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Corte interamericana dei diritti dell’uomo: sentenza storica per i diritti LGBTQ+

Il 9 gennaio 2018 la Corte interamericana dei diritti dell’uomo ha reso nota l’opinione consultiva adottata lo scorso 24 novembre, in merito a identità di genere, uguaglianza e non discriminazione delle coppie omosessuali.

Il responso arriva dopo un’interrogazione del governo della Costa Rica riguardo al matrimonio egualitario, ma il suo eco già risuona nell’opinione pubblica di tutta la regione e sembra essere destinato a segnare un punto di svolta nel riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQI+ (Lesbian, gay, bisexual, transexual, intersexual and others) in latinoamerica.

Serena Pandolfi | Lo Spiegone

La Costa Rica è oggi l’unico Paese che considera le sentenze della Corte preminenti rispetto al proprio diritto nazionale, che tuttavia sono legalmente vincolanti anche per altri 19 paesi americani.

La Corte Intramericana dei Diritti dell’Uomo

La Corte interamericana dei diritti dell’uomo è un organo giudiziario indipendente, istituito nel 1969 in concomitanza con l’adozione della Convenzione americana dei diritti umani, anche conosciuta come Patto di San Josè di Costa Rica, da parte dell’Organizzazione degli Stati americani (OSA/OEA). Opera dal 1979 ed è oggi uno dei principali meccanismi regionali di protezione effettiva dei diritti umani, insieme alla Corte europea e alla Corte africana nei loro rispettivi continenti.

Ai sensi dell’art. 62 della Convenzione sono gli Stati, al deposito del proprio strumento di ratifica, a dichiarare di riconoscere come vincolante la giurisdizione della Corte su tutte le materie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione. In questo caso, tanto i diritti protetti dalla Convenzione quanto ogni interpretazione posta in essere dalla Corte, divengono legalmente vincolanti per ogni Stato parte.

Ad oggi solo 25 dei 35 Stati membri dell’OSA hanno aderito alla Convenzione, 20 dei quali hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte interamericana. Tra i grandi assenti figurano ovviamente Canada e Stati Uniti, che hanno deciso di non aggiungere al controllo politico della Commissione americana dei diritti dell’uomo (organo dell’OSA) anche quello giurisdizionale della Corte. Secondo i termini della Convenzione, è responsabilità dello Stato rispettare e garantire i diritti sanciti al suo interno e, pertanto, uno Stato può incorrere in una violazione della Convenzione sia in caso di azione sia di omissione da parte delle autorità pubbliche che limitino ingiustificatamente i diritti protetti. Gli Stati hanno inoltre l’obbligo di conformare il proprio diritto interno alle disposizioni della Convenzione (art. 2) e ciò significa, da una parte, abolire tutte le norme e le pratiche in contrasto con le garanzie convenzionali e, dall’altra, adottare norme e pratiche che conducano a un’effettiva osservanza delle stesse.

Attraverso le sue due funzioni principali, contenziosa e consultiva, la Corte garantisce il rispetto di tali obblighi a carico degli Stati membri. La funzione contenziosa consiste nel meccanismo di verifica di eventuali violazioni della Convenzione da parte di uno Stato membro;  la funzione consultiva, invece, riguarda chiarimenti e interpretazioni in merito alla Convenzione e verifiche di compatibilità delle legislazioni nazionali rispetto alla stessa.

In ogni caso, la Corte può essere adita solamente da uno Stato membro o dalla Commissione americana dei diritti dell’uomo e le pronunce sono definitive e inappellabili.

Il ricorso della Costa Rica

La richiesta della Costa Rica partiva dalla constatazione che, in merito ai diritti umani relativi all’orientamento sessuale e all’identità di genere, il sistema interamericano presenta profonde differenze, da Stati che prevedono tutele avanzate ad altri che ancora mantengono legislazioni profondamente ancorate al dogma etero-normativo e sono, pertanto, discriminatorie. Per questi motivi, secondo le intenzioni del ricorrente, una pronuncia della Corte sul tema avrebbe permesso di rafforzare e dirigere il consolidamento e l’attuazione degli standard interamericani in merito a tali categorie di diritti umani.

Per una panoramica generale, va considerato che Argentina, Brasile, Colombia, Uruguay, Guyana francese e le isole Falkland riconoscono sia il matrimonio ugualitario che l’adozione congiunta e dei figli precedenti del partner, oltre a prevedere specifiche tutele contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale. Leggi contro l’omofobia sono presenti anche in Bolivia, Ecuador, Suriname e Venezuela dove però, con l’eccezione delle unioni civili ecuadoregne, non sono presenti tutele specifiche delle coppie omosessuali. In Cile si registrano solo delle blande unioni civili, ma la situazione si aggrava in Perù, Suriname e Guyana dove nessuno di questi strumenti giuridici è presente nelle legislazioni e anzi, in Guyana, l’omosessualità maschile è punita con pene che vanno dai 2 anni di reclusione all’ergastolo.

