Parlami di diritti umani: il segreto di Stato

segreto di stato
@Tayeb Mezahadia - Pixabay - CC0

Si è già parlato di come leggi premiali o sulla prescrizione abbiano negato alle vittime di violazioni dei diritti umani una garanzia di giustizia. Allo stesso modo, il segreto di Stato può costituire un limite pressoché invalicabile per la ricerca della verità in merito a questi gravi crimini.

Il diritto alla verità viene introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico europeo per contrastare gravi violazioni dei diritti umani attribuite agli organi statali – o ai loro funzionari – nel contesto della lotta al terrorismo (c.d. war on terror). Nello specifico, i casi riguardanti le procedure extra-giudiziali relative alle “consegne speciali” di presunti terroristi agli Stati Uniti da parte di altri Paesi (extraordinary renditions) hanno esemplificato la pratica di imporre allo Stato coinvolto doveri investigativi, riconoscendone il legame con il diritto alla verità.

Ad aprire le porte dell’ordinamento europeo al diritto alla verità è il caso El -Masri, riguardante una vittima di extraordinary rendition. Il caso in questione è degno di nota anche in considerazione del tentativo da parte degli Stati Uniti, con la connivenza di altri Paesi europei coinvolti nella vicenda, di invalidare i processi tramite l’opposizione del segreto di Stato.

Il caso El-Masri

Khaled El-Masri, cittadino tedesco di origini libanesi, venne arrestato il 31 dicembre del 2003 alla frontiera tra la Serbia e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, mentre era diretto a Skopje per una vacanza con regolare visto di ingresso. In quella occasione, venne fermato e interrogato dall’intelligence macedone poiché sospettato di collaborare con un’organizzazione terroristica. Successivamente trasferito e trattenuto illegalmente in un hotel in Macedonia, fu sottoposto a interrogatorio per 23 giorni. In quel periodo di tempo gli venne negato qualsiasi contatto con l’esterno, tantomeno con l’ambasciata tedesca. Venne poi consegnato agli agenti della CIA che lo trasportarono in un black site in Afghanistan, dove venne interrogato per altri quattro mesi, sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Venne infine rilasciato il 29 maggio del 2004, quando la CIA realizzò di aver commesso uno scambio di persona e di aver quindi arrestato l’uomo sbagliato. 

El-Masri intentò causa alla CIA, rappresentato dalla ACLU (American Civil Liberties Union), ma il caso venne archiviato in seguito all’opposizione del segreto di Stato da parte del governo statunitense (El-Masri v. Tenet, 2006). 

Il caso giunse infine alla Corte europea dei diritti umani (sentenza n. 39630/09) la quale, oltre a riconoscere la violazione in capo al ricorrente di molteplici diritti protetti dalla Convenzione, osteggiò il tentativo di alcuni Paesi membri del Consiglio d’Europa, e degli Stati Uniti, di ostacolare la ricerca della verità attraverso l’uso del segreto di Stato. Le ragioni addotte dalla Corte per motivare la sua posizione si esplicano nella finalità con cui, a suo parere, veniva opposto il segreto: garantire l’impunità dei responsabili

Il caso italiano

Venendo all’Italia, altra pronuncia degna di nota relativamente ai temi qui affrontati è quella sul caso Abu Omar. I fatti che caratterizzano il caso in questione sono da inquadrarsi, di nuovo, nel contesto delle extraordinary renditions, in cui è stato coinvolto lo Stato italiano in collaborazione con altri soggetti internazionali. 

Il caso Abu Omar: scontro tra magistratura e governo sul segreto di Stato

Nel 2003 l’imam Abu Omar, residente in Italia e sospettato di affiliazione jihadista, venne prelevato contro la sua volontà da alcuni agenti italiani, in collaborazione con altri soggetti internazionali (tra cui la CIA). Venne poi trasferito in Egitto, dove, all’ombra della legge vigente, fu sottoposto a interrogatorio per mezzo di maltrattamenti e torture. Quando venne rilasciato, quattro anni dopo, Abu Omar sporse denuncia contro lo Stato italiano in sede nazionale. 

La magistratura condusse in maniera molto efficiente le indagini del caso, portando alla luce le dinamiche dell’evento e rivelando le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dai funzionari dello Stato. Tuttavia, gli organi giudiziari si scontrarono in più occasioni con il governo, il quale, con il sostegno della Corte costituzionale, oppose il segreto di Stato sulle prove raccolte, invalidando i procedimenti di azione penale nei confronti degli agenti italiani coinvolti. Inoltre, gli agenti della CIA che presero parte alla vicenda vennero successivamente graziati su concessione del presidente della Repubblica italiana.

Anche in questa occasione la Corte EDU fu chiamata a intervenire (sentenza n. 4483/09, 2016). I giudici europei condannarono l’Italia e si espressero molto duramente nei confronti dell’esecutivo e della Corte costituzionale, incoraggiando nuovamente lo Stato ad agire sempre nel rispetto dei diritti umani. In questo caso specifico, la Corte europea considerò inadatto l’utilizzo del segreto di Stato dal momento che le informazioni che si volevano segretare erano già di dominio pubblico. Infatti, appariva chiaro che il segreto di Stato servisse piuttosto a garantire l’impunità dei responsabili.

Tutti gli ostacoli del diritto alla verità

Sebbene giungano segnali positivi dal sistema internazionale e dai sottosistemi regionali, in sede nazionale le richieste di giustizia in merito a gravi violazioni dei diritti umani rimangono ancora troppo spesso inascoltate. Come si è visto, infatti, gli interessi nazionali, i buchi normativi e gli obblighi derivanti da alleanze internazionali minano sistematicamente la ricerca della verità.

Sorprende che il diritto alla verità, nato dalla necessità di affermare e garantire quei principi cardine dei sistemi democratici, ancora oggi non goda della considerazione che merita nemmeno nei Paesi di antica tradizione democratica come l’Italia.

 

Fonti e approfondimenti

Scovazzi T. (2017), Il segreto nel caso Abu Omar: un sorprendente conflitto tra poteri dello Stato, in: Forni L., Vettor T. (a cura di), Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale, Torino, Giappichelli, pp. 240-251.

Vedaschi A. (2016), Cronaca di una condanna annunciata: Abu Omar a Strasburgo, l’ultimo atto, in DPCE Online, n. 1., pp. 267-280.

Vedaschi A. (2017), Il diritto alla verità e le misure antiterrorismo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in: Forni L., Vettor T. (a cura di), Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale, Torino, Giappichelli, pp. 167-190.

Sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, n. 12428 del 2009.

Sentenza della Corte costituzionale n. 106 anno 2009.

Sentenza della Corte di appello di Milano, sez. III, n. 3688 anno 2010.

Sentenza della Corte di cassazione penale, sez. V, n. 46340 anno 2012.

Sentenza della Corte di appello di Milano, n. 985 anno 2013.

Sentenza della Corte costituzionale n. 24 anno 2014.

Sentenza della Corte di cassazione penale, sez. I, n. 20447 anno 2014.

 

Be the first to comment on "Parlami di diritti umani: il segreto di Stato"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: