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La Convenzione di Istanbul e la violenza contro le donne

convenzione di Istanbul

@b0red - pixabay - CC0

Negli ultimi anni, la violenza di genere è stata oggetto di dibattito pubblico da parte della società civile e internazionale. È ritenuta oggi una problematica sempre più attuale dal momento che, come dichiara l’Eurostat, una donna su tre ha subìto almeno una volta nella vita una violenza fisica e/o sessuale fin dall’età di 15 anni.

La violenza di genere però non è sempre stata considerata una tematica centrale nel diritto internazionale, e solo recentemente la comunità e il diritto internazionale hanno compreso il bisogno di differenziare la tutela dei diritti umani anche in base al genere, a causa delle diverse problematiche che le persone possono riscontrare.

Il quadro normativo internazionale

A oggi, sono diversi gli strumenti di diritto internazionale che garantiscono una maggiore tutela delle donne, come ad esempio la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) del 1979. Nonostante la CEDAW tocchi diverse tematiche relative ai diritti delle donne, non è presente però alcuna disposizione per quanto riguarda la violenza di genere.

È soltanto nel 2011 che viene stipulato il primo strumento giuridicamente vincolante sull’argomento, con la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Pur trattandosi di un trattato stipulato sotto l’egida del Consiglio d’Europa, la Convenzione è di aspirazione universale: si prevede, infatti, che possano aderirvi anche Stati diversi dai membri del Consiglio d’Europa che abbiano partecipato alla sua elaborazione e anche l’organizzazione dell’Unione Europea. 

Definizione della violenza di genere

Secondo gli studiosi, la violenza di genere non può essere compresa senza lo studio delle strutture sociali, le norme di genere e i ruoli che supporta e giustifica. Per questo, la Convenzione si sofferma molto sulla definizione di violenza, distinguendo la violenza contro le donne e la violenza domestica. 

Nell’art. 3, la violenza nei confronti delle donne viene definita come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne; che comprende atti che provocano sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce. Da questa definizione, si evince come la violenza non sia meramente fisica, ma comprenda una sfera più psicologica ed economica di cui le donne sono spesso vittime. 

La violenza domestica, invece, comprende tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 

Obiettivi della Convenzione

La Convenzione si prefigge diversi obiettivi, tra cui quello di proteggere, prevenire ed eliminare il fenomeno della violenza e porre fine, più in generale, alle discriminazioni di genere tra uomini e donne, per promuovere un’effettiva parità tra i sessi. Più volte nel trattato, si sottolinea l’importanza della collaborazione con organizzazioni e autorità pertinenti, così da eliminare il problema della violenza contro le donne e la violenza domestica in modo più integrato e completo, incoraggiando il lavoro delle ONG competenti e una cooperazione con tali organizzazioni.

Obblighi degli Stati

Per portare a termine questi obiettivi, è necessario che gli Stati rispettino le norme previste. Gli obblighi internazionali sono precisati nell’art. 5, che insieme all’art. 6, costituisce il cosiddetto ‘4 Ps approach’, che impone agli Stati parte di:

  1. Prevenire il verificarsi della violenza attraverso misure che affrontino le cause profonde del fenomeno e mirino a cambiare atteggiamenti, ruoli di genere e stereotipi che rendono accettabile la violenza contro le donne;
  2. Proteggere le donne e le ragazze note per essere a rischio di subire violenza e istituire servizi di supporto specialistici per le vittime e i loro bambini (rifugi, linee di assistenza telefonica 24 ore su 24, crisi di stupro o centri di riferimento per la violenza sessuale);
  3. Perseguire gli autori di violenza, consentendo la prosecuzione delle indagini e dei procedimenti penali anche se la vittima ritira la denuncia;
  4. Adottare e attuare “politiche integrate” a livello statale che siano efficaci, coordinate e complete, e che comprendano tutte le misure pertinenti per prevenire e combattere ogni forma di violenza contro le donne.

Tutti questi obblighi sono poi declinati in maniera più specifica all’interno delle diverse sezioni, imponendo delle azioni concrete e trasversali per gli Stati membri. 

Il meccanismo di controllo: il GREVIO

Oltre agli obblighi, la Convenzione di Istanbul stabilisce anche un meccanismo di controllo per verificarne l’applicazione. Si tratta del Gruppo di Esperti contro la Violenza nei confronti delle Donne e la Violenza Domestica (GREVIO). Il suo compito principale consiste nel vigilare l’attuazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. 

Il GREVIO è un organismo indipendente, composto da un minimo di dieci membri a un massimo di quindici. I membri vengono selezionati tra “personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione delle vittime o devono possedere una ‘riconosciuta esperienza’ nei settori oggetto della Convenzione”. 

Nuovi sviluppi

Il Consiglio d’Europa ha sottolineato che, per quanto la Convenzione di Istanbul sia un passo in avanti significativo per la tutela dei diritti delle donne, essa non può essere interpretata come un mero strumento giuridico. È piuttosto un invito all’azione: tramite la firma e l’applicazione del trattato, gli Stati si impegnano a una continua revisione delle proprie norme, sociali e legislative, che vadano a costituire una risposta concreta per l’eliminazione della violenza di genere come fenomeno giuridico e sociale. 

Bisogna ricordare che solo in Italia, sono più di due milioni le donne che negli ultimi 5 anni hanno subìto almeno una forma di violenza fisica o sessuale. Il futuro della Convenzione di Istanbul è lasciato molto alla volontà degli Stati di adottare un approccio integrato al fenomeno della violenza di genere. Fino a quando la donna sarà discriminata dalle autorità e dalle leggi, sarà difficile fare un passo avanti, e la discriminazione resterà imperante e socialmente accettata. 

 

Fonti e approfondimenti

ISTAT, Il numero delle vittime e le forme della violenza, istat.it, 2019. 

Consiglio d’Europa, A global tool to prevent and combat violence against women and girls.

Organizzazione Mondiale della Sanità, Global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence, 01/03/2013, www.who.int.

G. Battarino, Note sull’attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in Diritto penale contemporaneo, 2/10/2013.

Consiglio d’Europa, Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 11/05/2011. 

 

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