La Consulta cambia le regole e apre l’adozione ai single

adozione consulta
Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

Con qualche tratto di penna, il 21 marzo 2025 la Corte Costituzionale italiana ha rovesciato un principio considerato granitico. Ha stabilito che l’adozione internazionale non sia più riservata alle sole coppie sposate, ma venga consentita anche alle persone di stato civile libero.

Questa decisione ha colpito l’opinione pubblica, perché afferma espressamente che il vincolo matrimoniale tra due aspiranti genitori non sia un requisito fondamentale per garantire a un minore un ambiente accogliente e armonioso per la sua crescita ed educazione. 

La novità introdotta dalla Corte ha un impatto che riverbera lungo tutto il sistema italiano dell’adozione. Il quale dovrà ora attrezzarsi per gestire domande di adozione provenienti da persone single.

L’adozione in Italia

La legge n. 184/1983, che disciplina l’adozione dei minori nell’ordinamento italiano, stabilisce che i minorenni hanno il diritto di crescere nella propria famiglia d’origine, e questo diritto non può essere derogato in presenza di condizioni di povertà o disagio sociale dei genitori, alle quali lo Stato è chiamato a porre rimedio. Solo se la famiglia d’origine non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, questi può essere affidato temporaneamente o definitivamente a un altro nucleo familiare.

Nei casi di inidoneità temporanea dell’ambiente familiare del minore, si utilizza l’istituto dell’affido. Il bambino viene affidato a una coppia o a una persona singola (o in mancanza di disponibilità, a una casa-famiglia o a un istituto di assistenza) per un periodo limitato, durante il quale egli non perde il legame con il proprio nucleo familiare d’origine. Al termine del periodo prefissato, può rientrare nella propria famiglia, se le condizioni di questa sono migliorate.

Presupposto dell’adozione, invece, è lo stato di abbandono del minore, perché i genitori o le persone preposte non sono in grado di fornirgli assistenza morale e materiale per ragioni di carattere non transitorio.

Quando questa situazione viene segnalata al Tribunale dei Minorenni, si apre un procedimento nel quale i genitori del minore vengono esaminati dai giudici. Se viene accertato lo stato di abbandono del minore, il Tribunale ne dichiara con sentenza lo stato di adottabilità. E, di conseguenza, viene sospeso l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed è possibile avviare la procedura finalizzata all’adozione del bambino. Lo stato di adottabilità cessa quando il minore compie diciotto anni, oppure se viene adottato o se vengono meno le condizioni di abbandono.

L’adozione internazionale

Per la disciplina dell’adozione internazionale, che consente a persone residenti in Italia di adottare minori residenti all’estero, la L. 184/1983 va combinata con la Convenzione dell’Aja del 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. 

Secondo la Convenzione, un minore residente in uno Stato parte può essere sottoposto ad adozione internazionale se viene ritenuto adottabile in base alla normativa del suo Paese d’origine e se l’adozione internazionale sia ritenuta la migliore opzione possibile nel suo interesse

Gli aspiranti adottanti devono presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione presso il Tribunale dei Minorenni, che affida ai servizi socio-assistenziali il compito di valutare la loro idoneità e di informare sul funzionamento dell’adozione internazionale, individuando anche le caratteristiche dei minori che gli adottanti sono disposti ad accogliere.

A ottenere l’idoneità all’adozione sarà chi presenta i requisiti previsti dall’art. 6 della L. 184/1983. Essere considerato affettivamente idoneo e capace di educare, istruire e mantenere il minore e avere un’età superiore a quella del bambino da adottare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni. Fino alla sentenza 33/2025 della Corte Costituzionale, tra i requisiti per l’adozione internazionale c’era anche l’essere parte di una coppia di coniugi sposati da almeno tre anni e non separati.

Il procedimento per l’adozione

Una volta ottenuto il decreto di idoneità all’adozione, gli adottanti entro un anno devono individuare un ente a cui affidare l’incarico di trasmettere la domanda di adozione al Paese estero da cui si è scelto di adottare. Gli enti autorizzati sono 44 e il loro compito è creare un dossier di informazioni sugli adottanti, che verrà trasmesso all’Autorità Centrale del Paese estero (competente a individuare un minore da abbinare ai richiedenti), curare i rapporti con le autorità estere e supportare la coppia nelle fasi di conoscenza del minore. 

L’attività degli enti autorizzati è sorvegliata dalla Commissione Adozioni Internazionali (CAI), organismo centrale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto dal Dipartimento della Famiglia. In caso di buon esito della fase di conoscenza, l’autorità giudiziaria straniera emette un provvedimento di adozione, per effetto del quale l’adottato perde ogni legame giuridico con la famiglia di origine e diventa a tutti gli effetti figlio della coppia adottante

La CAI e il Tribunale dei Minorenni conservano le informazioni acquisite sulle origini del minore (identità dei genitori biologici e famiglia d’origine) e sulla sua storia sanitaria. Su richiesta dei genitori adottanti, i servizi sociali possono fornire assistenza per favorire l’inserimento del minore per un arco di tempo che va dal momento dell’ingresso in Italia di questo fino a un anno.

La sentenza della Corte Costituzionale 

Con la sentenza 33/2025, la Corte Costituzionale ha modificato l’art. 29bis, comma 1 della L. 184/1983, che detta i requisiti di chi può presentare la disponibilità all’adozione internazionale presso il Tribunale dei Minorenni, nella parte in cui esclude le persone singole con stato civile libero. 

