Ogni persona migrante, sin dal momento in cui arriva in Italia, può fare domanda di protezione internazionale (anche definita richiesta di asilo) alla polizia di frontiera oppure alla Questura.
Una volta espressa la volontà di fare richiesta di asilo, la persona migrante viene identificata dalle autorità di polizia e sottoposta a fotosegnalamento (fotografia e rilievo delle impronte digitali) e i dati rilevati vengono trasmessi a una banca dati europea chiamata Eurodac.
Un richiedente può essere trattenuto fino a un mese in un hotspot o in un centro di primo soccorso e assistenza allo scopo di accertare la sua identità e cittadinanza.
In alcuni casi, è possibile che, in attesa della verifica di questi dati, il migrante venga trasferito in un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) dove può essere trattenuto fino a quattro mesi.
La competenza a decidere sulla domanda
La domanda di asilo, a prescindere dallo Stato in cui viene presentata, deve essere valutata dal Paese competente in base al Regolamento di Dublino. Questo contiene contiene un elenco di criteri per individuarlo.
Tali criteri indicano che la domanda deve essere esaminata dallo Stato in cui i familiari del richiedente hanno ottenuto o chiesto la protezione internazionale, oppure in cui il richiedente ha un titolo di soggiorno o un visto validi, oppure dal Paese in cui il richiedente sia entrato illegalmente venendo da uno stato extra-UE.
In via residuale, la competenza è attribuita al Paese in cui il migrante sia entrato beneficiando dell’esenzione dal visto. Ma anche se la richiesta di asilo è stata formulata nella zona di transito internazionale di un aeroporto, nello Stato in cui esso ha sede. Per stabilire se ricorre uno di questi criteri, il richiedente ha un colloquio con la polizia.
Una volta completata l’identificazione, la domanda di asilo deve essere formalizzata compilando il modulo chiamato Modello C3. Il documento contiene i dati personali e le informazioni sul motivo per cui ha lasciato il suo Paese e ritiene di non potervi fare ritorno.
I richiedenti asilo vengono anche invitati a consegnare il passaporto e i documenti di identità alle autorità di polizia, e a fornire documentazione che confermi quanto da loro dichiarato a fondamento della domanda di protezione internazionale.
A questo punto, al migrante viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido per sei mesi e rinnovabile fino alla decisione sulla richiesta. Con questo documento è possibile accedere ad assistenza sanitaria gratuita, iscriversi all’anagrafe comunale, frequentare la scuola e, trascorsi sessanta giorni dal rilascio del permesso, trovare lavoro. Per tutta la durata della procedura, quindi, il richiedente soggiorna legalmente in Italia e ha l’obbligo di rimanervi.
La procedura ordinaria
Dopo aver formalizzato la domanda, il richiedente asilo deve sottoporsi a un colloquio presso la Commissione territoriale, che solitamente viene fissato dopo alcuni mesi. Lo scopo è verificare le ragioni alla base della richiesta di asilo ed eventualmente raccogliere documentazione a supporto. Il colloquio avviene alla presenza di un funzionario della Commissione (appartenente al ministero dell’Interno) e di un interprete. Non possono essere presenti né l’avvocato, né altri parenti o amici della persona intervistata.
Se il richiedente non si presenta al colloquio (ad es. per motivi di salute, perché non risiede più all’indirizzo indicato nel Modello C3 e non ha ricevuto la convocazione, ecc.) e la Commissione non viene preavvisata, il procedimento si chiude con un rigetto della domanda.
Il verbale dell’intervista e la documentazione raccolta vengono esaminati dalla Commissione territoriale. Questo organo è composto da quattro membri: un presidente, una persona designata dall’Unhcr e due funzionari del ministero dell’Interno. Questi possono decidere di accogliere la richiesta di asilo.
La protezione internazionale ha durata di cinque anni, è rinnovabile e può essere revocata se vengono meno le condizioni di rischio. Inoltre, può essere revocata se il beneficiario viene condannato in via definitiva per reati gravi (ad es. omicidio, violenza sessuale o spaccio di droga). Ma può essere tolta anche se il beneficiario è ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o se ha commesso reati gravi prima di arrivare in Italia.
Permessi e asilo
In mancanza dei requisiti della protezione internazionale, la Commissione territoriale può rilasciare un permesso di soggiorno di tipo diverso. Tra questi ci sono la protezione sussidiaria, protezione speciale o permesso per cure mediche).
Se non vi sono i presupposti per nessuna delle forme di protezione indicate, la domanda verrà rigettata. A questo punto il migrante, una volta scaduti i termini di impugnazione, dovrà lasciare l’Italia.
Sono previsti anche alcuni casi di rigetto per “manifesta infondatezza” della domanda. Ad esempio se il richiedente non riesce a dimostrare i rischi che deriverebbero da un suo rientro nel Paese d’origine. Ma anche se si è rifiutato di fornire le impronte digitali, o se l’ingresso in Italia è avvenuto con documenti falsi.
La decisione della Commissione viene comunicata tramite raccomandata all’indirizzo indicato dal richiedente nel Modello C3. Se la raccomandata non viene ritirata, sarà depositata in Questura e sarà disponibile al ritiro per i successivi venti giorni. Se non viene ritirata, si considera come se fosse stata consegnata, anche se il richiedente può non essere concretamente a conoscenza dell’esito della procedura.
Impugnare un rigetto
È possibile impugnare il rigetto della domanda di protezione internazionale facendo ricorso al Tribunale competente, che esaminerà nuovamente la richiesta. Generalmente, la presentazione di un ricorso sospende automaticamente l’efficacia del provvedimento di rigetto e impedisce l’espulsione del migrante.
Se però la domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza, l’efficacia del provvedimento di rigetto può essere fermata solo con apposita richiesta dell’avvocato al Tribunale. Questo vale anche nell’ipotesi in cui, dopo aver ricevuto una decisione definitiva di rigetto della domanda di protezione internazionale, il migrante presenti una nuova domanda di asilo (definita reiterata) senza poter indicare fatti nuovi rispetto a quelli oggetto della domanda precedente.
Se il diniego di protezione internazionale non viene impugnato entro i termini previsti, il Questore potrà concedere al migrante qualche giorno per lasciare l’Italia spontaneamente, oppure ordinare l’accompagnamento coattivo alla frontiera.
Con la legge 50/2023 è stato stabilito che il migrante espulso dal Paese abbia divieto di rientrarvi per un periodo dai tre ai cinque anni.
La procedura accelerata
La legge ha introdotto alcuni casi in cui la procedura di valutazione della richiesta di asilo prevede tempi molto più brevi, denominata procedura “accelerata”. Essa non si può applicare a donne, minorenni o persone con esigenze particolari, ad esempio problemi di salute.
Viene seguita nel caso in cui la domanda presenti alcuni vizi (è manifestamente infondata, oppure reiterata senza indicare informazioni o fatti nuovi) o è stata presentata in circostanze particolari (è stata chiesta alla frontiera dopo che il migrante aveva tentato di sottrarsi ai controlli di polizia, oppure è stata chiesta da un migrante fermato dalle autorità senza permesso di soggiorno valido).
Viene applicata anche nel caso in cui il richiedente presenti alcune caratteristiche specifiche (è sottoposto a processo penale, è stato condannato per un reato che impedisce l’ottenimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, è trattenuto in un hotspot o in un Cpr, proviene da un Paese considerato sicuro dall’Italia).
In questi casi, la data del colloquio viene comunicata immediatamente al richiedente asilo e si svolge nel giro di qualche giorno. Questo avviene salvo il caso di domanda reiterata priva di elementi nuovi, che viene immediatamente dichiarata inammissibile. La Commissione territoriale decide sulla domanda in pochi giorni.
In caso di rigetto, il termine di impugnazione è dimezzato rispetto a quello ordinario e il provvedimento mantiene efficacia se non viene chiesta la sospensione al Tribunale.
Procedura accelerata in frontiera
Se la procedura accelerata è attivata da una domanda presentata alla frontiera, il richiedente potrà essere trattenuto lì fino al termine della procedura e per un massimo di ventotto giorni (entro i quali la normativa ritiene che verrà emessa la decisione sulla richiesta di asilo).
Per evitare il trattenimento, il Decreto Cutro prevede che il richiedente consegni il passaporto o versi tra i 2.500 e i 5.000 euro. Il colloquio con la Commissione territoriale, inoltre, si svolge direttamente alla frontiera sia se il richiedente ha tentato di sottrarsi ai controlli di polizia, sia se viene da un “Paese sicuro”.
Se il richiedente è un migrante che si trova a bordo di una nave militare italiana che si trova al di fuori del mare territoriale di uno stato membro dell’UE e alla domanda di asilo può applicarsi la procedura accelerata in frontiera, verrà portato in uno dei centri di trattenimento su suolo albanese, in attesa della decisione sulla richiesta di asilo, e questo anche se la domanda seguirà la normativa italiana.
Fonti e approfondimenti
ASGI, Procedura accelerata e sospensione automatica del provvedimento: La sentenza della Corte di Cassazione n. 11399/2024, 31 luglio 2024
Di Lucia Galletta, La protezione internazionale e le sue forme, Altalex, 17 febbraio 2020
Decreto Legislativo n. 142/2015
Lo Spiegone, Cosa significa Paese sicuro, 21 ottobre 2024
Mentasti G., Richiedenti asilo e decreto ‘paesi sicuri’: il Tribunale di Bologna propone un rinvio pregiudiziale , Sistema Penale, 30 ottobre 2024
Ministero dell’Interno, Protezione Internazionale
Ministro dell’Interno, Guida Pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia