Canabis protectio: un semaforo verde per la legalizzazione?

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Si stima che circa 300 milioni di persone, ad oggi, abbiano fatto uso di cannabis a scopo ricreativo e questo numero, riporta l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è destinato a crescere, soprattutto in vista delle nuove politiche in tema di legalizzazione. 

Infatti, il nuovo fronte della legalizzazione è sempre più aderente alla società civile in ogni parte del mondo, dal momento che l’era delle wars on drugs si può dire conclusa, perché fallita quasi in ogni Stato. Il prossimo passo nella lotta contro un proibizionismo ormai anacronistico potrebbe derivare proprio da una recente dichiarazione dell’OMS. Per comprenderla è necessario fare un passo indietro. 

Convenzione unica delle Nazioni unite sugli stupefacenti del 1961

Da quando il Marijuana Tax Act del 1937 la dichiarò illegale su tutto il territorio statunitense, poiché considerata pericolosa tanto per il singolo individuo quanto per la società, si fece strada l’idea che il consumo di cannabis portasse irrimediabilmente verso la dipendenza e l’uso di altre sostanze psicotrope dagli effetti fisiologici più pervasivi e gravi.

Nel 1961, gli Stati membri delle Nazioni Unite dichiararono guerra a ogni sostanza psicotropa. Come conseguenza, ne resero illegale la produzione e il possesso, stabilendo che ogni Stato firmatario dovesse premurarsi di adottare mezzi e risorse necessarie per la lotta alla droga. Nello stesso anno le Nazioni unite adottarono la Convenzione unica sugli stupefacenti che dichiarò la cannabis illegale sotto qualsiasi forma e utilizzo, e la inserì nella Tabella I e nella Tabella IV. 

Queste ultime sono da considerarsi come macro-categorie, nelle quali vennero inserite le sostanze in base a indici crescenti di pericolosità. In altre parole, le tabelle stabilirono la dannosità di ogni singola sostanza e le relative proprietà mediche benefiche che ne sarebbero potute derivare. Il problema della cannabis a livello internazionale si capisce proprio dalla posizione che assume in questi schemi: si è negata ogni sua proprietà medico-terapeutica per evidenziarne esclusivamente gli effetti collaterali, basati su studi scientifici datati e inadeguati per gli standard moderni

La collocazione all’interno della Tabella I ne stabilisce l’elevata capacità di creare dipendenza e tossicità, mentre la Tabella IV la dichiara pericolosa addirittura per l’esclusivo scopo terapeutico, insieme a pochissime altre sostanze quali Desomorfina, Eroina e Chetobemidone. 

Come noto, la cannabis contiene sostanze psicoattive di diversa specie, la più famosa delle quali è il Delta – 9 THC, che interagiscono con recettori cerebrali e periferici detti  endocannabinoidi. Peraltro, la scoperta del sistema endocannabinoide è relativamente recente, ma si è già approdati alla conferma che tale sistema modula l’attività dei sistemi di neurotrasmettitori e la sua interazione con le sostanze è elevatissima. 

La comunità scientifica, da sempre poco compatta sulla natura della cannabis, è ancora più divisa alla luce di queste ultime scoperte. Alcuni ritengono che la cannabis sia esclusivamente nociva e sottolineano in particolare la sua problematica relazione con il sorgere o l’aggravarsi di disturbi psichici e del comportamento. Altri, invece, ne accentuano le proprietà terapeutiche, soprattutto nella trattazione del dolore in casi estremi e altrimenti invincibili, ritenendo necessaria la legalizzazione ad ampio spettro. 

A che punto siamo?

Sebbene la Convenzione Unica del 1961 sia ancora in vigore, per come integrata e modificata dal Protocollo aggiuntivo del 1972, la situazione globale non è più del tutto aderente al suo dettato. È sempre crescente il numero degli Stati che legalizza la cannabis per uso personale e, con qualche fatica, aumenta anche il numero di Stati che ne depenalizzano il possesso. 

In questo ambito, si tende spesso a confondere l’utilizzo dei termini, pensando che uno valga l’altro. In realtà, i differenti termini indicano concetti giuridici diversi. In linea generale, si può dire che con il termine “depenalizzazione” si indichi la modifica della sanzione che deriva dal possesso della cannabis; per “legalizzazione” deve intendersi invece una riscrittura e riconsiderazione del tema, tale da non far sorgere alcun tipo di reato per il possesso, utilizzo e vendita della sostanza poiché inserita in un contesto giuridico altamente centralizzato. Infine, la “liberalizzazione” indica uno stato di “libera via”, nel quale non sussiste alcun reato in merito al possesso di sostanze, ma senza che vi sia un ordine legislativo a regolarlo.   

A livello europeo vi è un mosaico di situazioni molti diverse tra loro. Infatti, non è ancora intervenuta un’armonizzazione nel merito, dal momento che l’art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea stabilisce una competenza concorrente in materia e delega il compito della creazione di una legislazione ad hoc agli Stati membri.

In linea generale, i modelli di liberalizzazione ad oggi presenti fanno riferimento a due tipi di situazione. Da un lato i Coffeeshops di Amsterdam, nei quali è possibile acquistare fino a 5 g di cannabis per il singolo cliente, per il consumo personale e immediato; in questi luoghi, le leggi olandesi non consentono uno stock  superiore ai 500 g di fiori di cannabis. Tale situazione ha portato alla creazione del cosiddetto “back door problem”: la coltivazione e la produzione della cannabis risultano essere ancora illegali, laddove la vendita al dettaglio è consentita con le precauzioni di cui sopra. In sostanza, la cannabis diventa legale solo nel momento in cui varca la front door dell’esercizio di vendita. 

Dall’altro lato, abbiamo  i Cannabis Social Club. Diffusi soprattutto in Spagna, sono associazioni no profit che propongono la coltivazione per l’uso personale di un numero prestabilito di piante, a seconda della singola legislazione statale. In realtà, la conformazione dei CSC è ancora in via di definizione e approfitta di un vuoto normativo nei singoli ordinamenti, ma non gode di buona salute proprio per la precarietà del sistema su cui è basata.   

Ovviamente non esistono solo questi modelli. In vari Paesi del mondo la liberalizzazione è integrale ed è possibile la produzione e la vendita della cannabis soggetta alla regolare disciplina di un qualsiasi commercio, quindi con relativa tassazione statale e ricavo del venditore, come nello Stato del Colorado o in Uruguay.

Una via intermedia, altamente centralizzata, si ha nel caso in cui il governo nazionale consente a un numero limitato di soggetti la coltivazione e la commercializzazione della sostanza, secondo leggi e autorizzazioni di vendita decisamente ristrette, anche questo modello è presente in Uruguay. 

Infine, la produzione domestica e personale della pianta, di cui però non è consentito, o lo è in termini molto stretti, la cessione ad altre persone. In linea generale, la coltivazione domestica non produce introiti né per lo Stato né per il soggetto, ma alcune legislazioni sono sulla via della modulazione di questo assetto per minime quantità. 

Eppur (qualcosa) si muove?

La frammentarietà della situazione a livello globale è evidente ed è aggravata dalla permanenza di atti internazionali ormai obsoleti e non più adatti a rispondere alle nuove esigenze e conoscenze. 

Proprio sulla base di studi molto più recenti, nel gennaio 2019 il Direttore Generale dell’OMS si è rivolto al Segretario Generale delle Nazioni Unite chiedendo una riclassificazione della cannabis e dei suoi derivati

Tale richiesta si basa sui risultati ottenuti dall’incontro con il Comitato di esperti sulla dipendenza da droghe – ECDD, Expert Committee on Drug Dependence– e con la Commissione ONU sui narcotici. In questa occasione è emerso che, al momento presente e date le conoscenze scientifiche maturate nel corso degli anni, l’attuale collocazione della cannabis e dei suoi elementi nelle tabelle di riferimento è infondata. In particolare, si evidenziano le conquiste della cannabis nell’utilizzo terapeutico e il suo grado di minore tossicità rispetto alle altre sostanze in esse descritte. Quindi, per prima cosa, si richiede che la cannabis venga  rimossa dalla Tabella IV, per l’evidente discrepanza scientifica di tale collocazione. Inoltre, si richiede la ricollocazione dei principi attivi esclusivamente nella Tabella I, sottraendoli così a una conformazione più grave e limitante. È bene sottolineare che questo invito è destinato a influire sull’utilizzo della cannabis in ambito terapeutico, almeno in prima battuta. 

Una presa di coscienza importante da cui si attendono conseguenze a livello internazionale che potrebbero far ben sperare per superare legislazioni antiche. La pronuncia, Covid – 19 permettendo, è attesa a dicembre 2020, quando l’ONU sarà chiamata a confrontarsi con tale richiesta e, nelle aspettative di molti, a superare una conformazione normativa arretrata e potenzialmente dannosa per la società civile. 

 

Fonti e approfondimenti

 Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961;

Liccardo Pacula, R., Smart, R., Medical Marijuana and Marijuana Legalization, US National Library of Medicine National Institutes of Health, 8 maggio 2017; 

Bersani, G., Iannitelli, A. La legalizzazione della cannabis: tra irresponsabilità politica e deresponsabilizzazione degli psichiatri, Rivista di Psichiatria, 2015; 

European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction, Cannabis policy: status and recent developments

European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction, Cannabis legislation in Europe: an overview;

European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction, WHO recommends rescheduling of cannabis, 2019; 

Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile 2030

Health Europe, Releasing prisoners with cannabis convictions vital in light of COVID-19, 26 maggio 2020. 

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