Che cos’è il fermo preventivo e perché punta a sgretolare il dissenso

fermo preventivo
Fonte: Depositphotos

Davanti a una legislazione vastissima come quella che il governo di Giorgia Meloni ha prodotto in materia di “sicurezza”, il fermo preventivo – o fermo di prevenzione – potrebbe sembrare poco più di un dettaglio su una tela dipinta. Eppure, come sottolinea il direttore di Questione Giustizia, Nello Rossi, ci sono dei particolari che colpiscono, che catturano l’osservatore fino a rimanere più impressi dell’opera completa. E che quindi meritano a ragion veduta una riflessione a parte. 

Il fermo preventivo, d’altronde, non può essere derubricato a una disposizione tra le altre, perché riflette un salto di livello nell’ambito di un attacco alla Costituzione italiana e ai diritti che dovrebbe tutelare. Un’escalation che presenta due tratti peculiari. Da un lato, è in linea con la regressione democratica che attraversa lo scenario internazionale, delineando una parabola ben più ampia della penisola italiana. Dall’altro, rivolge le sue attenzioni a un nemico ben marcato, quello rappresentato dal dissenso, che in questa parabola ritorna decisamente spesso. Investendo in presa diretta i protagonisti della protesta, il fermo risulta quindi non solo degno di nota. Ma addirittura paradigmatico di un cambiamento più profondo nei rapporti tra Stato e società civile. 

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Il fermo preventivo nella stagione dei pacchetti sicurezza

A introdurre il fermo preventivo nel nostro ordinamento ci ha pensato il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale». 

Il d.l. è solo l’ultimo di una lunga sequenza di cosiddetti “pacchetti sicurezza”, iniziata già all’indomani della formazione del governo Meloni con il d.l. 162/2022 (rinominato “decreto Rave”). Una produzione che declina a livello normativo una visione fortemente ideologica, che vede nel diritto penale uno strumento decisivo con cui il potere politico, scudandosi dietro presunte esigenze di ordine pubblico, punta a cristallizzare uno status quo iniquo

Adottando la formula utilizzata dalla professoressa Alessandra Algostino, oggi sono “dissenzienti, poveri e migranti” a formare il “trittico del nemico” prima stigmatizzato e poi bersagliato dal blocco conservatore. Non può sorprendere. Ognuna di queste soggettività si colloca all’estremo opposto rispetto ai gruppi di interesse che sorreggono le élite politiche nei Paesi euro atlantici. 

Per quanto riguarda la prima categoria, i “dissenzienti”, è già la sola presenza di una voce contraria allo status quo a costituire una spina nel fianco di chi governa. Le proteste organizzate, infatti, sono lo specchio sociale di una cittadinanza che non si rivede nelle politiche e nella propaganda del momento. In questo senso, l’ondata delle piazze per la Palestina ha avuto una forza simbolica che non si vedeva da tempo. E per questo la reazione non si è fatta attendere.     

Il fermo preventivo dopo le piazze contro il genocidio 

Lince ne è convinta. Stava manifestando contro il genocidio in Palestina, lo scorso 2 ottobre a Bologna, quando il suo volto è stato colpito da un lacrimogeno sparato dagli agenti. Dopo l’impatto, è stata raggiunta dalle divise per essere, non supportata, ma manganellata, a terra. Quel giorno ha perso la vista da un occhio. Da allora, affronta le conseguenze psicologiche e fisiche della violenza. Il suo “nome” nel frattempo è diventato una campagna di denuncia, che tiene alta l’attenzione sugli abusi delle forze di polizia. 

Incontro Lince, insieme a una compagna della rete, per ascoltare la loro prospettiva su questo salto di qualità nella repressione. «Lo Stato si è reso conto che in diverse parti d’Italia, nello stesso momento, c’era una mobilitazione fortissima. Che forse non si aspettava. Le persone sono uscite in piazza perché la politica non stava facendo nulla per difendere un popolo da un genocidio di cui, anzi, abbiamo tutte le prove che il nostro Stato è direttamente complice. È stata questa la paura [del governo, ndr]. Di fronte all’enorme partecipazione, si sono chiesti: se c’è un conflitto, noi cosa facciamo? Siamo nell’errore. Per cui gestiamo il conflitto con la violenza. Soffocando, usando la forza e il braccio armato dello Stato. Perché è l’unico modo per spaventare le persone». Il fermo preventivo si inserisce in questa direttrice. 

Di fronte all’enorme partecipazione, si sono chiesti: se c'è un conflitto, noi cosa facciamo? Siamo nell'errore. Per cui gestiamo il conflitto con la violenza.

L’intento di rendere più aggressiva la risposta “di polizia” al dissenso è chiaro fin dalla retorica che accompagna l’azione legislativa. Lo spiega l’avvocato Antonello Ciervo, che con i Giuristi democratici – associazione composta da operatori del diritto, che promuove un impegno concreto in difesa dei principi costituzionali – ha curato il dossier L’escalation autoritaria, dedicato all’analisi dell’ultimo decreto sicurezza. 

Come sostiene Ciervo, il fermo è «una misura che si inserisce nel decreto Cossiga del 1978, una legge che originariamente era stata approvata in via d’urgenza all’indomani del sequestro Moro. Il governo ha anche evocato una sorta di ritorno al brigatismo, alla violenza politica». Con la differenza che «questa norma è addirittura più invasiva dello stesso fermo identificativo che il decreto Cossiga prevedeva all’epoca». Superfluo aggiungere che ogni paragone tra il momento attuale e gli anni di piombo non trova casa in nessuna analisi scientifica.  

Cosa prevede (e cosa no) il fermo preventivo 

In breve, la norma stabilisce che le forze dell’ordine, in occasione di manifestazioni in un luogo pubblico o aperto al pubblico, possano accompagnare presso gli uffici di polizia e trattenere fino a dodici ore persone per le quali «sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione». Le ragioni principali per cui la norma alza il tiro sono due. 

Colpiscono, in primo luogo, le finalità (mancanti) del fermo. Nel decreto si legge di «accertamenti di polizia»: una formula aperta e vaga, con cui lo Stato di diritto ha poco a che vedere. Mentre l’obiettivo «del fermo identificativo [del 1978, ndr] è quello di accertare in un determinato contesto l’identità di una persona che si ritiene sospetta», continua l’avvocato Ciervo, «qui manca la finalità esplicita. Quindi è chiaro che la finalità implicita è quella di consentire all’autorità di pubblica sicurezza di fare in piazza, e non soltanto in piazza, un po’ quello che le pare».

È chiaro che la finalità implicita è quella di consentire all'autorità di pubblica sicurezza di fare in piazza, e non soltanto in piazza, un po' quello che le pare.

In secondo luogo, il “fondato motivo” alla base del fermo è aperto a interpretazioni altrettanto larghe. Negli elementi di fatto elencati nel testo, si fa riferimento non soltanto al possesso di strumenti atti a offendere o ai precedenti penali, che quantomeno ancorano la valutazione degli agenti a dei punti fermi, ma anche a semplici “segnalazioni di polizia”. Come riporta Ciervo, questo fa sì che «una riunione, una qualsiasi attività, che peraltro non per forza ha una connotazione politica, possa essere oggetto di un controllo e di un fermo, a fronte del fatto che gli agenti percepiscano un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza». Pertanto, a fare la differenza tra chi passerà fino a 12 ore in custodia e chi no potrebbe essere una mera valutazione soggettiva. 

I soliti sospetti del fermo preventivo

Analoghe criticità le solleva l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, nella relazione pubblicata il 13 maggio scorso. Nel documento, si legge che la disposizione «non chiarisce il rapporto sussistente fra la condizione oggettiva di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica e il giudizio di pericolosità della persona». Stando al documento, diventa a quel punto «legittimo chiedersi se quest’ultima si rilevi solo in presenza di uno stato di pericolosità oggettiva della manifestazione già palesatosi, ovvero sia la stessa condizione personale del soggetto a determinarlo». Da qui alla criminalizzazione di una determinata fascia della popolazione, il passo è breve.  

«Chi sono le soggettività che vanno fermate [secondo lo Stato, ndr]?», si chiede retoricamente Lince. «Sono le persone razzializzate, le persone appartenenti alla comunità subalterne, quelle che in qualche modo si oppongono allo status quo. Presunte colpevoli, solo perché rappresentano un’alternativa allo schema proposto». I soliti sospetti delle forze di polizia, che quando si tratta di far sentire il fiato dello Stato sul collo della società si concentrano, in maniera sproporzionata, proprio sul trittico del nemico di cui sopra.

Chi sono le soggettività che vanno fermate? Sono le persone razzializzate, le persone appartenenti alle comunità subalterne, quelle che in qualche modo si oppongono allo status quo. Presunte colpevoli, solo perché rappresentano un’alternativa allo schema proposto.

Il contributo di Winifred Agnew-Pauley, Caitlin Elizabeth Hughes e Alex Stevens, che analizza i risultati di più di 200 studi da 21 Paesi per quanto concerne le pratiche di stop and search (fermo e perquisizione) è solo una delle numerose conferme scientifiche a supporto di una tesi che vede i gruppi vulnerabili come quelli più bersagliati dall’azione di polizia. Senza che questo sia minimamente giustificato, usando le stesse lenti dello Stato, in termini di efficacia punitiva. 

