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Migrante, rifugiato, richiedente asilo: cosa cambia?

migrante

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

Migranti, rifugiati, richiedenti asilo. Queste parole hanno un significato specifico che spesso viene travisato – volutamente o per negligenza – nel racconto mediatico. Fare ordine può aiutare a capire di cosa si parla. 

La Convenzione

Dal punto di vista giuridico, il documento fondamentale alla base del diritto internazionale sui migranti è la Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, firmata da 144 Stati. Questa definisce il termine “rifugiato” e specifica i diritti dei migranti. Ma anche gli obblighi legali degli Stati di proteggerli. 

Il principio su cui si basa il testo è quello del non-refoulement. Secondo questo, nessun rifugiato può essere respinto verso un Paese in cui la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituisce l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) il 14 dicembre 1950. Dopo il 1951 sarà incaricato di controllare la regolare applicazione della Convenzione di Ginevra.

Il richiedente asilo non è un migrante che si trova in condizioni di irregolarità

In base alla Convenzione di Ginevra, il richiedente asilo è quella persona che si trova fuori dal proprio Paese e presenta una domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato. L’obiettivo è quello ottenere una protezione internazionale

Fino a che le autorità competenti non decidono sulla domanda, la persona in questione ha un regolare diritto di soggiorno nel Paese di destinazione. Non è quindi un migrante che si trova in condizioni di irregolarità, anche se può migrare in modo irregolare o senza documento d’identità. Il permesso di soggiorno che scaturisce da questo tipo di protezione ha una durata di cinque anni e può essere rinnovato. Nel periodo di soggiorno in Italia, chi è titolare di questo tipo di protezione può lavorare, accedere al servizio sanitario nazionale, alle prestazioni assistenziali o ai servizi per il diritto allo studio.

Un migrante può trovarsi in condizioni di irregolarità se si verificano determinate condizioni. La persona ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, oppure è entrata regolarmente in un determinato Paese, ad esempio con un visto turistico, ma è rimasta dopo la scadenza del permesso. In quest’ultimo caso la condizione si definisce di “overstayer”. Può essere una persona migrante in condizioni di irregolarità anche chi non ha lasciato il territorio del Paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento. 

Lo status di rifugiato

Se la domanda fatta da una persona richiedente asilo viene accolta a quel punto viene riconosciuto lo status di rifugiato. La Convenzione di Ginevra lo definisce come una persona che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale Paese”. Lo status di rifugiato viene riconosciuto alle persone che si trovano in uno stato di persecuzione individuale e che possono dimostrare tale condizione.

La protezione sussidiaria e umanitaria

Discorso diverso riguarda la protezione sussidiaria e quella umanitaria. La prima è un istituto europeo recepito dall’ordinamento italiano sulla base di una direttiva europea del 2004

La direttiva si applica alla persona straniera che non possiede i requisiti per essere riconosciuta come rifugiata, ma che dimostra una condizione nella quale sussistono fondati  motivi per ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno. Come la condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte. Il riconoscimento può avvenire anche nel caso in cui si rischi la tortura, un’altra forma di pena o un trattamento inumano o degradante. Infine per la minaccia grave alla propria vita. L’istituto si può attribuire anche a una persona apolide, nel caso in cui questa dovesse rischiare di incorrere in queste dinamiche se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale.

La protezione umanitaria, invece, non è considerata come uno status. Si tratta di una forma residuale di protezione disciplinata da leggi nazionali che attuano il suggerimento europeo di proteggere persone in stato di vulnerabilità, per le quali sussistano gravi motivi umanitari. In questa casistica possono rientrare condizioni personali tipiche fra le persone che migrano. Come nel caso in cui ci si trovi di fronte a minori non accompagnati o a persone a rischio di epidemie nel proprio Paese. La protezione umanitaria può essere applicata anche a quelle persone che provengono da aree in cui c’è un conflitto armato ritenuto non così grave da giustificare la protezione sussidiaria. 

Il caso italiano

La protezione umanitaria veniva largamente applicata in Italia. Questo prima del 2018,   quando i decreti sicurezza voluti dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini l’hanno abrogata. Ma aver eliminato l’istituto non significa che siano stati abrogati gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. Questi, infatti, hanno origine nella Costituzione e nei Trattati Internazionali. La Corte di Cassazione ha stabilito che coloro che hanno presentato una richiesta di protezione prima dell’entrata in vigore del decreto sicurezza del 2018 possono comunque vedersi riconosciuta la protezione umanitaria, e quindi ottenere un permesso di soggiorno, in base agli effetti del D.lgs. 286/98.

Contestualmente, il decreto sicurezza ha creato la protezione speciale. La legge n.173/2020, voluta dall’allora ministra dell’Interno Luciana Lamorgese durante il secondo governo Conte, ha reintrodotto nel Testo unico sull’immigrazione il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La legge ha anche modificato la norma sui divieti di espulsione e respingimento dal territorio italiano. Riconoscendo il diritto della persona a ricevere una protezione interna per motivi di protezione speciale, allargando la platea delle ipotesi previste dai decreti sicurezza.

La protezione speciale viene concessa a una persona migrante quando la Commissione territoriale non riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nel caso in cui sussistano comunque “fondati motivi di ritenere” che questa persona “rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti” se dovesse essere rimandata nel Paese di origine. Precedentemente, la protezione speciale era concessa anche nel caso in cui il rientro avrebbe comportato una “violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”. Il decreto legge n. 20 del 10 marzo 2023, il cosiddetto “decreto Cutro” ha però soppresso questo criterio. 

Vittime di tratta

Discorso diverso è quello relativo alle cosiddette “vittime di tratta”. Si definisce in questo modo una persona che non ha mai acconsentito a essere condotta in un altro Paese. Nel caso in cui lo avesse fatto, il proprio consenso può essere reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti, ma anche nel caso di maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. 

Chi è vittima di tratta, infatti, è sottoposto a un controllo da parte di un’altra persona con l’obiettivo dello sfruttamento. All’interno di questa definizione rientrano lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi. 

 

Fonti e approfondimenti

Consiglio superiore della magistratura. La protezione internazionale: che cos’è

FNSI. Glossario Carta di Roma 

Open Migration. Glossario

Openpolis. Quali sono le forme di protezione per gli stranieri in Italia 

Openpolis. Che cosa si intende per migranti irregolari, richiedenti asilo o rifugiati

Parlamento italiano. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 

UNHCR. La Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951



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