Violenze sessuali in guerra: uno dei grandi silenzi della Storia

Ratto Sabine
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Il 19 giugno 2015 con la risoluzione 69/293, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituiva la giornata internazionale contro le violenze sessuali nei conflitti armati. L’intento era di prendere coscienza di una pratica disumana e terribilmente comune, tentando così di onorare e ricordare le migliaia di donne e bambini che sono state vittime di abusi del genere. La scelta della data della ricorrenza non è casuale; sette anni prima, infatti, il Consiglio di Sicurezza con la Ris. 1820 esortava a porre fine all’uso di atti brutali di violenza sessuale contro donne e bambini come tattica di guerra. Il Consiglio di Sicurezza, con la suddetta Risoluzione, condannava il ricorso alla violenza sessuale in guerra, annoverandolo tra i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità, e lo considerava minaccioso per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Le misure adottate, a partire dai primi anni del XXI secolo, dal Consiglio di Sicurezza e dalle Nazioni Unite sono il risultato di altre prese di posizione che hanno caratterizzato il panorama giuridico internazionale negli ultimi 30 anni. Per prima cosa, è interessante evidenziare che la violenza sessuale in tutte le sue accezioni coinvolge tre aree del diritto internazionale: il diritto internazionale umanitario, il diritto penale internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani. Nonostante questo avvicinamento da parte del diritto internazionale e dell’ONU, va tristemente ricordato che ricorrere a violenze sessuali in guerra è stata per secoli una pratica accettata e quasi legittimata, che solo negli ultimi anni sta ottenendo, almeno teoricamente, una sua rivincita. Infatti, lo stupro era considerato dai militari parte del bottino di guerra. Basti pensare all’Iliade o al noto episodio del ratto delle Sabine, per avere un’idea storica dell’usanza.

Senza tornare troppo indietro nel tempo, i numeri calcolati dall’inizio degli anni ’90 del secolo scorso sono spaventosi ed, essendo difficili da definire con precisione, è presumibile che siano maggiori di quanto testimoniato. Nel genocidio del Ruanda furono stuprate, in tre mesi, tra le 100 mila e le 250 mila donne. Nei territori dell’ex Yugoslavia fino a 60 mila furono le vittime in 3 anni di conflitto (1992-1995) e almeno 200 mila nella lunga guerra civile nella Repubblica Democratica del Congo. Per ultimo, nello scontro in Siria si è ricorsi, sin dall’inizio, alla violenza sessuale come arma di guerra, per seminare terrore e umiliazione.

Il ruolo del diritto penale internazionale

Come precedentemente anticipato, la violenza sessuale in guerra è un elemento costitutivo della storia del mondo ma, vista la recente attenzione alla materia, è interessante ripercorrere le tappe del suo sviluppo da un punto di vista giuridico, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. All’indomani del conflitto, tutte le parti furono accusate di aver commesso stupri di massa; nonostante ciò i tribunali di Norimberga e Tokyo, istituiti per condannare i crimini di guerra dei Paesi sconfitti, non fecero menzione del reato di violenza sessuale. I primi consistenti passi avanti in materia vanno riconosciuti al Tribunale Penale Internazionazionale per l’Ex Yugoslavia (ICTY) e al Tribunale Penale per il Ruanda (ICTR). Lo Statuto del ICTY ha incluso lo stupro tra i crimini contro l’umanità, condannando individui proprio per questo reato. All’indomani del conflitto in Yugoslavia, furono moltissime le donne che rivelarono di essere state vittime di violenze orribili e che spesso erano state anche oggetto di stupri di massa. Nel 1998 il Tribunale Penale per il Ruanda ha condannato, per primo, un accusato di crimine di genocidio per aver commesso violenze sessuali: le violenze commesse dagli Hutu miravano allo sterminio, in tutto o in parte, della popolazione dei Tutsi.

Un passaggio ancora più fondamentale, in quanto di diffusione maggiore rispetto ai due precedenti tribunali ad hoc, vede come soggetto principale la Corte Penale Internazionale (CPI), il cui Statuto, entrato in vigore nel 2002, annovera gli stupri tra i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra, rispettivamente art. 7 e art. 8. Inoltre, l’organo penale per eccellenza include nell’espressione di violenza sessuale non solo lo stupro, ma anche le offese verbali di carattere sessuale, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata e qualsiasi altra forma di violenza sessuale collegata a un conflitto.

Le misure promosse dalle Nazioni Unite: UN Action

Come inevitabile che sia, il ruolo delle Nazioni Unite in questo ambito rappresenta un rafforzamento decisivo nel panorama internazionale. Oltre alle misure viste sopra, una rilevante azione promossa dall’ONU è UN Action against Sexual Violence in Conflict. Questo sistema è composto da 13 agenzie o programmi delle Nazioni Unite, quali, solo per citarne alcuni, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

La decisione di formare questo organismo è stata la conseguenza di un simposio internazionale sulla violenza sessuale nei conflitti, tenuto a Bruxelles nel 2006. Nella conferenza ci si  è soffermati sul riconoscimento dei danni mentali e fisici sulle vittime sopravvissute. L’iniziativa, approvata nel 2007 dal comitato politico del Segretario generale, si muove su un triplice livello: azione a livello nazionale, advocacy e istruzione e formazione. Alla base di esse vi è il riconoscimento che la violenza sessuale non è una conseguenza obbligatoria del conflitto, ma è da considerarsi una grave violazione dei diritti umani e che la formazione e il coinvolgimento di uomini e bambini su questi temi è di vitale importanza per l’umanità. 

Contemporaneamente a questa iniziativa, il Consiglio di Sicurezza ha continuato ad approvare risoluzioni volte a una cessazione di tali atti. In ultimo, è interessante fare menzione di un avvenimento molto recente. Alla fine del mese di aprile 2019, l’ONU, per mezzo di una risoluzione del Consiglio, ha nuovamente condannato gli atti di violenza in guerra come armi di guerra. Prima dell’approvazione, poi raggiunta con l’astensione di Russia e Cina, l’amministrazione di Trump aveva minacciato il veto, poiché in disaccordo su due questioni. Nella versione iniziale, si usava l’espressione “assistenza alla salute riproduttiva“, che prevedeva il sostegno all’aborto, fortemente contrastato negli ultimi mesi da molti Stati americani. Inoltre, l’utilizzo della parola “genere” significava una tutela dei diritti dei transgender. I riferimenti sono stati eliminati nella versione definitiva.

Conclusioni

Il recente caso appena citato sottolinea, ancora una volta, la pericolosità di uno strumento quale il diritto di veto. L’importanza delle parole rappresenta un elemento di fondamentale rilevanza per la scrittura e, di conseguenza, per l’interpretazione del diritto. Il diritto internazionale, ma anche molti diritti nazionali, ha indubbiamente rafforzato la consapevolezza e, a volte, iniziato a condannare coloro che continuano a perpetrare tali atti di oscenità. Per poter porre fine a questi orrori, non solo a livello teorico, ma anche a livello pratico, è necessaria una rivoluzione sociale nei confronti degli abusi sulle donne. Le decisioni approvate negli ultimi due mesi da diversi Stati americani contro il diritto di aborto, anche se a causa di incesto o stupro, non sembrano affatto mirare a tale scopo.

Fonti e approfondimenti:

International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict, Risoluzione dell’Assemblea Generale, 19/06/2015

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1820, 19/06/2008

Borger Julian, “US threatens to veto UN resolution on rape as weapon of war“, the Guardian, 22/04/2019

Viseur Seller Patricia, the Prosecution of Sexual Violence in conflict: the Importance of Human Rights as Means of Interpretation, OHCHR, 2008

UN Women, Women and armed conflict

UNRIC, la violenza sessuale: uno strumento di guerra

Office of the Special Representative of the Secretary-General, UN Action against Sexual Violence in Conflict

 

 

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