Il fermo preventivo: le conseguenze collettive

Inasprire la condotta delle forze di polizia contro i dissenzienti, anche attraverso il fermo preventivo, porta con sé un altro tentativo, o per meglio dire obiettivo. Come affermano le attiviste di Lince, «spaventare la fascia più moderata, che partecipa magari occasionalmente al dissenso» significa «privare di una doppia copertura, in termini di legittimazione simbolica e di presenza concreta nelle piazze» le persone «già inserite dentro percorsi di lotta politica». Un processo che si dipana in più direzioni. 

Dalla “creazione del mostro”, ovvero di un soggetto stigmatizzato su cui si concentra l’azione poliziesca, il messaggio intimidatorio finisce per coinvolgere le persone che non sono disposte ad affrontare le conseguenze di piazze “sempre più militarizzate”. In uno scenario via via più sfidante, le manifestazioni finiscono naturalmente per svuotarsi. Nelle parole di Lince, si costituisce in questo modo «un popolo di singoli che hanno paura di interagire con l’altro, di comunità subalterne sempre più isolate, di operai che non faranno più i picchetti o di migranti che non lotteranno più per i loro diritti, perché non ci sarà più nessuno a prenderne le difese». Quanti, del resto, sono pronti a correre dei rischi per un «colpevole, fino a prova contraria»?

L’obiettivo è esautorare gli spazi di agibilità democratica. Senza dimenticarsi che esercitare una libertà di riunione significa anche sempre praticare una libera manifestazione del pensiero.

A conclusioni complementari giunge l’avvocato Ciervo, secondo cui, intervenendo in questo modo sulla libertà di riunione, «l’obiettivo è quello di esautorare gli spazi di agibilità democratica. Senza dimenticarsi che esercitare una libertà di riunione significa anche sempre praticare una libera manifestazione del pensiero». Diritti fondamentali che, fondamentalmente, non valgono più per tutte e tutti allo stesso modo. A questo punto è legittimo, per l’avvocato, parlare di «norme che ci avvicinano molto di più a modelli autoritari e a regimi illiberali, piuttosto che alle democrazie mature occidentali. Se ancora si può parlare di democrazie mature occidentali». 

Il fermo preventivo: le conseguenze individuali  

È l’Ufficio del Massimario e del Ruolo a ricordare come il fermo preventivo sancisca una limitazione della libertà personale a cui si abbina tipicamente «quella mortificazione della dignità o del prestigio della persona che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere». In questa situazione, lo Stato di diritto dovrebbe riconoscere garanzie certe sulla “prevedibilità” di ciò che succede quando la libertà dell’individuo viene privata. L’istituto del fermo, viceversa, offre soltanto silenzio

Silenzio regna sui poteri di difesa del soggetto passivo. Silenzio regna sugli obblighi di verbalizzazione, a cui gli agenti non sono tenuti – e tanti saluti ai controlli di legalità a quel punto impossibili. «Cosa succede in quelle ore? Chi mi dice quali sono i miei diritti? Come fanno gli avvocati a creare delle linee di azione?». Gli interrogativi di Lince rimangono senza risposta. 

Sappiamo già, invece, quali sono gli effetti che le persone fermate rischiano di portarsi appresso dopo un’esperienza simile. Secondo le testimonianze raccolte dalla campagna, sono già state registrate per esempio «ispezioni che non dovevano essere consentite, anche anali». Il riferimento è nuovamente allo studio di Agnew-Pauley. Sebbene si riferisca genericamente alle pratiche di search and stop, risulta infatti indicativo di un fenomeno che, in mancanza di tutele democratiche, può solo peggiorare. 

I risultati della review indicano conseguenze negative dei fermi di polizia in termini di benessere e salute mentale; aumenti nella segnalazione di sintomi depressivi; maggiore disagio psicologico; sintomi di disturbo da stress post-traumatico. Ultimo ma non ultimo, il “senso di stigmatizzazione” che provano le persone fermate, quando coltivano l’impressione di essere state prese di mira a causa delle loro condizioni sociali. È il peso insostenibile di una sorveglianza che mette in pratica logiche vecchie con forme nuove. Tra divide et impera, una fermata è più che sufficiente.  

 

Fonti 

Agnew-Pauley, Winifried. Hughes, Caitlin Elizabeth. Stevens, Alex. 2025. “A realist review on the police use of stop and search powers”. European Journal of Criminology 22(3): 346-374.

Algostino, Alessandra. “I diritti speciali del nemico e dell’amico: un diritto penale contro la Costituzione”. Questione Giustizia. 08 aprile 2025.

Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo. 2026. Relazione su novità normativa 39/2026.

Giuristi Democratici. 2026. L’escalation autoritaria.

Rossi, Nello. “Il fermo preventivo di polizia. Il leitmotiv della sicurezza, i diritti a rischio”. Questione Giustizia. 24 aprile 2026.

Sfalanga, Sophia. “Il “nuovo” fermo preventivo di polizia”. Giustizia Insieme. 16 aprile 2026.

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