I giudici si sono basati sul principio per cui l’adozione deve avere come scopo la realizzazione dell’interesse del minore. Secondo loro, questo non viene raggiunto escludendo a priori le persone di stato civile libero dalla platea di potenziali adottanti, tenuto conto anche della forte riduzione di domande di adozione (da quasi 7.000 nel 2007 a circa 500 nel 2024, secondo i dati citati dalla Corte). Una conclusione che si regge su due presupposti.

Il primo riguarda il fatto che erano già previsti nel nostro ordinamento casi di adozione da parte di persone singole. Ad esempio, quando nel corso dell’affidamento preadottivo uno dei componenti della coppia muore, oppure se si separano. In entrambi i casi l’adozione si perfeziona nei confronti di un unico genitore affidatario.

Il secondo è dato dal fatto che, a fronte dell’interesse di minori stranieri residenti all’estero in stato di abbandono di trovare una famiglia in grado di assicurare loro un ambiente stabile e armonioso, ostacolare l’aspirazione alla genitorialità e la disponibilità di persone singole mediante un divieto a priori non viene considerato necessario o giustificabile nella società odierna.

Come spiegato dal dott. Claudio Cottatellucci, presidente dell’ Associazione italiana Magistrati dei minorenni e della famiglia ed ex giudice del Tribunale dei Minorenni di Roma, la Corte Costituzionale intende eliminare gli automatismi e i divieti legali nella disciplina dell’adozione. Così facendo, viene lasciato ai giudici minorili il compito di valutare in concreto l’idoneità all’adozione dei richiedenti, siano essi coppie sposate o single. Tenendo conto, nel secondo caso, anche della rete familiare di riferimento della persona.

Le reazioni

Per capire l’impatto di questa sentenza sul sistema delle adozioni internazionali, è necessario comprendere il contesto in cui si inserisce.

In un’intervista, Vincenzo Starita, vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali, ha spiegato che il numero di adozioni è in deciso calo: nel 2012 i minori che hanno fatto ingresso in Italia per adozione erano 3.106, ma nel 2024 ci sono state 536 adozioni internazionali e i minori adottati sono stati 690.

Tra i fattori principali di questa tendenza, ci sono i tempi di attesa (in media, dal momento in cui viene conferito l’incarico di adozione all’ente all’effettivo arrivo in Italia del minore passano tre anni e sette mesi) e le situazioni delicate presentate da numerosi bambini.

Tra il 65% e il 70% di questi, infatti, rientra nella categoria dei portatori di bisogni speciali. Si tratta di bambini di età superiore ai sette anni, oppure che vengono proposti in adozione insieme a fratelli o sorelle, o che hanno subito abusi, maltrattamenti o gravi traumi oppure hanno problemi di salute (disturbi dell’apprendimento o forme di disabilità fisica). 

Molti Paesi prevedono che a rientrare nell’adozione internazionale siano solo i bambini in questa macro-categoria, riservando gli altri all’adozione nazionale. Secondo Anna Guerrieri, presidente del Coordinamento CARE, il calo di adozioni internazionali è legato anche alle scelte di alcuni Paesi di sospendere l’adozione internazionale di bambini (Bielorussia, Cina, Russia, Ucraina, Etiopia) o di ridurne il ricorso (Colombia).

Starita, quindi, conclude che consentire ai single l’adozione internazionale potrebbe compensare il calo numerico di adozioni internazionali. Purché i richiedenti siano adeguatamente informati dai servizi territoriali e socio-assistenziali del fatto che i bambini adottabili rientrano per la maggior parte in categorie vulnerabili.

Adozione sì ma solo per i single

Nella sentenza viene precisato chiaramente che la nuova apertura riguarda solo persone di stato libero e non i componenti di unioni civili.

“Oggi succede che se sono una persona omosessuale single, posso adottare”, ha commentato Vicenzo Miri, avvocato e presidente di Rete Lenford, in un’intervista, “Ma se vivo in una relazione stabile con il mio compagno o la mia compagna, e magari siamo anche uniti civilmente, no. Questo è il vero corto circuito giuridico che la sentenza ha fatto emergere con forza“.

Anche il dott. Cottatellucci ha evidenziato che le modifiche della Corte, che si pronuncia su questioni che si riferiscono a casi concreti, alterano l’equilibrio del sistema. Ai single, infatti, viene consentita l’adozione internazionale, ma non quella interna. È necessario, quindi, che il legislatore intervenga per ripristinare la coerenza interna del sistema.

Fonti e approfondimenti

Commissione Adozioni Internazionali, Chi può Adottare? Requisiti per l’adozione

Commissione Adozioni Internazionali, Dati e Statistiche

Coordinamento CARE, Dentro la notizia: quale percorso adottivo per i/le single, 05/04/2025

Coordinamento CARE, Dentro la notizia: le adozioni internazionali e i/le single, 12/05/2025

Corte Costituzionale, Sentenza n. 33/2025, 26 marzo 2025

De Carli Sara, Starita: «Benvenuti single, ma il punto di partenza sono sempre i bambini (quelli reali)», Vita, 04 aprile 2025

Di Feo Francesca, Adozioni ai single, e le coppie omosessuali?, Gay.it, 27/03/2025

Guerrieri Anna, Adozioni ai single, le associazioni familiari sono pronte ad accoglierli?, Vita, 31/03/2025

Ministero della Giustizia, Adozione Nazionale

Your Europe, Adoption

Scopri di più da Lo Spiegone

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere