La Svizzera e la questione immigrazione

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Il 16 dicembre la Svizzera ha approvato una nuova legge che dà la priorità ai residenti nelle assunzioni, rinunciando ad imporre delle quote nei confronti dei lavoratori provenienti dall’Unione Europea. È stato necessario approvare questa nuova legge proprio a seguito del referendum del 2014, che andava a limitare la libera circolazione nel Paese.

In Svizzera la popolazione è pari a circa 8 milioni e i residenti stranieri ammontano al 23,3% del totale. I più numerosi sono italiani (290.000) e tedeschi (280.000). La nuova legge non va a colpire quindi i residenti in Svizzera, anche se provenienti da altri paesi, ma i frontalieri, domiciliati nei paesi vicino che ogni giorno passano il confine per lavorare, attratti da condizioni di lavoro sicuramente più favorevoli.

Vediamo adesso come è collocata la Svizzera all’interno dell’Europa e nei rapporti con l’Unione Europea.

La Svizzera, pur non facendo parte dell’Unione Europea, ha una politica estera molto attiva; fa parte dell’AELS (o EFTA, European Free Trade Association), l’Associazione Europea di Libero Scambio, fondata nel 1960 da quei paesi europei che non volevano entrare nella Comunità Economica Europea, adesso assorbita dall’Unione Europea. Attualmente vi fanno parte, oltre che la Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Nel 1992 viene firmato un accordo tra UE e AELS, per la formazione di uno Spazio Economico Europeo, dal quale però la Svizzera si tira fuori a seguito di un referendum popolare che respingeva questa iniziativa con il 50,3% dei voti. La Svizzera ha quindi scelto un’altra via, ovvero quella degli accordi bilaterali con l’UE. Nel 1999 vengono sottoscritti gli accordi bilaterali I, che riguardano anche la libera circolazione delle persone (ALC), sottoposti a referendum del 2000, approvati con il 67,2% ed entrati in vigore dal 2002.

Nel 2004 vengono conclusi gli accordi bilaterali II, che riguardano, tra le altre cose, anche il diritto d’asilo e di migrazione con l’UE (convenzioni di Schengen e Dublino), sottoposti anche questi a referendum e approvati con il 54,8%. Con il referendum del 9 febbraio 2014, sostanzialmente, sono stati messi in discussione gli accordi bilaterali I.

Vediamo adesso cosa dice il referendum del 2014 e cosa comporta. La raccolta delle firme per questo referendum è iniziata nel luglio del 2011 e nel febbraio del 2012 è stata depositata l’iniziativa. Il 9 febbraio 2014 il popolo è stato chiamato a decidere sull’iniziativa “Contro l’immigrazione di massa”, proposta del parito di ultradestra UdC, alla quale la risposta è stata l’accettazione con il 50,3% dei voti (pari a 1.463.854 elettori) e una maggioranza di 17 cantoni, con una partecipazione pari al 56,57% degli aventi diritto al voto.

I dati dettagliati della votazione ci mostrano come la Svizzera sia un Paese profondamente spaccato; hanno votato contro l’iniziativa gli svizzeri di lingua francese, mentre quelli di lingua tedesca e italiana hanno votato a favore. Nel Ticino la percentuale del sì è arrivata oltre il 68%. Per quanto riguarda la dimensione dei centri urbani invece si è votato contro l’iniziativa nelle grandi città come Zurigo, Basilea o Ginevra, mentre nei piccoli centri si è votato a favore.

Il questito referendario è articolato in due punti, con modifiche sia sul testo costituzionale che sulle disposizioni transitorie:

“La Costituzione federale è modificata come segue:

 

I
Art 121, rubrica
Legislazione sugli stranieri e sull’asilo
Art. 121a
Regolazione dell’immigrazione
1 La Svizzera gestisce autonomamente l’immigrazione degli stranieri.
2 Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell’asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.
3 I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un’attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell’economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d’integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.
4 Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.
5 La legge disciplina i particolari.
 II
Art. 197 n.11
n.11 Disposizione transitoria dell’art.121a (Regolazione dell’immigrazione)
1 I trattati internazionali che contraddicono all’articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza. “

I nuovi articoli costituzionali prevedono quindi non solo la limitazione della circolazione delle persone tramite l’imposizione di quote e tetti massimi per l’ingresso nel Paese, che si tratti di stranieri, richiedenti asilo o frontalieri, ma anche la precedenza agli svizzeri al momento dell’assunzione lavorativa. Già prima della votazione il Consiglio federale si era dichiarato contrario all’iniziativa poiché il nuovo articolo costituzionale non sarebbe stato compatibile con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) con l’Unione Europea e quindi neanche con gli accordi bilaterali.

Abbiamo già detto che a entrare in conflitto con l’iniziativa popolare sono gli accordi bilaterali I, rigurdanti la libera circolazione delle persone, delle merci e dei trasporti esistenti nello Spazio economico europeo, quello che non abbiamo detto è che gli accordi sono connessi giuridicamente tra loro tramite la “clausola-ghigliottina”, ovvero se uno degli accordi non viene rispettato, automaticamente decadono anche tutti gli altri. Rinunciare agli accordi bilaterali significherebbe quindi mettere a rischio anche la libertà di circolazione delle merci e dei trasporti e  ci sarebbe la reintroduzione di dazi e dogane, con tutti gli svantaggi connessi.

Subito dopo la votazione il Consiglio federale ha provveduto immediatamente a portare avanti i lavori per l’attuazione delle nuove disposizioni costituzionali sull’immigrazione, presentando già nel giugno dello stesso anno una prima bozza e portando avanti una consultazione, conclusa nel maggio 2015. Dopo che l’Unione Europea si è pronunciata contro il risultato del referendum, nel marzo 2016 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento vari disegni di legge, sottolineando che intendeva raggiungere una soluzione che andasse bene a entrambe le parti in modo da non compromettere gli accordi bilaterali.

Il 27 ottobre 2015 è stata depositata l’iniziativa popolare RASA (Raus aus der Sackgasse!)”Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d’immigrazioneche intendeva annullare i risultati della votazione e cancellare le disposizioni sull’immigrazione (art. 121a Cost. e art. 197 n. 11 Cost.), tornando quindi indietro rispetto alla votazione del 2014,  al fine di mantenere gli accordi bilaterali con l’UE.

Nell’ottobre 2016, il Consiglio federale ha deciso di portare avanti un controprogetto all’iniziativa RASA, poiché contrario all’abrogazione dell’articolo costituzionale 121a, come invece richiesto dall’iniziativa RASA, in quanto non sarebbe domocraticamente corretta una revoca del risultato della votazione dopo così poco tempo. Per questo motivo il Consiglio federale si è raccomandato di respingere l’iniziativa RASA, poiché avrebbe limitato il popolo nel regolare e limitare l’immigrazione degli stranieri.

Nel dicembre 2016 è stata adottata la legge che va ad attuare l’art.121a della Costituzione, compatibile con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) con l’Unione europea, ma non attua pienamente l’articolo costituzionale sull’immigrazione. Sono state abolite le quote, ma nelle assunzioni la priorità viene data ai cittadini residenti in Svizzera piuttosto che ai frontalieri.

Sempre nel dicembre 2016 sono state presentate due proposte di controprogetto all’iniziativa RASA. La prima variante prevede la sostituzione dell’articolo 121a con una disposizione che tenga conto degli impegni internazionali nella regolazione del’immigrazione. Questa variante rispetta la volontà popolare di proseguire sulla via bilaterale, più volte confermata. La seconda variante, invece, prevede l’abrogazione della disposizione transitoria relativa all’art. 121a, cioè l’art. 197 n. 11. non modificando però l’articolo 121a.

Nonostante l’attuazione della legge e la risposta positiva dell’UE la questione della regolazione dell’immigrazione non è di certo risolta. Continueremo a seguire gli sviluppi riguardo il controprogetto all’iniziativa RASA.

Fonti e Approfondimenti:

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/berichte/migration/migrationsbericht-2015-i.pdf

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-09/svizzera-8-milioni-abitanti-stranieri-233percento-182856.shtml?uuid=ABbYSQv

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/publications/EuropaeischeAngelegenheiten/Schweiz-EU-Personenfreizuegigkeit_it.pdf

https://www.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis413.html

https://www.admin.ch/ch/i/pore/va/20140209/det580.html

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2014/1391.pdf

http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2016/2016-12-211.html

http://www.limesonline.com/la-svizzera-e-il-rifiuto-dello-straniero/59526

http://www.limesonline.com/gli-errori-di-svizzera-e-ue-sul-referendum-sullimmigrazione/58033

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/it/documents/folien/Folien-Abkommen_it.pdf

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/deea/dv/2203_07/2203_07en.pdf

 

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