Deroga ai diritti umani nello stato di emergenza

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@Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

I diritti umani costituiscono una branca del diritto che si è andata costantemente ad ampliare nel corso della storia e che ora va a racchiudere al suo interno una vasta gamma di diritti considerati inalienabili a difesa dell’essere umano. A questo incremento della protezione dei diritti umani si è andata ad accompagnare l’esigenza, da parte degli stati, di poter salvaguardare il proprio potere di agire in difesa del bene dell’intera comunità, anche se a scapito degli interessi del singolo.

Per questo scopo è stata introdotta, in tre tra i più importanti trattati relativi ai diritti spettanti all’uomo, una “clausola derogatoria, ossia una clausola che permette, in determinate circostanze e con certi limiti, di derogare ad alcuni diritti umani.
I tre trattati in questione sono:

  • La Convenzione europea dei diritti umani (1953)
  • La Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1976)
  • La Convenzione Americana sui diritti umani (1978)

Gli articoli che vanno a prevedere la deroga sono, in ordine, il 15, il 4 ed il 27, e sono, a parte alcune differenze, molto simili.
Concentriamoci ora sull’articolo 15 della Convenzione Europea, per poi vedere le differenze con le altre convenzioni.
Il testo dell’articolo recita:

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Si può notare dalla lettura dell’articolo come siano previsti dei limiti sostanziali e procedurali all’applicazione della deroga. 

Prima di tutto deve esserci uno stato di guerra o un altro pericolo pubblico che vada a minacciare l’intera nazione. Mentre, per quanto riguarda la prima situazione, non c’è bisogno di spiegazioni, risulta più difficile l’interpretazione riguardante “un altro pericolo pubblico” e quale tipo di situazione possa essere configurata come tale. La dottrina è divisa circa tale questione, ma, in generale, si ritiene che una situazione sia considerabile come tale nel momento in cui la legge ordinaria non sia sufficiente a risolverla. A dare una visione più chiara della questione è stata la giurisprudenza della Corte Europea in due casi fondamentali. Il primo risale al 1961 (Caso Lawless ) in cui la stessa corte definì la situazione prevista al 15.1 quale una situazione di “crisi eccezionale o emergenza che colpisce tutta la popolazione e costituisce un attentato alla vita organizzata della comunità di cui è composto lo Stato“. Questo concetto si venne poi ad allargare nel 1969 quando, con il caso Greco, vennero stilati una serie di prerequisiti quali il fatto che l’emergenza debba essere attuale o imminente, riguardare tutta la nazione, attentare alla vita organizzata della comunità. Si prevede inoltre che il pericolo debba essere eccezionale e non risolvibile con i mezzi ordinari. Nonostante ciò, se si vanno ad analizzare gli svariati casi presentati alla corte, si può vedere come non sempre questi prerequisiti siano stati considerati tutti fondamentali al fine del giudizio. Andando a comparare l’articolo 15.1 con il 4.1 della Convenzione Internazionale sui diritti politici, si può notare come nel secondo caso sia assente la parola “guerra”. Sarebbe infatti stata una contraddizione inserire tale parola in un documento siglato da una serie di paesi che si sono riuniti per la promozione della pace e della libertà nel mondo.

Sempre nel primo paragrafo si trovano altri due limiti previsti per l’applicazione della deroga. Nel primo caso si fa riferimento al principio di proporzionalità, ossia al fatto che le misure adottate in deroga ai diritti umani debbano essere proporzionali alla situazione ed al livello di pericolo. Questo limite è molto importante in quanto si cerca, con il suo rispetto, di arginare le possibilità di una deriva nell’utilizzo della norma e di un possibile uso della stessa ai fini di praticare un abuso di potere. Si prevede poi che non si possa usare la clausola derogatoria per violare altre obbligazioni di diritto internazionale. Sebbene in pratica ciò non sia mai avvenuto, questo limite è di fondamentale importanza in quanto va ad impedire l’utilizzo dell’articolo 15 per poter aggirare le norme imposte da altri trattati di cui si è firmatari.

Passiamo ora al secondo paragrafo, ossia quello che prevede i limiti “sostanziali” alla deroga. Gli articoli elencati sono tutti quelli che prevedono dei diritti umani considerati parte dello “jus Congens“, ossia tutti quei diritti considerati intoccabili, in qualsiasi situazione. Tra questi si ritrova il diritto alla vita (eccetto nel caso di ricorso alla forza necessario, come una guerra di difesa), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e la “Nulla poena sine lege“, ossia l’impossibilità della retroattività della pena. Vi sono stati inoltre due protocolli che hanno introdotto il principio del “ne bis in idem”, ossia l’impossibilità dell’essere giudicato due volte per lo stesso reato, e l’abolizione della pena di morte. Questi ultimi due diritti sono entrati a tutti gli effetti a far parte di quelli che non possono essere derogati.
Mentre quindi, la Convenzione Europea, prevede pochi diritti non derogabili ed alcuni altri possono essere solo dedotti, le altre due Convenzioni, essendo anche più recenti, sono andate a stabilire una protezione più vasta dei diritti dell’uomo, ad esempio la libertà di pensiero, coscienza e religione.

Infine vi è il terzo paragrafo, il quale riguarda il limite procedurale per l’applicazione della deroga, ossia il fatto che debba essere informato il Segretario generale del Consiglio d’Europa circa la situazione di emergenza e l’applicazione dell’articolo 15 e le misure prese per fronteggiare la situazione. Va inoltre informato nel momento in cui la situazione cessa di esistere e le misure non sono più ritenute necessarie. La differenza con le altre due convenzioni sta nel fatto che, mentre nel caso europeo non sono previsti limiti di tempo, questione che ha portato a molta confusione e discussioni, negli altri due casi è stabilito che la notifica debba essere attuata immediatamente. Nel contesto europeo, ad oggi, si è arrivati a tollerare un massimo di tre settimane circa.

Comunque, in generale, per quanto attiene a tutti i limiti previsti dall’articolo 15, la giurisprudenza della Corte ha reso chiaro come ci sia un progressivo ampliamento dei poteri nelle mani dei singoli Stati ed un controllo, solo posteriore, da parte degli organismi internazionali.

In Europa questa clausola è stata utilizzata molte volte. La Gran Bretagna ne ha fatto un notevole uso nel corso del processo di decolonizzazione e poi, con i casi irlandesi, anche nella lotta all’IRA. Altri paesi che sono ricorsi all’articolo sono stati Albania, Armenia, Francia, Georgia, Grecia e Irlanda. Per quanto attiene ai casi più recenti c’è stata, nel giugno 2015, l’Ucraina, nel Novembre dello stesso anno la Francia e, da ultima, la Turchia, nel luglio 2016, a seguito del fallito golpe.

 

Fonti e Approfondimenti:

Convenzione internazionale sui diritti civili e politici:
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

Convenzione europea: http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts

Convenzione americana: http://www.hrcr.org/docs/American_Convention/oashr.html

Analisi dei casi più importanti della corte:
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_ENG.pdf

M. Salerno, In the fight against terrorism, does Article 15 of the ECHR constitute an effective limitation to states’ power to derogate from their human rights obligations?, available at http://www.giurisprudenzapenale.com, 2016

C. Schreuer, Derogation of Human Rights in Situations of Public Emergency: The Experience of the European Convention on Human Rights, in Yale Journal of World Public Order, 1982, pp. 113–132

E. Hafner-Burton, L. Helfer, C. Fariss, Emergency and Escape: Explaining Derogations from Human Rights Treaties, in International Organization, ed. The IO Foundation, 2011, pp. 673–707

Higgins, Derogations under Human Rights Treaties, in British Yearbook of International Law, available at http://bybil.oxfordjournals.org/content/48/1/281.full.pdf , 1976, pp. 281-319

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