Globalizzazione e diritto informatico

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

Uno degli elementi fondamentali del fenomeno della globalizzazione è la tecnologia informatico-telematica.  Lo sviluppo della rete ha costituito, infatti, uno dei veicoli decisivi per  l’espansione dei mercati economico-finanziari, per la diffusione delle culture e per l’avvicinamento dei costumi sociali, dando vita al cosiddetto ciberspazio, nel quale i soggetti possono operare, scambiando oggetti e instaurando rapporti. Questo nuovo spazio virtuale richiede regole di comportamento specifiche, che hanno portato inevitabilmente alla creazione di un nuovo campo di studio della scienza giuridica, il diritto informatico.

Di cosa stiamo parlando?

Quando parliamo di diritto informatico, ci riferiamo a quel complesso di normative che disciplinano i rapporti tra i fornitori di apparecchiature o servizi informatici e utenti, che comprende anche i comportamenti legati all’utilizzo del computer e l’uso della rete. In particolare, il diritto informatico si occupa di disciplinare sia principi giuridici generali, come ad esempio le garanzie sui prodotti, sia principi più specifici legati al diritto d’autore, alla proprietà intellettuale e alla sicurezza informatica.

Web e vita quotidiana… e cybercrime

La diffusione di Internet ha profondamente trasformato la nostra società dal punto di vista sociale e culturale, ma anche da quello economico: ci fornisce l’opportunità di acquistare tutti quei beni e servizi provenienti da un altro Paese o addirittura da un altro continente. 

Come abbiamo potuto sperimentare nel corso della pandemia dovuta al Covid-19, il web ci permette di comunicare con chiunque, in qualunque momento, anche con la possibilità di vederlo in video ovunque ci troviamo. 

Allo stesso tempo però, tutto questo ha fatto sì che molte problematiche tipiche della vita quotidiana si presentassero, anche se in maniera diversa, nella realtà virtuale: in particolare parliamo di attività come cracking (violazione dei sistemi informatici), privacy e spamming (invio di posta indesiderata).

Se in un primo momento si è fatto riferimento a norme già esistenti per quelle situazioni virtuali che richiedevano l’intervento della giustizia, successivamente, vista l’importanza che il mondo virtuale ha assunto nelle nostre vite, si è cercato di elaborare regole specifiche, adatte a regolamentare tutti i rapporti che è possibile instaurare in rete, che travalicano i confini statali. 

Tra le prime normative in tal senso, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno adottato l’8 giugno 2000 la Direttiva 2000/31/CE, altrimenti denominata Direttiva sul commercio elettronico, al fine di fornire un quadro normativo per il commercio elettronico all’interno dell’UE. Il 23 dicembre 2001 il Consiglio europeo ha adottato, invece, la Convenzione sulla criminalità informatica, approvata da 46 Paesi. La Convenzione richiede che le parti stabiliscano una legislazione nazionale, seguendo dei principi comuni contro la criminalità informatica e che adottino tutte le misure necessarie per perseguire efficacemente i reati informatici. La normativa tratta un’ampia gamma di reati come l’accesso non autorizzato ai dati personali, la frode informatica, la distribuzione di materiale pornografico e la violazione del diritto d’autore. 

A queste ne sono seguite moltissime, fino alla più recente, la 2019/713/UE, del 9 aprile 2019, in cui si è cercato di dare definizioni armonizzate di alcuni reati online (quali la pirateria informatica o il phishing, una tipologia di truffa effettuata mediante la posta elettronica), di prevedere sanzioni comuni, nonché fornire dei chiarimenti in merito alla competenza giurisdizionale per assicurare una maggiore efficacia nel contrasto alle frodi transfrontaliere.

Negli Stati Uniti, invece, l’intervento più significativo è avvenuto a livello federale, con il Can-Spam Act del 2003. Con questo provvedimento si rimette al Dipartimento di giustizia la facoltà di tutelare i diritti dei privati, stabilendo per coloro che violano le previsioni (tra cui l’inserimento di informazioni e oggetti fuorvianti o l’omissione dell’apposita etichetta prevista per i messaggi a contenuto sessuale) sanzioni pecuniarie fino a $ 2.000.000. Sono previste inoltre sanzioni penali per gli spammer che inviano messaggi commerciali illeciti, a contenuto osceno, pedo-pornografico o l’identità del cui mittente è falsa o rubata.

Proprietà intellettuale e copyright

Tra i temi più importanti del diritto informatico vi è quello relativo alla proprietà intellettuale, ossia il diritto di creatori e inventori di avere il monopolio sullo sfruttamento delle loro opere, tutelandosi dall’utilizzo delle stesse da parte di soggetti non autorizzati. Direttamente collegato a questo tema c’è quindi il copyright delle opere che circolano online e su supporti digitali, oltre alla questione relativa alla pirateria.

