flagellazione e morte per coloro che li compiono. Tra questi si annoverano la bestemmia, l’adulterio e l’apostasia. Inoltre, pene severe vengono applicate a reati gravi come il furto o il brigantaggio. Questa categoria fa riferimento alla prima classe di reati, vale a dire quelli contro Dio, ed essendo lo Stato il vicario di Dio sulla terra, essi sono perseguiti d’ufficio.

Con il termine qisas si intende il principio della vendetta riguardante i reati di sangue. Le pene sono determinate dal Corano e dalla sunna e, quindi, come nel caso dei reati hudud, il giudice ha poteri discrezionali molto limitati. Per questi reati vige la legge del taglione, che può tuttavia essere sostituita anche dal perdono. Nel Corano (2:178) è scritto: “La legge di uguaglianza è stata prescritta a voi in casi di omicidio: il libero per libero, schiavo per schiavo, la donna per la donna.” Esempi di reati qisas sono i seguenti: omicidio volontario, omicidio per fatto involontario, omicidio indiretto, lesione corporale volontaria, lesione corporale involontaria.

L’ultima categoria di reati si identifica nel termine tazir con cui si fa riferimento a una punizione per i reati per cui né il Corano, né la Sunna prevedono pene definite. Per questi reati è primaria la discrezionalità del giudice (Qadi). Da ciò consegue la precarietà e la differenza di pena e considerazione del reato, che varia di epoca in epoca e di Stato in Stato. Per individuarli basta andare per esclusione: tutti i reati che non sono hudud o qisas, sono tazir. E’ quindi inevitabile che di questa categoria fa parte il maggior numero di reati; per esempio, sodomia, importazione, esportazione, trasporto, produzione o vendita di vino, disobbedienza al marito, insulti a terzi, falsa testimonianza, evasione fiscale, usura, corruzione, violazione dei doveri derivanti da negozi fiduciari.

moschea

Moschea di Gazi Husrev-beg, Sarajevo, luglio 2019. credit: Chiara Antonini

Come è intuibile, gli studiosi di diritto hanno dedicato maggiore attenzione agli hudud e ai qisas perchè rintracciabili più facilmente nel Corano e negli hadith. I Tazir, data la loro natura, per lungo tempo non sono stati soggetti a precise definizioni e solo di recente hanno riscosso l’interesse degli studiosi, anche e soprattutto in relazione a una possibile violazione dei diritti umani. Infatti, essendo di libera interpretazione sono soggetti ad applicazioni completamente differenti, più o meno restrittive, e spesso in contrasto con la concezione dei diritti dell’uomo alla base della Dichiarazione dei diritti umani del 1948. E’ infatti tipico nei giochi di potere trasformare i danni – o minacce di danni – all’ordine pubblico in misure precauzionali che potrebbero compromettere i diritti individuali.

Applicazione dei codici di diritto penale oggi

Vista la libertà di interpretazione, ogni Stato può decidere come applicare la materia all’interno dei proprio confini e, dunque, i risultati possono apparire più o meno punitivi. Il progetto Speciale Islam Insight analizzerà il caso del Brunei, il cui nuovo codice penale è stato approvato l’anno scorso. Senza soffermarsi su alcun caso specifico, è interessante menzionare il caso dell’Arabia Saudita e dello Yemen che hanno continuato ad adottare le misure più restrittive e tradizionali in materia penale.

Al contrario, altri Stati si sono adeguati ai sistemi giuridici dei loro colonizzatori e così, a principi e codici penali con esplicito richiamo occidentale. Come esempio di questa fusione tra diritto islamico e codici penali occidentali possono essere considerati la legge penale giordana (Law No. 15 1960) adottata nel 1960 e adattata al codice libanese, entrato in vigore nel 1944, e scritto secondo il modello dei codici svizzero e italiano. Dunque, è importante riconoscere che convivono in codici di Paesi islamici principi del diritto tipici dell’Occidente. Tra questi va menzionato il principio di legalità, secondo cui nessun crimine può essere punito a meno che, al momento della commissione, non sia espressamente previsto come reato e regolato dalla legge. A questo si collega il principio di non retroattività della legge.

Conclusione

Come già anticipato, l’interpretazione delle fonti dell’Islam cambia in maniera radicale l’applicazione e le leggi all’interno di uno Stato. Il rapporto tra il diritto penale islamico e il rispetto dei diritti umani è quindi un tema che merita un focus a parte. Nel frattempo, è fondamentale considerare che l‘universalità dei diritti umani non può essere pienamente realizzata a meno che chi detiene il potere – esercitando una forte influenza sui credenti –  non la consideri coerente con le proprie credenze religiose. A riguardo è importante notare  che sebbene la Dichiarazione universale dei diritti umani, in quanto dichiarazione, non sia vincolante ai sensi del diritto internazionale, rappresenta indubbiamente il documento di riferimento per tutti gli sforzi tesi a progettare meccanismi e strategie per l’implementazione dei diritti umani.

 

Fonti e approfondimenti

Farhat J. Ziadeh, Criminal Law, The Oxford Encyclopedia of the Islamic World

Christie S. Warren, Islamic Criminal Law, 2017

Deborah Scolart, L’Islam, il reato, la pena. Dal fiqh alla codificazione del diritto penale, Roma, Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, 2013

Abdullahi Ahmad An-Na’im, Islam and Human Rights: Beyond the Universality Debate, Proceedings of the 94th Annual Meeting of the American Society of International Law, 2000, pp. 95-101

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