Sulla base del meccanismo consultivo il 18 maggio 2016 la Repubblica di Costa Rica ha presentato presso la Corte una richiesta di parere in merito agli articoli 11.2, 18 e 24 della Convenzione, rispettivamente riguardanti il diritto alla privacy, alla tutela del nome e a un’uguale protezione nei confronti della legge di ciascun individuo.

I quesiti posti all’attenzione della Corte erano cinque, riassumibili in due grandi filoni: il primo in merito all’identità di genere e le questioni anagrafiche connesse, il secondo riguardo le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale in ambito patrimoniale e non. Nello specifico si chiede se lo Stato debba facilitare il cambio di nome in accordo con l’identità di genere percepita e se, nel caso in cui questo processo fosse limitato o eccessivamente tortuoso, ciò possa costituire una violazione della Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo. Inoltre, la Corte è stata interrogata in merito all’eventuale dovere di ciascuno Stato a riconoscere diritti patrimoniali alle coppie omosessuali, oltre che sull’uso di uno specifico strumento giuridico di riconoscimento della coppia stessa, al fine di garantire una tutela completa di diritti e doveri conseguenti all’unione.

La Corte ha stabilito all’unanimità che la Costa Rica, così come tutti i Paesi che sottostanno alla sua giurisdizione, debbano riconoscere alle persone transgender non solo il diritto al cambio del nome, ma anche del sesso, presso il registro anagrafico. Inoltre, ha specificato che tale procedura di adeguamento non necessiti il ricorso al giudice, ma debba bensì essere il più veloce e meno costosa possibile e non basarsi sull’accertamento di operazioni chirurgiche o trattamenti ormonali, ma solo sulla espressa volontà del soggetto interessato.
Anche rispetto alla seconda questione, e nonostante un voto contrario, l’interpretazione della Corte è stata estensiva e rivoluzionaria. Come sottolineato anche dall’opinione pubblica, nel parere viene menzionata la irriducibilità dei diritti relativi alle coppie omosessuali nell’ambito patrimoniale. Nello specifico, si esplicita come la nozione convenzionale di “famiglia”, e di tutte le tutele a essa relative, non si riferisca solamente all’unione matrimoniale tra persone di sesso opposto; si sostiene, inoltre, la necessità di un riconoscimento ampio di diritti per le coppie omosessuali, esattamente sovrapponibile a quelli di qualsiasi altra coppia, a partire dagli strumenti di instaurazione legale della stessa. In altre parole, con questo parere la Corte interamericana dei diritti dell’uomo è stata il primo organo giudiziario a riconoscere esplicitamente il matrimonio ugualitario come un diritto dei cittadini e un dovere di ciascuno Stato, nell’ottica di equiparare e tutelare a pieno ogni forma di nucleo familiare.

Un primo aspetto estremamente innovativo di questo parere è il glossario inserito nelle considerazioni generali, preliminari all’esame dei quesiti posti all’attenzione della Corte. Quest’ultima ha fatto esplicitamente riferimento alla differenza tra sesso biologico, identità ed espressione di genere, al binarismo sessuale come costrutto sociale e a un elenco esaustivo di orientamenti sessuali. Tali indicazioni preliminari sono poi seguite da una forte presenza, nelle indicazioni puntuali del parere, del principio di autodeterminazione e autopercezione dell’individuo come elementi fondanti della dignità umana.

La corte ha inoltre sottolineato l’importanza di un approccio intersezionale al diritto umanitario, non omettendo che la discriminazione subita dalla comunità LGBTQ+ è frequentemente interconnessa e inasprita da altri fattori come l’origine etnica, l’età, la religione o la condizione socio-economica dell’individuo. Queste forme multiple di discriminazione possono avere effetti tanto sul piano individuale quanto su quello sociale, come dimostrato da recenti studi dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR) in merito alle drammatiche stime su tasso di povertà, mancanza di dimora e insicurezza alimentare all’interno della comunità LGBTQ+.

Reazioni e Conseguenze

La sentenza si è inserita pienamente nel dibattito sulle elezioni presidenziali del 4 febbraio scorso. I candidati al primo turno erano 13, ma Fabricio Alvarado, evangelico, si è distinto durante la campagna elettorale per la sua esplicita posizione contraria rispetto al matrimonio egualitario. Gli esiti delle urne non sono stati paralleli al clima favorevole successivo alla sentenza, poiché proprio Alvarado si è aggiudicato il primo posto, pur non raggiungendo il 40%. Tale risultato gli avrebbe consentito di evitare il secondo turno di ballotaggio, che lo vedrà scontrarsi il prossimo 1 aprile con il socialdemocratico Carlos Alvarado Quesada, del Partito Azione Cittadina, attualmente al governo ed ex ministro del Lavoro.

