Il diritto all’istruzione nelle carceri: il caso Italia

Il diritto all'istruzione nelle carceri: il caso italia
Il diritto all'istruzione nelle carceri: il caso italia - Foto di 愚木混株 Cdd20 da Pixabay

Secondo i dati del ministero della Giustizia, sono presenti 53.697 detenuti nei 189 istituti di pena esistenti sul territorio italiano. Un dato che già da solo è allarmante e che fa capire bene come sta andando la situazione penitenziaria in questo momento. Dopo la cosiddetta prima ondata di Covid-19, sono state varate misure di decompressione del sovraffollamento negli istituti, che non sono state sufficienti né a evitare lo sviluppo di focolai né a combattere il sovraffollamento. Al momento il tasso di sovraffollamento schizza al 106% come media nazionale, con situazioni diverse in tutto il territorio.

Le condizioni generali di amministrazione e di vita penitenziaria non sono semplificate nemmeno dalla normativa di riferimento che, sia a livello nazionale che internazionale, è complessa e disarmonica.

La legislazione italiana

A livello interno, il punto di partenza è la Costituzione. L’art. 27 comma 3 stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e non può concretizzarsi in trattamenti inumani o degradanti. Quindi, l’espiazione della condanna deve tenere conto di due fattori fondamentali: la pretesa punitiva dello Stato e il compito che lo stesso ha di rieducare socialmente il condannato, affinché da libero possa effettivamente reinserirsi nella società. 

Il compito affidato allo Stato e alle sue istituzioni è impegnativo per le difficoltà oggettive e soggettive con cui si deve confrontare, ma è innegoziabile. Questo vuol dire che ogni strumento indicato dalla legislazione deve essere utilizzato per la realizzazione di quel fine di recupero sociale indicato dalla Costituzione. 

Andando più nello specifico, l’art. 15 della legge n. 354/1975, nota come Ordinamento Penitenziario, riporta gli elementi del trattamento, ossia i mezzi principali del fine costituzionale, e individua nell’istruzione, nella formazione professionale, nel lavoro, in progetti di pubblica utilità, nella religione e nella partecipazione sociale le basi su cui procedere per la rieducazione del condannato. Evidenzia come queste attività siano fondamentali diritti per il detenuto per far sì che la sua condanna non diventi sola vendetta statale. 

L’istruzione tra le mura

L’istruzione si presenta come l’elemento primario per la rieducazione sociale e la sua disciplina è affidata all’art. 19 Ord. Pen. L’istruzione penitenziaria riesce a rispecchiare le difficoltà delle politiche sociali e criminali sin dalla sua origine. Se negli anni ’50 l’Amministrazione penitenziaria guardava esclusivamente a una prima forma di alfabetizzazione per i detenuti italiani, nel corso degli anni è stata chiamata a integrare non solo corsi di lingua e cultura italiana per gli stranieri, ma ad allargare il raggio di azione a ogni ordine e grado dell’istruzione. Ad oggi, infatti, il percorso scolastico, almeno sulla carta, parte dalla scuola primaria a arriva fino all’Università, con l’intento di concedere la maggiore scelta possibile di istruzione. 

A seguito di protocolli di intesa tra ministero della Giustizia e ministero dell’Istruzione, il compito di organizzare classi e corsi spetta ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti che, insieme alle singole Amministrazioni penitenziarie, riescono a creare un percorso formativo completo. L’art. 19 Ord. Pen. stabilisce che l’istruzione intramuraria della scuola dell’obbligo deve avere nei programmi e nei metodi di insegnamento le stesse caratteristiche della scuola esterna. L’intento è ovviamente quello di poter formare uno studente che, una volta libero, possa accedere alla scuola con facilità per completare il percorso di studio. Allo stesso modo, viene incentivata la partecipazione ai corsi di “addestramento professionale”, dal momento che la possibilità di ottenere un lavoro dopo la partecipazione aiuterebbe il detenuto ad abbattere il tasso di recidiva, che raggiunge picchi del circa 70% per coloro che non hanno lavorato né trovato un lavoro durante la detenzione, contro il 18% per coloro che invece hanno avuto la possibilità di lavorare. Nello stesso senso, il lavoro è l’attività preferita per tentare la rieducazione e la risocializzazione e questo implica che si preferisca un lavoro alla scuola. Non sorprende quindi che il tasso di abbandono scolastico sia stato dell’88% tra il 2019 e il 2020. 

C’è poi una grande differenziazione tra i gradi di istruzione: le classi primarie e di secondo grado primario accolgono molti studenti, per lo più stranieri, ai quali è consigliata l’istruzione come primo passo per accedere alle misure premiali durante la pena. La scuola intramuraria non può essere la brutta copia di quella esterna e non può pretendere che le motivazioni degli studenti siano le stesse di chi sta fuori. Se la normativa stessa agevola la formazione scolastica “secondo talento e predisposizione” si dovrebbe pensare di creare una nuova idea di scuola, che sia più capace di comprendere tutte le difficoltà in cui gli insegnanti e gli studenti si trovano a vivere.

Sempre nell’anno scolastico 2019-2020 il tasso di studenti si aggirava intorno al 33,4%, raggiungendo un picco di iscrizioni dal 2015. Allo stesso modo si registravano circa 500 iscritti ai Poli Universitari Penitenziari (PUP), cioè alle facoltà di Università italiane, nate da protocolli di intesa tra queste e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o il Provveditorato Regionale. Le Università sono accessibili a pochi detenuti, un po’ perché sono ancora poche – sono attivi 75 PUP su 189 istituti – e un po’ perché pochi detenuti sono arrivati a conseguire il diploma superiore. È pur vero che gli universitari raramente abbandonano il corso di studi e riescono a laurearsi con ottimi risultati. A questi studenti, oltre alle agevolazioni fiscali, sono riconosciute anche possibilità di spazi di studio privati, ingressi alla biblioteca e incontri con i tutor universitari. 

