Il 15 dicembre scorso la Commissione europea ha presentato la proposta per un pacchetto di due Regolamenti in ambito digitale: il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA). Le due proposte sono centrali nell’ambito della strategia digitale dell’Unione, denominata “Plasmare il futuro digitale dell’Europa”, e vanno a regolare, sulla base dell’attuale Direttiva sull’E-commerce, i cosiddetti servizi digitali. Il termine identifica un largo insieme di servizi online – siti web, infrastrutture internet e soprattutto piattaforme online come i social network e i marketplace che vendono servizi e contenuti multimediali. L’esigenza di regolamentare tali servizi deriva da una serie di problemi che li affliggono. Tra questi possiamo annoverare le regole diverse tra gli Stati membri, la presenza e lo scambio di beni, servizi e prodotti illegali, la presenza di algoritmi poco trasparenti dietro le pubblicità presenti online e l’eccessiva influenza esercitata da poche grandi piattaforme.
Le due proposte, presentate dalla Commissione, verranno ora sottoposte al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione secondo la procedura legislativa ordinaria. Una volta approvati, il DSA e il DMA diverranno direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, come tutti i Regolamenti dell’UE.
Il Digital Services Act
Il DSA armonizza una serie di vincoli sulla gestione dei servizi digitali, al momento regolamentati in maniera differente dai singoli Stati membri. Lo scopo dichiarato è quello di migliorare e potenziare il Mercato unico digitale sostenendo innovazione e crescita per le imprese che fanno uso o si occupano di servizi digitali. In particolar modo, si vuole favorire lo scambio di tali servizi anche tra Stati membri diversi. Allo stesso tempo, regole più uniformi e chiare saranno in grado di proteggere i consumatori e i loro diritti online, nonché di migliorare la trasparenza e chiarire le responsabilità delle piattaforme online.
Tali piattaforme sono al centro della proposta della Commissione, insieme ai cosiddetti fornitori di servizi di intermediazione, ovvero in grado di connettere tra loro gruppi di consumatori con gruppi di aziende e compagnie. Nello specifico, il DSA identifica quattro categorie, dalla presenza e influenza online crescente: i servizi di intermediazione, che facilitano lo scambio di informazioni tra un mittente e un ricevente; i servizi di hosting, che conservano temporaneamente o meno le informazioni ricevute; le piattaforme online, che oltre a conservare le informazioni le disseminano pubblicamente; e le piattaforme online di dimensioni molto grandi, che raggiungono oltre il 10% dei 450 milioni di consumatori digitali europei. Queste ultime sono l’oggetto principale del DMA.
A ognuna di queste categorie vengono imposti degli obblighi allo scopo di migliorare le trasparenza, la collaborazione con autorità nazionali, chiarire i termini e le condizioni imposti ai consumatori, fornire più strumenti per segnalare e rimuovere contenuti illegali. La Commissione europea e, nello specifico, il nuovo European Board for Digital Services godranno inoltre di maggiori strumenti per assicurare il rispetto delle nuove regole.
Servizi di intermediazione (obblighi cumulativi) |
Servizi di hosting (obblighi cumulativi) |
Piattaforme online (obblighi cumulativi) |
Piattaforme online molto grandi (obblighi cumulativi) |
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Relazioni sulla trasparenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Obblighi in materia di termini di servizio, in modo che rispettino i diritti fondamentali degli utenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cooperazione con autorità nazionali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Punti di contatto unici e, dove necessario, rappresentanti legali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avviso e obbligo di fornire informazioni agli utenti | ✓ | ✓ | ✓ | |
Meccanismo di reclamo e di ricorso e risoluzione extragiudiziale delle controversie | ✓ | ✓ | ||
Segnalatori affidabili | ✓ | ✓ | ||
Misure contro comunicazioni offensive | ✓ | ✓ | ||
Controllo delle credenziali di fornitori di terze parti | ✓ | ✓ | ||
Trasparenza della pubblicità online proposta agli utenti | ✓ | ✓ | ||
Segnalazione di reati | ✓ | ✓ | ||
Obblighi nella gestione del rischio e responsabile della conformità | ✓ | |||
Controllo dei rischi esterni e responsabilità pubblica | ✓ | |||
Trasparenza dei sistemi di raccomandazione e possibilità di scelta agli utenti per l’accesso alle informazioni | ✓ | |||
Condivisione dei dati con autorità e ricercatori | ✓ | |||
Codici di condotta | ✓ | |||
Cooperazione nella risposta alle crisi | ✓ |
Fonte: tradotto dal sito della Commissione Europea
I nuovi obblighi vertono su due punti fondamentali: facilitare l’individuazione e la rimozione di contenuti, prodotti o servizi illegali, e definire le responsabilità dei fornitori di servizi digitali attraverso la standardizzazione delle regole in tutta l’Unione.
Il Digital Markets Act
Lo scopo principale del DMA è quello di regolamentare, sulla base dei nuovi obblighi introdotti dal DSA, una categoria particolare di piattaforme online molto grandi, definite “gatekeepers”. Concettualmente, i gatekeepers sono piattaforme tanto influenti da poter distorcere il mercato online a proprio favore, proponendo i propri servizi a discapito di altri o imponendo l’uso del proprio servizio. Il DMA dunque si propone di integrare gli sforzi in materia di antitrust digitale dell’Unione tramite l’introduzione di nuove regole e obblighi verso i “giganti digitali” come Facebook e Google.
Il DMA stabilisce i criteri necessari alla definizione di un gatekeeper: si tratta di piattaforme dalla posizione economica forte in più Stati membri, mantenuta in modo stabile nel tempo, e che forniscono servizi di intermediazione (unendo quindi grandi numeri di utenti con grandi numeri di compagnie).
Un gatekeeper è soggetto a obblighi e divieti ulteriori. Per esempio, deve assicurare l’interoperabilità tra i propri servizi e quelli di terze parti e fornire i dati generati (anche riguardanti le pubblicità) dalle compagnie nell’uso della piattaforma. Tra i divieti, compare quello di favorire i servizi forniti dal gatekeeper a discapito di quelli forniti da terzi, o di impedire alle compagnie di interagire con i propri consumatori al di fuori della piattaforma.
La Commissione ha previsto anche delle sanzioni nel caso queste norme vengano violate. Si passa da multe periodiche fino al 5% dei guadagni giornalieri medi della piattaforma, a maxi multe fino al 10% dei guadagni annuali totali del gatekeeper, fino a misure non finanziarie (come campagne di disinvestimenti) nel caso di violazioni sistematiche delle norme del DMA.
Le conseguenze del pacchetto legislativo
Le implicazioni, nel caso in cui il pacchetto composto da DSA e DMA dovesse divenire un Regolamento, riguardano tre categorie principali.
Gli utenti avranno maggiori opzioni per segnalare contenuti illegali, potranno contestare le politiche delle piattaforme e avranno accesso a più informazioni (ad esempio riguardo alle pubblicità personalizzate sulla base della cronologia online di ciascuno) per aumentare la trasparenza delle piattaforme.
Le compagnie, specialmente le piccole e medie imprese (PMI), verranno sostenute nelle pratiche atte a far rispettare DSA e DMA che prevedono costi aggiuntivi. Le aziende saranno più incentivate a difendere i diritti degli utenti, segnalare contenuti illegali e subiranno meno le politiche aggressive di diversi gatekeepers.
Le piattaforme potranno interfacciarsi con regole armonizzate a livello europeo, rendendone il rispetto più semplice, e avranno chiarimenti riguardo alle proprie responsabilità legali. Inoltre queste avranno più garanzie nel caso in cui i contenuti o i comportamenti non corretti provengano dagli utenti e non dalla piattaforma stessa.
Fonti e approfondimenti
Commissione Europea, The Digital Services Act, 2020.
Commissione Europea, Digital Services Act – Questions and Answers, 2020.
Commissione Europea,The Digital Markets Act, 2020.
Pinsent Mason, Intermediaries the focus of EU Digital Services Act, 2020.
Caffarra, Cristina e Scott Morton, Fiona, The European Commission Digital Markets Act: A translation, VoxEu, 05/01/2020.
Editing a cura di Francesco Bertoldi