Ricorda 1951: La Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati

La convenzione di Ginevra
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La Convenzione di Ginevra del 1951, anche conosciuta come Convenzione relativa allo status dei rifugiati, è un trattato internazionale multilaterale delle Nazioni Unite approvato nella Conferenza di Ginevra del 28 luglio 1951. Si ritiene che a oggi il documento corrisponda, nei suoi principi cardine quali il non respingimento e l’obbligo di accoglienza, al diritto internazionale consuetudinario

L’ambito di applicazione e il “guardiano” della Convenzione del 1951

Inizialmente limitato alla protezione dei rifugiati europei dopo la Seconda guerra mondiale, l’ambito applicativo della Convenzione di Ginevra venne esteso senza alcuna limitazione temporale a tutto il territorio mondiale nella Conferenza di New York del 1967. Fu però data la possibilità agli Stati contraenti di chiarire quale fosse l’effettiva estensione territoriale considerata dai singoli: ad esempio la Turchia riconobbe il particolare status in oggetto solamente ai soggetti provenienti dall’allora Comunità europea; lasciando così privo di tutela ogni altro soggetto perseguitato proveniente da altro contesto. 

I Paesi membri della Convenzione di Ginevra oltre a un generale obbligo di rispettare il contenuto della stessa hanno uno specifico obbligo di cooperazione con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Definito dalla dottrina come il “guardiano” del relativo Trattato, ai sensi dell’art. 35 della Convenzione è competente a sorvegliare l’attuazione degli obblighi internazionali contenuti nella stessa, attivandosi in situazioni di crisi e conflitto per la risoluzione (non vincolante) delle controversie che possono sorgere fra “Stato ospitante” e soggetti coinvolti. 

L’attuale Alto commissario, che presiede le attività dell’organizzazione, è il diplomatico italiano Filippo Grandi entrato in carica nel 2016. 

La definizione di rifugiato

A norma dell’art. 1 della Convenzione si definisce soggetto rifugiato «Chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può […] domandare la protezione di detto Stato». La disposizione non è applicabile laddove il soggetto in questione abbia commesso un crimine internazionale ovvero contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità. 

L’individuo inoltre è esentato dalle sanzioni inerenti all’ingresso illegale della propria persona nel territorio di riferimento. Fermo restando che lo stesso ha l’obbligo di conformarsi interamente alle norme dello “Stato ospitante”, deve dimostrare di aver agito secondo “buona fede” ed esporre le oggettive motivazioni che lo hanno spinto a compiere tale gesto come, ad esempio, lo sfuggire a minacce reali e concrete alla propria incolumità fisica o libertà individuale. 

Il principio del “non respingimento”

Norma fondamentale della Convenzione di Ginevra è il principio del “non-refoulement, secondo cui nessun individuo può essere respinto verso uno Stato in cui la propria vita o libertà potrebbero essere minacciate. Il rispetto del principio in esame si considera “assoluto” e non ammette deroghe, essendo in tal senso considerata norma di ius cogens. A tal proposito non ha valore la “rassicurazione”, in ambito diplomatico, che lo Stato da cui il soggetto è in fuga possa non procedere nei confronti di quest’ultimo. L’espulsione può essere unicamente prevista per motivi di ordine pubblico qualora si ravvisi la pericolosità del soggetto “ospite”. In questo caso va notificato il decreto di espulsione mettendo l’individuo rifugiato in condizione di potersi difendere in sede penale o eventualmente lasciare lo Stato ospitante entro il termine indicato per trovare “asilo” in altro Stato.  

Ulteriori obblighi previsti dalla Convenzione

La Convenzione di Ginevra prevede altri due obblighi inderogabili per le parti contraenti, quali le comunicazioni periodiche dei singoli Stati membri e l’esenzione dalla “reciprocità”. Nel primo caso si tratta di un dovere delle Parti del Trattato di informare il Segretario generale della Nazioni Unite circa le norme nazionali che sono state predisposte, o verranno predisposte, affinché le prescrizioni della Convenzione siano correttamente adempiute. Nel secondo caso, invece, trattasi di una regola di condotta che gli Stati membri debbono tenere nei rapporti tra loro intercorrenti: è cioè derogata la regola secondo cui uno Stato X possa prevedere un certo tipo di diritti a soggetti stranieri, di uno Stato Y, presenti sul suo territorio qualora anche lo Stato Y (a parti inverse) faccia altrettanto. Questo in quanto i rifugiati non godono della protezione del loro Stato di nascita o residenza.  

La Convenzione prevede poi una serie di diritti che dovrebbero essere sempre assicurati al rifugiato. Tra questi il diritto di libera associazione, il diritto di adire i tribunali nazionali e accedere all’assistenza giudiziaria. A questi debbono aggiungersi i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme internazionali e interne dello Stato. Dunque, alla tutela “ordinaria” prevista per i soggetti stranieri presenti sul territorio statale va aggiunta una tutela “straordinaria” per i soggetti rifugiati consistenti in aiuti di carattere economico e sociale per il giusto inserimento nella realtà socio politica dello Stato di “accoglienza”. 

 

Fonti e approfondimenti

Pustorino P., Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani, Cacucci Editore Bari, 2019.

Focarelli C., La persona umana nel diritto internazionale, Edizione il Mulino, Bologna, 2013.

Focarelli C., Diritto Internazionale, Wolters Kluver Cedam, 2015. 

Brownlie I., Principles of Public International Law, Oxford, 2008.

Cassese A., Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 1984. 

Convenzione relativa allo status dei rifugiati, ONU, 1951, disponibile qui: https://www.unhcr.org/it/chi-siamo/la-nostra-storia/la-convenzione-sui-rifugiati-del-1951/

 

Editing a cura di Francesco Bertoldi

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