Continuiamo il nostro percorso all’interno del diritto internazionale con un approfondimento sulla figura delle ONG (Organizzazioni Non Governative).
Secondo la Risoluzione delle Nazioni Unite 1996/31 “è considerata come un’organizzazione non governativa un’organizzazione che non è stata costituita da una entità pubblica o da un accordo intergovernativo, anche se essa accetta membri designati dalle autorità pubbliche ma a condizione che la presenza di tali membri non nuoccia alla sua libertà di espressione”. Le ONG sono quindi caratterizzate da due punti focali: l’indipendenza dai governi e l’assenza di una finalità di lucro. Le ONG solitamente operano per far pervenire risorse e per perseguire scopi sociali e collettivi.
Esistono vari tipi di ONG, classificati in base all’obiettivo principale che intendono perseguire:
- BINGO : sono su larga scala internazionale, che operano su più territori, come la Croce Rossa, che promuove l’assistenza sanitaria e sociale.
- ENGO : ambientali, come World Wildlife Fund (WWF), che è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura.
- GONGO : organizzate da governi, che quindi cozzano con la definizione generale data. Si tratta comunque di una organizzazione creata dai governi per promuovere alcune specifiche operazioni; la Red Cross Society of China ne è un esempio, impegnata nell’aiuto alle vittime di conflitto e di assitenza saniataria in caso di disastri.
- INGO : internazionali, vedi l’ Oxfam, confederazione internazionale di NGO per la lotta alla povertà globale, attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo.
- QUANGO : quasi-autonome, cioè che potrebbero avere tra i loro membri degli esponenti di governo. La ISO fa parte di questa categoria ed è l’organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche.
- RINGO: religiose ed internazionali, ad esempio la “Catholic Relief Services”, che interviene in zone di povertà e di emergenza.
Le ONG nel diritto internazionale
La prima menzione delle ONG si ritrova nell’art. 71 della Carta delle Nazioni Unite, che così dispone:
“Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato.”
Successivamente l’ ECOSOC ha adottato la Risoluzione 288 B (X) del dicembre 1950, con successive modifiche quali la n. 1296 (XLIV) 1968 e la n. 31 del 1996 riguardo alle regole sulla consultazione delle ONG.
In particolar modo quest’ultima contiene i nuovi requisiti che le ONG devono possedere per ottenere lo status consultivo quali ad esempio: essere in attività da almeno 2 anni ed essere ufficialmente riconosciuta dal governo; esercitare le loro attività nell’ambito di competenza dell’ECOSOC e dei suoi organi sussidiari; sostenere l’azione delle Nazioni Unite; avere un carattere rappresentativo e di riconosciuto rilievo internazionale; avere uno statuto democratico, un segretariato permanente e un bilancio trasparente; avere la legittimazione a rappresentare i propri membri; attingere le proprie risorse finanziarie principalmente dagli associati e dalle associazioni nazionali affiliate; avere fini e obiettivi compatibili con i fini e i principi della Carta delle NU; sostenere l’azione delle NU.
Il riconoscimento dello status consultivo crea una “soggettività internazionale funzionale” in capo alla ONG, attraverso l’atto unilaterale di attribuzione dello status da parte delle IGO (intergovernamental organisations) e di iscrizione all’anagrafe dell’ONU. Questo riconoscimento fa sì che le ONG, grazie al loro nuovo status consultivo, abbiano il diritto di accedere alla documentazione dell’ECOSOC, di avere accesso alle riunioni dell’organizzazione e dei suoi organi e alla conoscenza dei suoi programmi. Di fondamentale importanza è la conseguenza per cui dallo status consultivo deriva l’accesso a finanziamenti e cofinanziamenti da parte delle Nazioni Unite. È interessante notare che questo status valga anche internamente, cioè che le stesse ONG hanno status consultivo all’interno delle varie agenzie specializzate, nonché in alcune organizzazioni internazionali regionali, ad esempio il Consiglio d’Europa.
Inoltre grazie alla risoluzione 1996/31 si è superata la distinzione tra ONG internazionali e nazionali, consentendo anche a queste ultime lo status consultivo con accesso diretto. In più, grazie al principio dell’equilibrio geografico, si è introdotto un parametro oggettivo di assegnazione dello status al fine di concederlo alle ONG operanti nelle varie regioni del mondo, prestando attenzione soprattutto a quelle in via di sviluppo, per promuovere interventi sul territorio.
Questo status consultivo è declinato in 3 gradazioni : General , Special e Roster status.
Nel primo caso si intende lo status che riguarda quelle ONG la cui area di lavoro coincide per la maggior parte gli ambiti di cui si occupano ECOSOC e i suoi corpi sussidiari. Si tratta di un numero molto elevato di ONG data la diffusione geografica e l’ampio raggio delle attività.
Lo “Special consultative status” riguarda invece quelle ONG che, per la specifica competenza e campo d’azione mirato, hanno una comunanza ristretta con gli ambiti dell’ECOSOC. Sono ovviamente numericamente inferiori rispetto alle ONG con “General consultative status” ma sono anche di creazione più recente.
Infine le ONG che non rientrano in nessuna delle situazioni prima ipotizzate vengono fatte confluire all’interno del “Roster consultative status”. Queste tendono ad avere un obiettivo tecnico molto specializzato e quasi “di nicchia”. È bene notare che questo status accoglie anche le ONG che hanno gia uno status formale con altri organi delle Nazioni Unite.
È ovvio che la partecipazione alle assemblee o ad ogni altra attività della comunità internazionale è subordinata a previi riconoscimento ed approvazione della richiesta da parte del Segretariato. Una volta accolta la domanda, le ONG autorizzate potranno essere del tutto partecipi alla vita internazionale.
Le ONG nel diritto europeo
Per i forti valori sociali e filantropici che animano le ONG, esse trovano spazio e ruolo decisivi anche all’interno degli organi dell’Unione Europea, soprattutto nel Consiglio d’Europa.
Ora, il riconoscimento del ruolo consultivo, affatto dissimile da quello che le ONG hanno in ambito internazionale, venne disposto per la prima volta nella Risoluzione 30F/1951 adottata dal Comitato dei Ministri con il titolo “Relations with International Organisations, both Intergovernmental and non-governmental”. Questa Risoluzione consentiva al Comitato di concludere accordi sia con IGO che con ONG operanti nei medesimi settori del Consiglio d’Europa. In realtà questa libertà di firmare accordi era molto vaga, nel senso che la risoluzione conteneva un riconoscimento del potere di valutazione sulla conclusione di accordi del Comitato, ma non dava indicazioni sulle modalità o sul contenuto degli stessi.
Nel 1975 lo stesso Comitato dei Ministri ha emesso la Risoluzione 35/1972 intitolata «Relations between the Council of Europe and international non-governmental organisations», che detta indicazioni più specifiche in merito alla relazione con le ONG. Viene ribadita la necessità di intervento e coinvolgimento delle organizzazioni, che quindi acquistano lo “status consultivo”: è espressamente stabilito che le ONG rappresentano gli interessi coinvolti nelle attività in analisi e che offrono un reale contributo al processo di unificazione nei rapporti tra gli stati. Così sorgono doveri vincolanti in capo alle organizzazioni non governative, quali ad esempio l’impegno allo scambio delle informazioni rilevanti; la massima pubblicizzazione presso i soggetti con cui si intrattengono rapporti istituzionali delle attività svolte dal Consiglio; la redazione di rapporti periodici relativi ai progressi compiuti nei rispettivi settori di appartenenza.
È opportuno notare che la risoluzione contiene una menzione specifica sul rispetto dei principi sopra indicati: il mancato rispetto degli obblighi comporta l’esclusione dalla lista di ONG con status consultivo ad opera del Segretario Generale. Il punto ottavo della stessa riporta infatti che ogni organizzazione già presente sulla lista potrà essere eliminata dal Segretario Generale, se ritiene che la stessa abbia disatteso gli obblighi previsti.
Ovviamente fanno da contraltare una serie di diritti di cui godono le ONG, come riportato al punto quinto: possono inviare memorandum al Segretario Generale che, se lo ritiene opportuno, le può inviare ad una commissione dell’Assemblea Consultiva o ad una commissione di esperti; possono essere invitate in una commissione dell’Assemblea per esprimere le proprie valutazioni su una questione inclusa nell’ordine del giorno; possono ricevere documenti pubblici e inviare dei rappresentanti, senza diritto di intervento, alle sedute pubbliche dell’Assemblea.
Proprio per il ruolo fondamentale che svolgono le ONG all’interno della società civile europea e per i principi guida, a partire dal 2003, le ONG hanno acquistato lo “status partecipativo”. Ciò significa che rappresentano i settori specifici di loro competenza, che sono attive a livello europeo, che condividono gli obiettivi del Consiglio d’Europa, e che contribuiscono attivamente all’attuazione dei suoi progetti. Dal 2005 le ONG con status partecipativo hanno costituito la “Conferenza delle ONG”, che rappresenta un pilastro del “quadrilogo”, la struttura che riunisce quattro organi del Consiglio d’Europa: il Comitato dei Ministri, l’Assemblea Parlamentare, il Congresso dei poteri locali e regionali e la Conferenza. In questo modo le ONG penetrano nelle attività del Consiglio e fanno da ponte tra società ed istituzioni, nel proposito di avvicinare le due prospettive in una collaborazione sempre più stretta, attraverso la decisione delle linee di politica e l’adozione di piani d’azione. Nel 2015 il segretario generale ha raccomandato una revisione delle linee guida dello status partecipativo e dei suoi criteri di affiliazione e della pratica, in modo da consentire un incremento di qualità e quantità delle ONG; tutte le richieste sono state risolte l’anno successivo con la Risoluzione 2016.
Ciò che appare evidente è che, tanto a livello internazionale quanto a livello europeo, le ONG sono percepite come organizzazioni dal forte carattere democratico e solidale e quindi considerate assolutamente necessarie per lo sviluppo e il miglioramento della società, globale od europea che essa sia. A tal proposito, può essere presa come esempio la Carta delle ONG di sviluppo che così riporta nelle prime righe :
Le ONG dell’Unione Europea credono:
- nella giustizia sociale, nell’equità e nel rispetto dei diritti umani;
- nella partecipazione delle popolazioni per le quali lavorano;
- nel coinvolgimento della società civile nella cooperazione allo sviluppo;
- nel servizio ai loro partner del Sud; non aspirando a raggiungere interessi propri, ma quelli dei loro partner.
Fonti ed approfondimenti
https://www.coe.int/en/web/ingo
http://www.utopie.it/sviluppo_umano/organizzazioni_non_governative.htm