Il 25 settembre voteremo seguendo il sistema elettorale delineato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (chiamata anche “Rosatellum” dal nome del deputato Ettore Rosato, suo primo firmatario), che ha modificato la disciplina dell’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato.
Il Rosatellum prevede che parte dei seggi della Camera (il 36,75%) e del Senato (il 37%) siano assegnati secondo il sistema maggioritario, per cui vince chi riceve il maggior numero di voti nel collegio. I seggi restanti (61,25% per la Camera e 61% per il Senato) sono invece attribuiti mediante un sistema proporzionale, secondo cui la composizione del Parlamento deve rispecchiare le percentuali dei voti ottenuti da ciascun partito.
Questo sistema, definito misto, intende evitare l’eccessiva frammentazione della rappresentanza parlamentare e l’ingovernabilità.
I collegi
Per la Camera, il territorio italiano è suddiviso in ventotto circoscrizioni elettorali. Queste, tendenzialmente, coincidono con il territorio regionale (eccetto Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, che ospitano due circoscrizioni, e la Lombardia, che ne comprende quattro).
Per il Senato, invece, le circoscrizioni sono venti, essendo prescritta dalla Costituzione l’elezione su base regionale dei senatori.
Le circoscrizioni elettorali sono ulteriormente ripartite, al loro interno, in collegi uninominali (147 per la Camera, 74 per il Senato). Sono aree territoriali, omogenee tra loro per numero di abitanti (salvo Molise, Trentino Alto-Adige e Valle d’Aosta, in cui il numero di collegi è fissato dalla legge), che eleggono ciascuna un parlamentare mediante il meccanismo maggioritario.
I seggi che vengono assegnati mediante il meccanismo proporzionale (245 alla Camera e 122 al Senato) sono attribuiti valutando i voti espressi dai collegi plurinominali, che sono costruiti aggregando tra loro i collegi uninominali territorialmente contigui.
Questo procedimento non riguarda la Valle d’Aosta, che elegge solo un deputato e un senatore con il sistema maggioritario.
Va ricordato, inoltre, che la Costituzione attribuisce al presidente della Repubblica il potere di nominare cinque senatori a vita, scelti per aver ottenuto altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. È previsto che diventi senatore a vita anche il presidente della Repubblica, al termine del proprio mandato.
Le liste e i candidati
Le schede elettorali contengono il nome del candidato al collegio uninominale, sotto al quale vengono inseriti il contrassegno del partito di riferimento accanto alla lista dei candidati (minimo due, massimo quattro) per i collegi plurinominali.
I partiti in coalizione presentano un unico candidato in ciascun collegio uninominale, ad eccezione delle liste che rappresentano minoranze linguistiche.
Non è possibile esprimere preferenze per i candidati nelle liste per i collegi plurinominali.
Secondo alcuni, le liste bloccate limitano la libera espressione del voto da parte dei cittadini.
Per altri, invece, essendovi un numero limitato di candidati, è comunque possibile informarsi preventivamente su di essi.
Per la prima volta nel sistema elettorale italiano viene garantita la parità di genere.
A livello nazionale, infatti, la prevalenza di un genere sull’altro nelle candidature ai collegi uninominali e nell’indicazione del capolista dei collegi plurinominali non deve superare il 60%.
In ciascuna lista per i collegi plurinominali, inoltre, i candidati devono essere disposti secondo un ordine alternato di genere.
Una serie di meccanismi garantisce il rispetto di limiti nella tipologia e nel numero di candidature.
È vietato candidarsi contemporaneamente alla Camera e al Senato, oppure presentarsi contemporaneamente nella circoscrizione Estero e in un collegio nel territorio nazionale. Ovviamente, è vietato candidarsi per partiti o coalizioni diverse.
Un candidato può presentarsi al massimo in cinque diversi collegi plurinominali.
Il candidato in un collegio uninominale può contemporaneamente presentarsi anche per un massimo di cinque collegi plurinominali, ma non può candidarsi per altri collegi uninominali.
La votazione
Si vota mettendo una croce sul rettangolo contenente il contrassegno relativo a una lista o sul nome del candidato al collegio uninominale. In entrambi i casi, il voto verrà conteggiato due volte: sia a favore del candidato all’uninominale, sia a favore della lista (o della coalizione, se si vota sul contrassegno di un partito che vi appartiene) nei collegi plurinominali.
È nullo il voto disgiunto, cioè non si può tracciare una croce su un contrassegno e sul nome di un candidato al collegio uninominale ad esso non collegato.
Dall’assegnazione dei seggi sono esclusi i partiti e le coalizioni che non abbiano raggiunto le soglie di sbarramento.
Si tratta di un limite percentuale minimo di voti stabilito dalla Legge che evita un’eccessiva frammentazione della rappresentanza, sacrificando, però, i voti espressi dai cittadini.
La soglia di sbarramento è del 3% dei voti validi a livello nazionale per le liste autonome.
Le coalizioni hanno una soglia del 10%, a condizione che almeno una delle liste interne abbia raggiunto il 3% (oppure il 20% dei voti validi in almeno una regione, per l’elezione al Senato).
Se una lista interna a una coalizione non arriva al 3% ma ottiene almeno l’1% di voti validi, essa non ottiene seggi, ma questi voti vengono redistribuiti nella coalizione.
Se una coalizione non raggiunge la soglia del 10%, la lista interna alla coalizione che ottenga almeno il 3% dei voti validi a livello nazionale ottiene seggi in Parlamento.
Se una lista (autonoma o interna alla coalizione) non raggiunge l’1%, tali voti non vengono considerati.
Per i partiti rappresentativi di minoranze linguistiche, la soglia di sbarramento è il 20% di voti validi nella regione oppure l’aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali della circoscrizione regionale.
Il calcolo dei voti
Ciascun collegio uninominale elegge solo il candidato che ha ottenuto il numero più elevato di voti validi, secondo il meccanismo maggioritario.
Nei collegi plurinominali, in cui viene utilizzato il proporzionale, per l’assegnazione dei seggi viene usato il metodo Hare-Niemeyer.
Innanzitutto, si calcola il totale dei voti validi e il numero dei voti ottenuti da ciascun partito e da ciascuna coalizione a livello nazionale (la “cifra elettorale”). Poi, si ricava la cifra elettorale ottenuta da ciascun partito/coalizione nelle singole circoscrizioni.
Successivamente, viene determinato il numero dei seggi da attribuire a ciascun partito/coalizione a livello nazionale e, quindi, viene individuato il numero dei seggi che spetta a ciascuna forza politica all’interno delle singole circoscrizioni e dei singoli collegi plurinominali.
Se un candidato vince in un collegio plurinominale e in un collegio uninominale, prevarrà la vittoria nel secondo.
In caso di vittoria in più collegi plurinominali, prevale quello in cui il candidato ha ottenuto la minore percentuale di voti. Questo perchè, secondo il costituzionalista Nicola Lupo, si considerano “più meritevoli” di essere eletti i membri di liste concorrenti che hanno perso a fronte di una vittoria schiacciante del pluricandidato, piuttosto che i candidati della lista del vincitore nel collegio plurinominale in cui essa ha ottenuto meno voti.
Questo articolato meccanismo dovrebbe garantire che la composizione politica degli eletti di ciascun collegio plurinominale e di ciascuna circoscrizione rispecchi la percentuale ottenuta dai partiti/coalizioni a livello nazionale.
Assicurare questo risultato, però, genera una distorsione denominata “effetto flipper”.
Come spiega il professor Emanuele Bracco, infatti, nelle circoscrizioni alcuni partiti (detti eccedentari) ottengono più seggi di quelli che spetterebbero loro in base ai risultati a livello nazionale, altri (deficitari) ne ottengono troppo pochi. Si deve quindi operare una compensazione, togliendo uno o più seggi a un partito eccedentario in una circoscrizione e trasferendoli a un’altra circoscrizione in cui quello stesso partito sia deficitario.
La discrepanza tra voti espressi e rappresentanti eletti, insieme alla conseguente imprevedibilità dei risultati elettorali, secondo Sebastiano Vassallo, sono il lato negativo di un sistema che cerca di combinare il metodo maggioritario e il proporzionale, per loro natura contrapposti.
La circoscrizione Estero
Gli italiani residenti all’estero votano per corrispondenza oppure recandosi presso il comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.
La circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni (Europa, America settentrionale e centrale, America meridionale, Africa – Asia – Oceania e Antartide) ed elegge otto deputati e quattro senatori. Dal 2017 i candidati per questa circoscrizione non devono necessariamente risiedere in una delle ripartizioni.
Ogni ripartizione elettorale esprime almeno un seggio per la Camera e uno per il Senato.
I rimanenti seggi sono ripartiti sulla base del numero degli iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE). Attualmente, Europa e America settentrionale e centrale eleggono ciascuna quattro deputati e un senatore; l’America meridionale elegge due deputati e un senatore; Africa e Asia – Oceania e Antartide eleggono ciascuna un deputato e un senatore.
Il sistema elettorale è proporzionale puro con voto di preferenza, perciò l’appartenenza politica degli eletti riflette le percentuali ottenute da ciascun partito o coalizione all’interno della circoscrizione.
Il taglio dei parlamentari
Oltre all’abbassamento a diciotto anni della soglia dell’elettorato attivo al Senato, la grande novità di queste elezioni risiede nell’impatto del taglio dei parlamentari.
La riduzione nel numero degli eletti (da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori), ha imposto di modificare il disegno di collegi uninominali e plurinominali.
I nuovi collegi sono più vasti e comprendono un numero di abitanti estremamente elevato (per la Camera il collegio più popoloso è a Napoli, con 489.000 abitanti; al Senato è Venezia, 1.089.000).
Molti di essi, inoltre, riuniscono grandi città e aree di periferia o campagna con identità politiche molto diverse, oppure capoluoghi di provincia con orientamenti contrapposti.
Questo – come osserva Federico Fornaro – rende i seggi più contendibili e aumenta l’imprevedibilità.
Fonti e approfondimenti
LEGGE 3 novembre 2017, n. 165, Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica.
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2020, n. 177, Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51.
Camera dei deputati – Documentazione parlamentare, La legge elettorale n. 165 del 2017, 08/01/2018.
Ministero dell’Interno, Voto degli italiani all’estero, 05/03/2018.
Nicola Lupo, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana, in Federalismi.it, numero 22, 22/11/2017.
Il Sole 24 ore, Rosatellum, come funziona la legge elettorale con cui si voterà il 25 settembre, 27/07/2022.
Openpolis, Come funziona la legge elettorale nota come rosatellum, 30/08/2022.
Francesco Curridori, Effetto taglio dei parlamentari: addio ai seggi blindati, il Giornale, 26/07/2022.
Giovanna Casadio, Elezioni, la rivincita della provincia sulla metropoli: ecco perché, coi nuovi collegi, la periferia peserà di più delle grandi città, la Repubblica, 30/08/2022.
Ivano Lettere, Quanto sono grandi i collegi e quanto pesano le grandi città? Ecco la nuova geografia elettorale, Corriere della Sera, 22/09/2022.
Editing a cura di Matilde Mosca
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