A livello internazionale l’autore è riconosciuto titolare di diritti sull’opera poiché l’ha creata. Il riconoscimento ufficiale dell’esistenza del diritto d’autore come diritto dell’uomo è dato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nell’art. 27, paragrafo 2, secondo cui «ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore».

Di base, anche il diritto d’autore è un diritto territoriale: la legge vigente nel luogo dove l’opera è destinata a essere utilizzata è quella che stabilisce se e in che modo l’opera deve essere tutelata, ma anche in questo settore si è posta l’esigenza di limitare l’applicazione del principio di territorialità e creare una disciplina accettata a livello internazionale, idonea a garantire tutela agli autori, in tutti i Paesi aderenti.

La fonte principale della protezione internazionale del diritto d’autore è la Convenzione di Berna per la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche, firmata il 9 settembre del 1886, e successivamente revisionata. I punti principali dell’accordo riguardano l’internazionalizzazione della normativa per cui il diritto d’autore viene tutelato in tutti gli Stati che ne fanno parte; l’esercizio dei diritti non è vincolato alla condizione che l’opera sia tutelata presso il Paese di origine e la tutela è  automatica: non è necessaria nessuna registrazione, benché i singoli Stati siano comunque liberi di richiederle.

Di più ampia portata è invece l’Accordo TRIPS, allegato all’atto che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e nel quale è confluito il Trattato GATT (General Agreement on Tariffs & Trade), nell’ambito di trattative internazionali conclusesi nel 1994. A seguito della conclusione di tale accordo, sono state inserite in un unico testo internazionale tutte le aree della proprietà intellettuale: il diritto d’autore, il marchio, le indicazioni geografiche, i disegni industriali, i brevetti, il know-how e le informazioni segrete per motivi commerciali (trade secret). Si evidenzia la volontà degli Stati di tutelare la proprietà intellettuale in modo effettivo e adeguato, incoraggiando la produzione intellettuale, senza creare barriere nel commercio mondiale: sono state stabilite delle norme multilaterali di base, tenendo conto delle differenze esistenti tra i vari ordinamenti nazionali. Il fulcro dell’accordo ruota intorno a due principi cardine: il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita. Ciò significa che i Paesi aderenti devono concedere ai cittadini degli altri Paesi membri un trattamento non meno favorevole di quello che concedono ai propri cittadini. Inoltre, qualsiasi vantaggio concesso da un membro ai cittadini di un altro Paese membro deve essere, immediatamente e incondizionatamente, concesso ai cittadini di tutti gli altri Paesi, anche se tale trattamento è migliore rispetto a quello riservato ai propri cittadini.

Conclusioni

Tutte queste normative hanno in comune l’esistenza di principi di base, ma di fatto ogni Paese emana le proprie leggi, che per quanto “guidate” da accordi internazionali e dall’Unione Europea sono sempre leggi nazionali: di fatto quindi non c’è una normativa unica che gestisca ogni situazione allo stesso modo. La regolamentazione degli sviluppi di questo lato della globalizzazione, dunque, incontra un ostacolo che appare insormontabile, soprattutto in ambito penale: il principio della sovranità territoriale. Questo principio attribuisce a ogni Stato il diritto di esercitare in modo esclusivo il potere di governo sulla propria comunità territoriale, cioè sugli individui e sui loro beni, e tali normative non sono applicabili al di fuori di esso. Ogni Stato afferma di avere il sistema giuridico più appropriato ed efficace degli altri e nessuno di essi vuole perdere neanche un frammento della propria sovranità sotto l’influenza della globalizzazione. Una regolamentazione sovranazionale, nello specifico in ambito internazionale, con l’istituzione di un ente di controllo con le medesime caratteristiche di indipendenza, per quanto difficile da realizzare, sarebbe probabilmente la migliore soluzione per gli aspetti legali legati alla globalizzazione, fenomeno per cui i limiti territoriali non esistono.

 

Fonti e approfondimenti

Consiglio Europeo Consiglio dell’Unione Europea, 2021.

Dastjerdi, S., Sheikholeslami, A. & Hojabrosadati H., “The effect of globalization on the national criminal law systems”, University of Nebraska Lincoln, 31/08/2018.

Del Buttero, A., “GATT”, Treccani, 1961.

Eur – Lex Access to European Union Law, 2021.

Gambino, Alberto, M., “Informatica giuridica e diritto dell’informatica”, Treccani, 2013.

Legal information Institute, “What is the Cam – Spam Act?”, Cornell Law School, 2021.

Pollicino, Oreste & Bassini, Marco, “The Law of the Internet between Globalisation and Localisation”, 2014. M. Maduro, K. Tuori, S. Sankari (eds.), Transnational Law: Rethinking European Law and Legal Thinking, Cambridge UP, 346-380, 2014, Bocconi Legal Studies Research Paper No. 2668720.

 

Editing a cura di Cecilia Coletti

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