La libertà di espressione e di pensiero è una delle maggiori ricchezze di cui la società moderne deve prendersi cura. Tra le forme che può assumere si trova l’espressione del dissenso, da considerarsi come possibilità sociale e culturale di miglioramento, o almeno questo è il compito che dovrebbe avere. Tuttavia, ad oggi non è raro confrontarsi con situazioni in cui la libertà di espressione viene travisata come licenza di diffusione indiscriminata di contenuti negativi.
Definizione e profili iniziali
L’uso e abuso di un diritto che scalda gli animi e impoverisce le menti, non conosce giustificazione o margine di sopravvivenza. Ed è per questo che è sempre più al centro dell’attenzione il dibattito sulla realizzazione di confini sicuri su cui basare il giudizio di legittimità di espressione, prima che sfoci nel cosiddetto hate speech, ossia discorso d’odio.
Una delle prime discipline ad hoc di questo fenomeno risale al 1997 grazie all’intervento del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che, preoccupato dalla crescente onda xenofoba, ha avuto il compito e il merito di inquadrarlo dal punto di vista legislativo.
Nella Raccomandazione R 97/20 viene quindi tratteggiato il carattere saliente dell’hate speech, da individuarsi in tutte “ [le] forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’anti semitismo e tutte le altre forme di odio che si basano sull’intolleranza, includendo anche l’intolleranza razziale che consiste nelle forme di nazionalismo, etnocentrismo, ostilità nei confronti delle minoranze, migranti e di coloro che provengono da famiglie di migranti”.
Se da una parte se ne può apprezzare la chiarezza, anche perché risulta essere ancora oggi l’unica chiara definizione data da una organizzazione internazionale e intergovernativa, dall’altra non si può non notare la mancanza di risvolto pratico. Infatti, la Raccomandazione mette in luce i caratteri salienti dell’hate speech, ma non stabilisce alcuno strumento normativo per contrastarlo. La decisione è quindi stata lasciata ai singoli Stati. Questa scelta, che premia la capacità di creare una disciplina sulle concrete esigenze presenti nel singolo Stato, apre un vuoto legislativo comune importante.
Le novità normative e l’intervento dell’ECRI
In tal senso, la Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI) – corpo del Consiglio d’Europa per i diritti umani che si occupa di monitorare le problematiche e le soluzioni adottate dagli Stati in merito ai problemi di razzismo e discriminazione lato sensu – ha avuto il merito di produrre la Raccomandazione n. 15 del 2015. In essa viene richiamata tutta la legislazione europea e internazionale in materia di libertà di espressione e di repressione della violenza verbale. Si nota facilmente come non venga mai dimenticato il confine sottile che esiste tra le due libertà ma, allo stesso tempo, venga rafforzato l’apparato giuridico su cui si deve basare l’azione di eliminazione delle forme d’odio.
Inoltre, l’ECRI si dimostra consapevole che un comportamento totalmente repressivo nei confronti di manifestazioni di tale genere, oltre che del tutto inefficace, potrebbe sfociare nella repressione totale di forme di dissenso. Per questo, l’ECRI richiama all’attenzione degli Stati la normativa vigente sia europea che internazionale, riferendosi in particolar modo alla Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nonché alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Nel Preambolo si può ritrovare un’analisi più approfondita e innovativa delle figure di cui l’hate speech è composto. In particolare, vengono menzionate la transomofobia, le campagne d’odio contro donne, disabili, minoranza religiose e linguistiche, convinzioni negazioniste e di condono di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità. Si ribadisce poi che l’aspetto problematico della questione non è solo esprimere tali dichiarazioni, sebbene anche solo questo aspetto sarebbe sufficiente per farlo ricadere nella categoria hate speech, ma che il loro fine ultimo consiste nella diffusione e nell’incitamento a comportamenti di odio tali da creare una situazione in cui la vittima non può sentirsi al sicuro. Questi prendono il nome di hate crimes, crimini d’odio, e per poter essere definiti come tali devono presentare due aspetti, secondo quanto indicato dall’ODIHR.
Questo, il cui acronimo sta per Office for Democratic Institutions and Human Rights, nato in seno alla OSCE indica due fattori necessari:
- il fatto che l’atto commesso sia un effettivo crimine dal punto di vista della legislazione dello Stato;
- il fatto che l’ azione dipenda da un pregiudizio (bias) che inquadra la vittima in una categoria di bersaglio.
Un punto di arrivo?
Dunque, il problema che viene a crearsi è chiaro: se viene assicurata la libertà di espressione, come si può decidere cosa è frutto di odio e cosa manifestazione del dissenso, quindi cosa è lecito e protetto e cosa invece è illecito e combattuto?
Le risposte vanno ricercate nelle singole legislazioni nazionali, pur potendo partire come base di azione dalle normative europee ricordate. Quello che disturba ancora oggi è però il fatto che la normativa in materia risulti essere molto scarna e poco vincente. Certo, ci si trova dinnanzi a un dubbio legittimo, dal momento che tacciare di odio un pensiero diverso, oltre che pericoloso è anche ingiusto, ma il confine tra le due fattispecie non sembra così vago, soprattutto dopo le novità degli ultimi anni.
Quindi, si deve considerare hate speech la “difesa, promozione, incitamento, sotto qualsiasi forma, di denigrazione, odio, vilipendio di una persona o di un gruppo di persone, al pari di ogni molestia, insulti, diffusione di stereotipi negativi, stigmatizzazione e la minaccia nei confronti dei medesimi, così come qualsiasi forma di giustificazione di tale attività sulla base della “razza”, colore, etnia di origine, nazionalità, età, disabilità, lingua, religione, credo religioso, sesso, genere, gender identity, orientamento sessuale e le altre caratteristiche che costituiscono l’essere della persona o un suo status.
Preambolo Raccomandazione n. 15/2015
La relativa valorizzazione di queste premesse è affidata agli Stati, che sono chiamati a essere ricettivi di una realtà sociale che cambia in fretta e che necessita di altri mezzi di difesa dalla violenza. Uno dei problemi maggiori degli ultimi anni è proprio la rivalutazione del termine violenza: se nell’immaginario condiviso questa parola evoca solo il senso fisico del termine, vuol dire che la strada da fare è ancora molto lunga.
Il punto di partenza è avere in mente che l’integrità che gli Stati devono tutelare non si può più ricondurre alla sola integrità fisica, ma anche a quella morale e personale. La violenza verbale è una violenza a tutti gli effetti e come tale deve essere trattata e richiede quindi la creazione di una rete di interventi ad ampio spettro, in cui la legislazione dei singoli Stati sia supportata da iniziative di contrasto all‘hate speech proveniente, ad esempio, dai social network.
Fonti e approfondimenti
Comitato dei Ministri – Consiglio d’Europa, Raccomandazione R 97/20;
ECRI, Raccomandazione n.15/2015 on combating hate speech;
European union agency for fundamental rights (FRA), “Hate crime recording and data collection practice across the EU“, 19/07/2018;
OSCE- OIHR, “What is hate crime“;
Report OSCE sulla situazione italiana al 2018
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