La riforma del 2018: l’innovazione mancata 

La riforma dell’Ordinamento penitenziario del 2018 avrebbe avuto l’opportunità di rispondere alle esigenze della scuola, ma lo ha fatto solo parzialmente. 

Il testo proposto per la riforma teneva conto di aspetti ad oggi fondamentali, la cui importanza è emersa con violenza durante la pandemia. In particolare, si chiedeva che le scuole fossero dotate, sempre rispettando le “esigenze di sicurezza”, di apparecchiature di collegamento e contatto con l’esterno per facilitare l’apprendimento nonché la possibilità di frequentare PUP a distanza

Allo stesso modo, si ribadiva la necessità di agevolare e promuovere l’istruzione scolastica anche tra le detenute donne. Al momento, il 96% della popolazione detenuta è di sesso maschile, e le detenute che frequentano corsi di istruzione sono poche unità, solo il 3,6% secondo i dati del 2018, nonostante gli espliciti richiami al diritto all’istruzione stabilito dalle Regole di Bangkok del 2010

Il problema della didattica a distanza è stato definito uno “tsunami senza precedenti”. Le difficoltà di adeguarsi alla nuova situazione da parte delle Amministrazioni penitenziarie ha comportato un rallentamento distruttivo per la scuola, fino ad arrivare al quasi azzeramento delle lezioni di ogni grado di istruzione. Lentamente, e a un anno dallo scoppio della pandemia, gli istituti di pena hanno iniziato a muoversi per garantire il diritto allo studio, sia attraverso la DAD sia con lezioni frontali per un numero ristretto di studenti. Il problema del sovraffollamento intacca anche la possibilità di frequentare la scuola, poiché sono pochi gli istituti che possono garantire ampi spazi in cui svolgere le lezioni rispettando il distanziamento sociale e le precauzioni sanitarie. A queste legittime esigenze ha tentato di rispondere il Protocollo d’intesa tra ministero della Giustizia e ministero dell’Istruzione del 19 ottobre 2020, in cui si sottolinea l’importanza delle strumentazioni tecnologiche durante l’apprendimento.  

Uno sguardo altrove: la legislazione internazionale 

L’importanza della scuola come elemento di trattamento non è una scoperta italiana.

Nel 1955, il Primo congresso sulla prevenzione del crimine sul trattamento dei condannati dell’ONU aveva prodotto le Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Pur non essendo un testo giuridicamente vincolante, esse hanno rappresentato un punto di partenza per modulare diritti e doveri dei detenuti e degli Stati. La loro importanza è stata ribadita nel 2015, quando l’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato una Risoluzione di riforma, rinominandole Mandela Rules. Oggi si contano 122 regole che stabiliscono standard di trattamento da assicurare a tutti i detenuti degli Stati firmatari, considerando la loro posizione giuridica e i loro diritti inalienabili alla dignità e all’integrità umana. In particolare, la Regola n. 4 chiarisce che l’istruzione deve figurare tra gli strumenti di rieducazione del condannato, per far sì che la pena abbia un significato maggiore rispetto alla sola pretesa punitiva da parte dello Stato. 

Stesso principio si ritrova nelle Regole Penitenziarie Europee (EPR) del 2006, modificate con la Raccomandazione 1 luglio 2020 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che, seppur non vincolanti, sono fondamentali in ambito europeo per il processo di armonizzazione delle normative penali e di esecuzione. Grazie all’ultima riforma, le Regole hanno dato nuova luce sulla necessaria importanza del rispetto e della tutela della dignità dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali.

L’istruzione ha un ruolo fondamentale in ogni condanna e gli Stati hanno il compito di facilitare l’accesso allo studio e di promuoverlo, con mezzi e metodi opportuni. In tal senso, le EPR fanno riferimento alla Raccomandazione n. 89/12 specificamente dedicata al tema dell’istruzione intramuraria. È un testo molto datato nel tempo, ma il concetto veicolato, portato avanti anche in altri documenti, è sempre uno: lo studio è un elemento di formazione caratteriale e sociale, che ha l’obiettivo di “umanizzare” la pena per tutta la sua durata. Il fine ultimo è quello di restituire alla società un individuo di coscienza che abbia gli strumenti per affrontare nuovamente un ambiente sociale.

 

Fonti e approfondimenti 

Garante dei Diritti dei Detenuti Lazio, Detenuti presenti nelle carcere in Italia e nel Lazio al 28 febbraio 2021, 04/03/2021.

Ministero della Giustizia, Ufficio Statistiche, Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione, Situazione al 28 febbraio 2021, agg. al 28/02/2021.

Normattiva, La legge 26 luglio 1975 n. 354. 

Penale contemporaneo, Lavori Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso, www.penalecontemporaneo.it

XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, Il carcere al tempo del coronavirus, 2020. 

XVII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, Oltre il virus, 2021. 

Consiglio d’Europa, Regole penitenziarie europee riviste: nuovi orientamenti per i servizi penitenziari sul trattamento umano dei detenuti, 1/07/2020. 

Consiglio d’Europa, Regole Penitenziarie Europee

Valente Sardina, E., “Le nuove regole penitenziarie del Consiglio d’Europa”, Diritto Penale e Uomo.

United Nation Office on Drugs and Crimes, Bangkok Rules, 16/03/2011.

 

 

Editing a cura di Francesco Bertoldi

 

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