Abbiamo parlato del processo che ha portato alla formulazione e allo sviluppo del diritto alla verità presso le Nazioni Unite e, successivamente, nei sistemi sovranazionali di protezione dei diritti umani. Più complicato è stato il recepimento della normativa sovranazionale e internazionale negli ordinamenti dei singoli Stati. In Italia il diritto alla verità ha impiegato molto tempo ad affermarsi e a oggi non ha ancora trovato un riconoscimento giuridico.
Il diritto alla verità in Italia: i leading cases
La prima enunciazione del diritto alla verità in Italia risale al 2011, con la sentenza (Tribunale di Palermo, Sez. III Civile, 10 settembre 2011) sul caso relativo al disastro aereo di Ustica, avvenuto nel 1980. Il Tribunale di Palermo citò infatti il diritto alla verità nelle sue dimensioni individuale e – seppur timidamente – collettiva, sottolineando l’obbligo dello Stato di agire affinché verità e giustizia venissero garantite.
A questa pronuncia seguì la sentenza (Tribunale di Roma, 23 gennaio 2018, inedita) sul caso di sparizione dell’ingegnere informatico Davide Cervia, che ebbe luogo nel 1990. In questa circostanza, alcuni giudici italiani manifestarono la volontà di codificare in Costituzione il diritto alla verità, così da garantire una sua diretta applicazione in futuro. Tuttavia, la proposta venne respinta e non trovò seguito. Ancora una volta, emerse la difficoltà di trovare un accordo comune sulla codificazione del diritto alla verità.
Grazie a queste sentenze pilota, comunque, aumentarono nel Paese le richieste di giustizia in conformità con quanto espresso dal diritto alla verità. Allo stesso tempo, però, emersero anche una serie di criticità che ne compromisero l’applicazione effettiva.
Il diritto alla verità contro l’impunità
Nel corso del suo processo di affermazione, il diritto alla verità si è rivelato uno strumento molto efficace per contrastare l’impunità dei colpevoli di gravi crimini contro l’umanità. Questo aspetto è stato sottolineato a più riprese sia dall’alto commissario delle Nazioni Unite, sia dalla Commissione interamericana, nonché, come si ricorderà, dalla Corte EDU. Questa visione comune che allinea l’orientamento giurisprudenziale degli organi internazionali e sovranazionali di protezione dei diritti umani è il risultato di una lunga serie di usi e soprusi, in sede nazionale, di istituti quali l’amnistia e la prescrizione, sistematicamente applicati a casi riguardanti gravi crimini contro l’umanità.
Nei Paesi latinoamericani la concessione di misure garantiste nei confronti dei colpevoli veniva molto spesso giustificata con la volontà degli Stati di avviare il prima possibile quei processi di pace e riconciliazione fondamentali per il consolidamento di un nuovo sistema politico e sociale.
Nel contesto italiano, invece, l’applicazione di leggi premiali o sulla prescrizione è da ricollegare a una inadeguatezza della legislazione interna rispetto al dettato normativo dei testi di riferimento internazionali e sovranazionali. Tale inadeguatezza è molto spesso espressione della ritrosia delle istituzioni, o dei loro funzionari, a indagare e svelare i fatti accaduti in queste specifiche situazioni.
Genova 2001: una verità negata
Vediamo ora più nel dettaglio quelle dinamiche processuali che molto spesso hanno portato a una mancata garanzia di verità e giustizia. La casistica esistente relativa all’argomento in questione è sicuramente molto ampia. In questa sede ci concentreremo sui casi Cestaro, Blair e Azzolina, riguardanti gli eventi accaduti a Genova nel 2001, durante il summit del G8.
Il caso Cestaro ruota intorno alle aggressioni perpetrate dalle forze di polizia nel corso dell’irruzione effettuata a scopo di perquisizione nella scuola Pertini-Diaz. In seguito al blitz il signor Cestaro, che pernottava presso la struttura, riportò fratture multiple.
I casi Blair e Azzolina, invece, riguardano i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto dove, di nuovo, le forze dell’ordine italiane vennero accusate di maltrattamenti e atti di tortura nei confronti dei ricorrenti.
In sede processuale emersero tutta una serie di complicazioni che nullificarono di fatto l’efficacia del diritto alla verità.
Per cominciare, nel corso delle indagini le forze di polizia non cooperarono. Al contrario, rallentarono e impedirono intenzionalmente l’individuazione dei colpevoli e la ricostruzione dei fatti accaduti. Inoltre, in sede processuale si decise di non applicare la normativa CEDU che faceva riferimento al reato di tortura e ai maltrattamenti. Si optò invece per l’applicazione della normativa penale interna che, ai tempi, non comprendeva una legge sulla tortura. In questo modo le azioni dei colpevoli vennero categorizzate come “lesioni gravi” e i responsabili poterono beneficiare di leggi di prescrizione e/o indulto che portarono all’abbreviazione o all’annullamento totale della pena. Ciò è dovuto al fatto che la legge italiana considera non estinguibili i soli reati per i quali sia prevista una pena all’ergastolo, cosa non contemplata dalla normativa applicata in questi casi. A ciò si aggiunge che, per tutto il corso delle indagini e dei processi, nessuno degli imputati venne sospeso dal proprio incarico e alcuni di loro beneficiarono di promozioni di grado.
I ricorrenti dei casi in questione si rivolsero successivamente alla Corte EDU. I giudici europei sottolinearono con preoccupazione tutte le criticità del caso, enfatizzando la palese mancanza di volontà da parte dei legislatori e degli organi giudiziari nazionali di assicurare giustizia e verità alle vittime e alla collettività. (qui si possono trovare le tre sentenze: Cestaro, Blair, Azzolina)
Al fine di scongiurare il ripetersi di eventi simili, la Corte europea invitò l’Italia ad adeguare al più presto la normativa interna in conformità con le disposizioni internazionali e sovranazionali in materia di tortura. All’indomani della chiusura dei processi europei sulle vicende della Diaz e di Bolzaneto, si aprì in sede parlamentare l’iter legislativo per introdurre nel Codice penale italiano una legge sul reato di tortura, promulgata il 14 luglio del 2017.
Quale futuro per il diritto alla verità?
L’esito dei processi relativi ai fatti accaduti a Genova non può che considerarsi un passo indietro rispetto al percorso di riconoscimento del diritto alla verità, avviato in Italia a seguito delle sentenze relative al disastro aereo di Ustica e alla scomparsa di Davide Cervia. La condotta delle forze di polizia, la negligenza e l’acquiescenza delle istituzioni, e il rifiuto degli organi giudiziari di aderire a un’interpretazione conforme alle normative europee hanno compromesso – per non dire impedito – l’assicurazione del diritto alla verità alle vittime della vicenda. Tutto questo è ancor più grave se si considera che i processi hanno trovato una conclusione definitiva in sede europea, a riconferma dell’inadeguatezza del nostro sistema giuridico di fronte a episodi di così grande rilevanza.
Sorprende come in un sistema democratico come quello italiano, crimini di questo genere non abbiano trovato riscontro in una legislazione adeguata. Ancor di più, sorprende che i responsabili abbiano trovato protezione proprio in quelle istituzioni a cui spetterebbe l’obbligo inderogabile di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali e, qualora venissero violati, di assicurare giustizia e verità.
Fonti e approfondimenti
Bacis D. (2018), Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San José de Costarica, in «Diritto pubblico comparato europeo» online, n. 2, pp. 593-600.
Corte costituzionale (2017), I diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico comunitario e negli ordinamenti nazionali, Servizio studi a cura di Ferro M., Nevola R., Diaco D., Siviglia.
De Vergottini G. (2018), Oltre il dialogo tra le Corti, Bologna, Il Mulino, cap. 2, pp. 45-96.
Galgano I. M. (2018), G8, scuola Diaz e Bolzaneto: Il tempo trasforma la colpa in merito?, in «Articolo21».
Groome D. (2011), The Right to the Truth in the Fight Against Impunity, in «Berkeley Journal of International Law», Vol. 29 n. 1, pp. 175-199.
Il Secolo XIX (2013), Bolzaneto, 7 condanne e quattro assoluzioni, in ilsecoloxix.it.
La Repubblica (2013), G8, la Cassazione conferma condanne sulle violenze nella caserma Bolzaneto, in genova.repubblica.it.
United Nations High Commissioner for Human Rights (2005), Insieme aggiornato di principi per la protezione e la promozione dei diritti umani attraverso un’azione per combattere l ‘impunità, documento ONU E / CN.4.