Secondo i dati ISTAT, nel 2015, gli incidenti stradali in Italia sono aumentati, dopo circa 15 anni di relativa quiete, con un consequenziale aumento dei decessi: ci sono state infatti 3.149 vittime e 246.050 feriti, per un totale di più di due milioni di incidenti stradali con lesioni avvenuti per cause futili quali la distrazione, l’uso del cellulare durante la guida e l’eccessiva velocità.
A seguito di questo drammatico incremento sia di decessi che di lesioni derivanti da incidenti, si è ritenuto di dover intervenire con una nuova e più severa normativa, che riuscisse ad assicurare una maggiore tutela nei confronti delle vittime e che fungesse da disincentivo, data la severità delle pene.
Legislazione interna
Grazie alla recente legge 23 marzo 2016 n.41 si è avuta l’introduzione nel nostro ordinamento delle figure di omicidio stradale e lesioni personali (gravi e gravissime) stradali. Sebbene già presenti nel nostro ordinamento ed oggetto di numerosi interventi riformatori, la legge 41/2016 conferisce loro una veste di autonomia rispetto alla norma base dell’omicidio colposo e lesioni colpose, alle quali risultavano maggiormente legate le norme precedenti. Ad oggi sono disciplinate dagli articoli 589 bis, 589 ter, 590 bis e 590 ter, che abrogano direttamente norme precedenti.
L’art. 589 bis è costituito da molteplici disposizioni, alcune delle quali quasi indipendenti tra loro: possiamo infatti individuare una disposizione di base di cui al primo comma ed aggravanti speciali (quindi sottratte al cosiddetto criterio del bilanciamento di circostanze) e una sola attenuante speciale.
Il primo comma richiama infatti le parole dell’omicidio colposo, sul quale si è scelto di improntare quello stradale, acuendo però la risposta sanzionatoria “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Essa infatti prevede una reclusione da 2 a 7 anni.”
Per le aggravanti, il legislatore ha voluto colpire soprattutto l’ebbrezza alcolica e l’assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope. Si prevede una reclusione da 8 a 12 anni, pena gravissima ed esemplare, in caso di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di sostanze.
Troviamo poi delle specificazioni sempre inerenti le circostanze aggravanti: qualora il fatto, ossia il cagionamento colposo di morte di una persona a seguito di assunzione di sostanze alcoliche (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro), sia compiuto da conducente di veicolo a motore si prevede la reclusione da 5 a 10 anni. A stessa pena soggiace chi compia varie infrazioni del codice della strada, causando la morte di una persona, come la circolazione nel centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio consentito e mai inferiore ai 70 km/h (essa risulta essere la causa del 44% degli incidenti) ovvero passaggio con semaforo rosso o circolazione contromano, ovvero inversione di senso di marcia in prossimità di intersezioni, dossi, curve o anche in caso di sorpasso effettuato in prossimità di attraversamento pedonale o di linea continua.
Stessa pena per chi si trovi sprovvisto, al momento dell’evento, di patente di guida, nei casi di sospensione o revoca della stessa o in caso di mancanza di assicurazione obbligatoria.
Unica attenuante nel panorama dell’articolo riguarda il caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del conducente (un caso di concorso di colpa della vittima). In questo caso la pena risulta diminuita fino alla metà.
Nel caso in cui vi sia un di cumulo di eventi (cumulo giuridico) che comporti la morte di una o più persone ovvero la morte di una e lesioni a un o più persone, allora si attuerà la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, con al precisazione che comunque la reclusione non potrà superare i 18 anni.
Importante disposizione si trova nell’art. 589 ter che riguarda il caso di fuga del conducente in caso di omicidio stradale: è previsto un aumento di pena da un terzo a due terzi e mai inferiore a 5 anni.
È inoltre previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato nei casi in cui la legge punisca il reato con la reclusione da 8 a 12 anni, come stabilito nell’art. 589 bis c.p. Negli altri casi il legislatore ha preferito renderlo facoltativo.
Per quanto riguarda invece le lesioni gravi o gravissime si deve fare riferimento all’art. 590 bis e ter del Codice Penale. Anche in questo caso si possono rinvenire diverse disposizioni autonome tra loro: la disciplina base riguarda le lesioni gravi o gravissime causate a seguito dell’inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, e prevede la reclusione da 3 mesi a 1 anno per quelle gravi, e da 1 a 3 anni per quelle gravissime. Si prevedono poi le varie aggravanti : ebbrezza alcolica o alterazione psico-fisica a seguito di assunzione di sostanza stupefacenti, con reclusione da 3 a 5 anni per le grave e 4 a 7 per quelle gravissime.
È richiesta poi la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime in caso di lesione procurate per violazione di norme stradali (superamento limiti di velocità, passaggio con semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di senso di marcia in prossimità di dossi/curve/intersezioni ed infine sorpasso in prossimità di attraversamento pedonale o linea continua).
Parimenti è richiesto l’aumento della pena in caso di mancanza di patente o sospensione/revoca della stessa o anche mancanza di assicurazione al momento dell’evento. In caso di cumulo, la pena somministrata è quella più grave, ma mai superiore a 7 anni.
Anche in questo caso viene prevista un’attenuante in caso di concorso di colpa della vittima, con una conseguente diminuzione fino alla metà della pena.
Analogamente a quanto disposto nell’ art 589 ter, nell’art. 590 ter , che riguarda la fuga del conducente dopo aver cagionato lesioni ad una persona, la pena sarà ovviamente più grave e prevede un aumento della reclusione da un terzo a due terzi, ma mai inferiore a 3 anni.
Ovviamente il legislatore ha previsto delle disposizioni in merito al destino della patente di guida del reo: come se non fossero già sufficienti le sanzioni di cui si è parlato prima, si è deciso di rendere possibile, in pendenza di giudizio, la sospensione provvisoria della patente per massimo 5 anni, termine prorogabile a 10 anni per condanna non definitiva. Inoltre nei casi di omicidio stradale semplice, quindi senza aggravanti, la sospensione è possibile, ma per massimo 3 anni non prorogabili. In caso di condanna o di patteggiamento si avrà la revoca automatica della patente, la quale potrà essere conseguita nuovamente solo se siano decorsi 15 anni dall’omicidio stradale e 5 in caso di lesioni. Nella più grave delle ipotesi, ossia la fuga del conducente in caso di omicidio, il termine temporale per poter ottenere di nuovo la patente è raddoppiato ed è quindi pari a 30 anni.
Legislazione Internazionale
Uno sguardo agli altri paesi europei conferma la correttezza della severità delle sanzioni.
Francia
In questo Paese si segue la scia dell’omicidio colposo, ma con un inasprimento delle pene. Infatti è prevista la condanna da 3 fino a 5 anni di reclusione e il pagamento di un’ ammenda da 45 mila fino a 75 mila euro nei casi di negligenza, imprudenza od anche disattenzione. Anche in questo caso sono previste le aggravanti per la condizione di ubriachezza, di mancato possesso della patente e della fuga in caso dopo aver provocato l’incidente, con condanna alla reclusione fino a 10 anni e al pagamento di un’ammenda fino a 150 mila euro.
Spagna
La “Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal”, come modificata dalla Ley Orgánica 15/2007, prevede alcune specifiche condotte di guida che sanziona come reati, ad esempio, l’eccesso di velocità, la guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti, la guida spericolata e la guida omicida-suicida. In questi ultimi due casi sono previsti la reclusione da 6 mesi a 2 anni ed il divieto di condurre veicoli e ciclomotori, per un periodo non inferiore ad un anno e fino a 6 anni.
Germania
Non sono previste fattispecie specifiche di omicidio stradale e ogni evento infortunistico letale viene trattato come un omicidio colposo. Alcuni articoli del codice penale prevedono una pena massima di 5 anni di prigione o un’ammenda così come la possibilità, per il giudice, di comminare un’interdizione di guida fino a tre mesi nei confronti di un conducente sottoposto a pena detentiva. Per i casi di acclarata pericolosità, è prevista la possibilità di sospendere la patente per 5 anni.
Nel nostro Paese, nonostante le novità normative, nel 2016 gli incidenti sono aumentati rispetto al 2015 dello 0,7%, così come è aumentato il numero di feriti (+ 0,9%). Unica nota positiva sta nel calo di morti: si assiste infatti ad una diminuzione pari al 4,2 % rispetto al 2015.
Fonti e Approfondimenti:
http://www.istat.it/it/archivio/203003
http://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/03/22/omicidio-stradale
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