Fabricio Alvarado ha ottenuto il 24.8 % dei voti confermando la tendenza conservatrice dell’elettorato e il crescente ruolo dei politici evangelici in Sudamerica. L’episcopato costaricense, infatti, pur non esplicitamente schierato nella contesa elettorale, aveva più volte ribadito la contrarietà della Chiesa al matrimonio tra persone dello stesso sesso, invitando gli elettori a un voto consapevole e, implicitamente, mettendo in discussione la legittimità della Corte interamericana dei diritti dell’uomo.

Il candidato conservatore, nel discorso successivo alla vittoria nel primo turno, ha riservato dure critiche alla decisione della Corte interamericana, considerata come un’ingerenza negli affari interni dello Stato. Tale presa di posizione è perfettamente in linea con la campagna elettorale portata avanti nei mesi precedenti, nella quale molto si è parlato di recupero della sovranità nazionale e difesa dei valori tradizionali. Il programma elettorale di Fabricio Alvarado contiene un intero capitolo dedicato alla “difesa della vita, del matrimonio tra uomo e donna e dell’integrità della famiglia”, a conferma del fatto che tale tematica è stata sfruttata abilmente nell’intercettazione del consenso popolare.

A prescindere dalle promesse e dalla campagna elettorale, le disposizioni del parere saranno inserite a pieno titolo nella normativa dello Stato e nulla potrà fare il candidato conservatore, anche qualora risultasse vincente al secondo turno, per impedire che i diritti riconosciuti dalla Convenzione siano effettivamente tutelati nel suo Paese. Lo Stato ha infatti riconosciuto la sua giurisdizione al momento della ratifica della Convenzione americana dei diritti dell’uomo e ciò implica che il diritto convenzionale, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, acquisti un valore gerarchicamente superiore rispetto alla stessa Costituzione politica dello Stato. Nel caso specifico della Costa Rica, le disposizioni della Corte hanno un valore particolarmente elevato. L’articolo 7 della Costituzione costaricense stabilisce infatti che i trattati, le convenzioni e i concordati internazionali hanno un valore gerarchicamente superiore rispetto alle leggi nazionali; l’articolo 48, inoltre, stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto a ricorrere per vie legali in caso di violazione di diritti consacrati nella Costituzione e garantita dagli strumenti giuridici internazionali esplicitamente dedicati ai diritti umani, ai quali la Costa Rica ha aderito.

La Corte ha suggerito diverse strade per accogliere la decisione, da quella legislativo-parlamentare a quella amministrativa, sviluppata tramite regolamenti e direttive. In ogni caso, anche considerando la necessità di adeguamenti nei singoli ordinamenti nazionali, dal 9 gennaio scorso tutti i diritti riconosciuti dalla Corte interamericana devono essere riconosciuti in sede giurisdizionale, anche in via transitoria. Questa vicenda mostra le difficoltà persistenti e trasversali a livello globale nell’accettazione e nella tutela di alcune categorie di diritti. Come sottolineato dal Centro di giustizia e diritto internazionale (CEJIL), con sede a Buenos Aires, questa pronuncia può considerarsi storica, grazie alla sua potenziale capacità di guidare gli Stati americani nello sviluppo di normative e politiche pubbliche che garantiscano i diritti di tutti i cittadini e permettano di superare le discriminazioni e le violenze di fatto subite dalla comunità LGBTQI+.

Di certo questa presa di posizione della Corte rimarca e dimostra che i trattati sui diritti umani sono strumenti vivi la cui interpretazione deve necessariamente accompagnare l’evoluzione dei tempi e delle condizioni di vita, al fine di garantire una tutela effettiva, efficace e completa degli standard minimi di protezione umanitaria.

 

 

Fonti e Approfondimenti:

Convenzione americana sui diritti umani e stato delle ratifiche

Fai clic per accedere a cp_01_18.pdf

https://www.teletica.com/182906_matrimonio-gay-en-costa-rica-sentencias-y-opiniones-de-la-cidh-son-de-acatamiento-obligatorio

Fai clic per accedere a violenciapersonaslgbti.pdf

https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/corte-idh-ordena-a-25-paises-de-america-permitir/PAPMDK2MCNGWFKZGZTU43EVN4M/story/

https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/27/la-compleja-realidad-de-ser-gay-en-america-latina/

 

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