Che cosa si intende per “porto sicuro”?

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

Nel diritto italiano e nel diritto internazionale pare non esserci una chiara disciplina del soccorso in mare. Risulta inoltre controverso il contenuto degli obblighi posti in capo allo “Stato soccorrente” e di quelli previsti per lo Stato del “porto sicuro più vicino”.

 

Obbligo di salvataggio in mare

Nel titolo obbligo di prestare soccorso, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 prevede l’obbligo per il comandante di una nave di prestare soccorso a chiunque si trovi in mare in condizioni di pericolo. Questo, non deve però in alcun modo mettere a repentaglio l’imbarcazione stessa, l’equipaggio o i propri passeggeri. La norma pattizia è, inoltre, parte del diritto internazionale consuetudinario. 

Analogamente, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare, nella versione del 1974, impone in capo agli Stati di «accertarsi che tutte le necessarie disposizioni siano prese per la sorveglianza delle coste e per il salvataggio delle persone in pericolo lungo le loro coste». 

Inoltre, il salvataggio in mare prevede, a norma della Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979, che nel rispetto della disciplina circa l’area di competenza degli Stati firmatari, «venga fornita assistenza ad ogni persona in pericolo in mare […] senza tener conto della nazionalità […], né delle circostanze nelle quali è stata trovata».

 

Il principio di non respingimento e il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti

Il divieto di respingimento consiste nell’obbligo statale, nello specifico caso del soccorso in mare, di non consegnare o trasportare alcuno al proprio Stato nazionale qualora egli possa subire, una volta arrivato, trattamenti inumani o degradanti. Non di rado i migranti che decidono di scappare dalle proprie terre di origine, spesso affette da un deficit di democraticità, sono sottoposti a ingiusti processi e alla carcerazione in violazione di numerose Convenzioni internazionali in materia e non solo. 

Sia il principio del non respingimento che il divieto di trattamenti inumani sono norme appartenenti allo jus cogens: esse si pongono cioè al vertice del sistema internazionale delle fonti del diritto ed è escluso che qualunque Stato possa derogare a tali regole. 

Questo principio è inoltre codificato nell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, dall’art. 19 della Convenzione di Nizza e dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia. 

 

Che cosa intendiamo per “porto sicuro”?

Una definizione di porto sicuro ci è fornita dall’Organizzazione marittima internazionale e dal relativo Maritime safety committee (MSC). 

A norma della Risoluzione MSC 167(78) del 2004, gli Stati parte devono fornire un luogo sicuro a naufraghi e sopravvissuti ai soccorsi. Si dovrebbe intendere un contesto in cui, al termine delle azioni di recupero-assistenza, i soggetti salvati non sono più esposti al pericolo di perdere la vita e sono anzi in grado di accedere a beni e servizi fondamentali

La stessa risoluzione poi, chiarisce che per porto sicuro, anche se momentaneo, può essere intesa un’imbarcazione e non un luogo di attracco portuale. 

Data tale definizione si pongono alcune problematiche: per esempio, occorrerebbe comprendere se il porto sicuro coincida sempre con il porto più vicino; oppure se lo Stato soccorrente sia anche lo Stato che debba concretamente farsi carico dei soggetti portati in salvo. 

La risposta a questi interrogativi è tutt’altro che agevole anche se possiamo trarre delle indicazioni dalla Convenzione di Dublino ai sensi della quale è competente a decidere circa lo status di asilo il «primo Stato membro frontaliero o quello in cui il migrante arriva o si trova».   

Trattando di coloro che vengono soccorsi in mare, oltre che naufraghi, spesso si possono qualificare anche come rifugiati-richiedenti asilo. In questo caso, il concetto di porto sicuro va ad ampliarsi: non può considerarsi sufficiente che il luogo indicato garantisca unicamente la protezione fisica. Deve essere altresì garantito che lo sbarco avvenga ove siano rispettate le prerogative accordate ai richiedenti asilo dalle normative internazionali (quali ad esempio la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato).  

 

Dal “porto sicuro” alla “gestione in sicurezza a terra”: la tutela dei migranti

Il quadro esposto è ulteriormente complicato dalla presenza di legislazioni nazionali che prevedono non di rado norme che importano la chiusura dei porti o il respingimento, oltre un certo confine, delle imbarcazioni con all’interno migranti. 

Manca una conforme linea di azione a livello pratico da parte delle Organizzazioni internazionali e dei relativi Stati membri in merito alle problematiche esposte. L’Unione europea nel settembre 2020 ha dichiarato l’adozione di un nuovo piano di cooperazione per il «corretto equilibrio tra solidarietà e responsabilità». Lo statement ha evidenziato come non sia più possibile coordinare soluzioni individuali dei singoli Stati membri; è invece necessaria un’azione dell’Unione stessa in ottica di prevenzione, distribuzione e rimpatrio (ove possibile) dei migranti e identificazione a bordo dei mezzi di salvataggio

Quando si tratta la tematica del salvataggio in mare non ci si riferisce, salvo rari casi, al recupero e all’assistenza di soggetti accidentalmente vittime di malfunzionamenti di imbarcazioni private o commerciali. In questi casi, infatti, non si pone un problema di natura giuridica, né tantomeno di contrasto normativo, giacché i soggetti dovranno essere riaccompagnati in un porto sicuro dove l’identificazione risulterà agevole e le autorità amministrative locali o diplomatiche avranno poi il compito di procedere con le attività di rimpatrio. Quando si tratta di migranti, e di relativo salvataggio in mare, ci si riferisce a soggetti che non hanno autorizzazioni né per poter soggiornare in Stati esteri, né per poter varcare le soglie dei confini marittimi associati. Si tratta cioè di soggetti irregolari che in virtù della propria condizione di emergenza umanitaria desiderano trovare rifugio all’interno di un contesto «socialmente idoneo a uno stile di vita dignitoso». La tematica assume un connotato etico grazie alla forte spinta della tutela internazionale dei diritti umani. Presenta inoltre un connotato squisitamente politico circa l’assetto degli interessi statali essenziali, tra cui la sicurezza pubblica. Devono poi distinguersi i migranti quali rifugiati/richiedenti asilo dai migranti meramente irregolari. In estrema semplificazione ai primi è riconosciuto un «diritto alla protezione in virtù del proprio status», ai secondi no. Tuttavia, questo non implica che la seconda categoria possa essere rimpatriata senza accorgimento alcuno, pena la commissione di un illecito internazionale.  

Acquisisce dunque una rilevanza preminente la possibile e necessaria interazione con i governi degli Stati territoriali da cui le migrazioni hanno origine, nell’ambito della diplomazia internazionale, affinché non vi sia pericolo per i soggetti da rimpatriare con relative norme da trasporre in accordi vincolanti a livello internazionale, prevedendo da ultimo sistemi di controllo effettivo sul rispetto di detti “patti”. 

 

 

Fonti e approfondimenti

2019, Pustorino, Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani, Cacucci Editore Bari, 2019.

2020, Focarelli, Diritto Internazionale, Wolters Kluver Cedam, 2015.

2021, Musi, Maritime and transport law towards open horizons, Edizioni Bonomo, 2019. 

Resolution MSC.167(78), Guidelines on the Treatment of Persons Rescued At Sea. 

Regolamento (CE) n. 2099/2002

Politica migratoria dell’UE – Consilium (europa.eu).

2020,Chantal, Global Challenges and the Law of the Sea, Springer International Publishing 2020.

2021, Proshanto, Maritime Law in Motion, Springer International Publishing, 2020. 

 

Editing a cura di Francesco Bertoldi

Be the first to comment on "Che cosa si intende per “porto sicuro”?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: