La violenza di genere: un problema europeo e mondiale ancora da debellare

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Per Marcela Lagarde, antropologa messicana, il femminicidio esprime:

la forma estrema della violenza di genere contro le donne, prodotto dalla violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato attraverso varie condotte misogine, […], che comportano l’impunità delle condotte poste in essere, tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una condizione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine […] comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle istituzioni e all’esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia”.

Il problema della violenza di genere sembra non avere mai una fine, nonostante molti interventi legislativi a livello nazionale, europeo e internazionale, come la “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne”, adottata senza voto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, o la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, comunemente definita come “Convenzione di Istanbul” del 2011 e ratificata dall’Italia con il decreto legge n. 93/2013.

Nel nostro ordinamento la legislazione in materia ha avuto uno sviluppo molto lento, infatti una prima disciplina si ritrova nel codice penale del 1930, che tratta del reato come “violenza carnale” all’ art. 521 c.p.:

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.[..]”

È necessario notare che esso era considerato solamente come un “Delitto contro la moralità pubblica e il buon costume”. È ovvio che il momento storico in cui esso fu promulgato ha avuto un forte impatto sul trattamento della materia: in piena epoca fascista e con la preponderante struttura patriarcale su cui era fondato lo Stato, la vita familiare e quella dei singoli cittadini, si riteneva che una violenza sessuale fosse un atto contro la decenza pubblica, cioè che il bene leso dalla violenza fosse la moralità pubblica oppure il buon nome della famiglia, ma non la persona e la personalità della vittima. Inoltre era previsto come reato a querela della parte offesa, cioè un reato la cui perseguibilità dipendeva dalla denuncia della vittima, comportando un elevato tasso di impunità, dipendente dalla posizione di soggezione e di vergogna della vittima.

A ciò si aggiungeva un’altra pratica barbara: il “matrimonio riparatore”. Questa possibilità permetteva al reo di contrarre matrimonio con la vittima in modo da estinguere il reato :

Art 544 c.p : “Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.”

Attualmente l’articolo non è più vigente grazie all’art. 1 della Legge 5 agosto 1981, n. 442. Il passo verso la civiltà fu catalizzato dalla vicenda di Franca Viola, una ragazza siciliana che nel 1965 fu rapita, violentata e segregata, e rifiutò di sposare il suo assalitore.

Solo nel 1981, con un ritardo eccessivo rispetto agli eventi, il legislatore eliminò dal codice penale l’art. 544 e la discriminante della “causa d’onore”, che rendeva meno gravi le pene per delitti operati contro mogli, figlie e, seppur più raramente, mariti fedifraghi.

In merito alla disciplina della violenza sessuale, come è intesa ad oggi, si deve attendere il 1996, quando, grazie alla legge 15 febbraio 1996 n 66., si procedette ad una riformulazione generale della materia. A questa legge si deve l’abrogazione dell’intero capo I ossia dei “delitti contro la libertà sessuale” e degli artt. 530, 539, 541, 542 e 543 c.p., ma soprattutto la classificazione dei reati come “Delitti contro la persona”, così da evidenziare che il bene protetto è la persona e la sua integrità psicofisica, nonché il diritto esclusivamente personale di disporre del proprio corpo e della propria sessualità.

Il codice penale allo stato attuale disciplina la materia all’art. 609-bis, che così dispone:

Violenza sessuale:
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Altra importante novità è stata introdotta dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, che inserisce nel codice penale il reato di stalking:

Art 612 bis:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata[ ..].

La normativa ha voluto tutelare il bene dell’incolumità personale e nell’integrità psicofisica del soggetto, al fine da tutelarlo da stati di angoscia e paura generati dalle molestie ripetute.

Un recente intervento ha portato alla promulgazione della legge 15 ottobre 2013, n. 119, acclamata come la “legge sul femminicidio, che dispone importanti ma frammentarie novità nella materia e subisce l’influenza della convenzione di Istanbul . Ha apportato modifiche al diritto penale sostanziale e processuale, introducendo misure preventive e repressive per combattere la violenza contro le donne, non solo sessuale, ma anche domestica ed assistita. La legge dà una definizione delle ultime due, intese come violenza in ambito familiare, ma non circoscritta alla sola figura femminile e, nel secondo caso, come violenza a cui sono costretti ad assistere i minori in ambito familiare, mentre lascia ancora nella vaghezza la violenza sessuale.

Vi si trova un inasprimento generale delle pene in caso di violenza assistita da minore di anni 18, violenza sessuale perpetrata ai danni di donna in gravidanza, nonché se il reato viene compiuto contro il coniuge, anche se separato o divorziato, o dal partner. Inoltre il legislatore è intervenuto sul reato di stalking prevedendo come aggravante che il fatto sia commesso dal coniuge anche in costanza di matrimonio, che sia commesso con strumenti informatici e telematici e viene proposta l’irrevocabilità della querela in caso di gravi minacce ripetute.

Secondo i dati forniti dall’Istat in occasione dell’ 8 marzo scorso il 21% delle donne in Italia ha subito violenze o abusi durante la vita, quasi sempre da parte del partner, si parla del 90,6% dei casi, nonché di altre violenze che hanno portato anche a ferite e lesioni. Alta è anche la percentuale di donne abusate in gravidanza: ci si aggira intorno al 7,5% dei casi. E poi percosse, violenze verbali, psicologiche, economiche e molto altro; atti che sono sfociati in una situazione di lunga sofferenza nel caso del 40,4% di donne che hanno riportato gravi danni allo sviluppo della personalità.

Il Contesto Europeo

La situazione europea non è di certo più rosea : l’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) ha condotto un’indagine in materia rivolta a tutti i paesi europei riportando dati allarmanti : in media il 33% delle donne ha subito abusi e il 22% è stata vittima di violenza domestica. Quello che stupisce è che le percentuali più alte si raggiungono nel Nord Europa : 52% in Danimarca, 47% in Finlandia e un 46% in Svezia, ma anche i Paesi Bassi e la Francia occupano posti di rilievo mentre l’Italia riporta un 27 % di casi di violenza. Ciò che sconvolge è il numero minimo di denunce esposte dalle vittime, soprattutto nei casi in cui l’autore sia stato un partner o un uomo con cui vi era un legame.

La Germania

La Germania, nazione che si pone in una fascia media, ha introdotto numerose novità in materia di violenza sessuale e di stalking, con una legge entrata in vigore il 10 novembre 2016. Punto cardine di questa riforma è la nuova dicitura dell’ art 177/1 del codice penale che punisce gli atti sessuali “meramente dissensuali” ovvero atti commessi contro la volontà riconoscibile della vittima, senza dover agire con minaccia o violenza; nonché l’incriminazione di atti di violenza commessa in modo repentino ed inaspettato per la vittima. È stata stabilita una pena da 6 mesi a 5 anni di reclusione per i casi sopracitati, nonché nei casi in cui la vittima sia incapace momentaneamente di consentire, o incapace per condizioni fisiche o psichiche, o per timore di subire un “male rilevante” in caso di resistenza, nonchè casi di minaccia dello stesso. Pena più grave, con reclusione da 1 a 15 anni, nel caso di violenza commessa contro soggetti incapaci di consentire; atti commessi con violenza e con minaccia di un pericolo attuale per la vita o l’incolumità fisica. Reclusione da 2 a 15 anni in caso di stupro o violenza di gruppo. Per quanto riguarda il reato di stalking, che viene però denominato “reato di atti persecutori
l’art 237 del codice penale prevede una reclusione fino a 3 anni o il pagamento di un’ammenda nei casi in cui si tenti di :

  • Perseguitare illecitamente una persona con lo scopo, insistente e petulante, di avvicinarsi;
  • Tentare di entrare in contatto con mezzi di telecomunicazione o anche con l’ausilio di terzi;
  • Ordinare beni o servizi adoperando abusivamente i dati personali della vittima;
  • Minacciare con lesioni corporali l’incolumità, la salute e la libertà della vittima o di una persona ad essa vicina o compiere azioni simili che arrechino grave pregiudizio all’organizzazione della vita della vittima.

Prospetta una pena detentiva da 3 mesi a 5 anni nelle ipotesi in cui il molestatore mettea in pericolo di morte la vittima o provoca ad essa un grave danno di salute: il bene protetto dalla norma è la Lebensgestaltung, cioè l’ integrità psicofisica della vittima.

La Spagna

Anche in Spagna si è da poco avuta l’introduzione di una nuova legge contro la violenza sulle donne. Nel Paese il numero di violenze consumate è inferiore alla media europea ma non per questo meno preoccupante. Attualmente in Spagna viene uccisa una donna ogni cinque giorni a causa della violenza domestica. Si verifica uno stupro o un’aggressione sessuale ogni otto ore. I dati ufficiali dicono che dal 2003, anno da cui vengono tenuti i conti, sono state uccise più di 780 donne. Questa cifra è però relativa, dato che attualmente la legge spagnola riconosce solo la violenza domestica esercitata dal partner o dall’ex partner della vittima. Gli omicidi che si verificano al di fuori di quest’area non rientrano nelle statistiche.

Nel luglio scorso tutti i partiti hanno raggiunto un accordo sulla violenza contro le donne, che prevede 200 misure e lo stanziamento di 1 miliardo di euro nei prossimi  cinque anni. Molte sono le innovazioni tra cui la creazione di un protocollo in base al quale i sanitari potranno tenere sotto controllo le tracce di violenze e compiere un costante monitoraggio. Nel diritto penale e processuale invece si eliminano le attenuanti per i processi di maltrattamento; si aggravano i reati di offese , calunnie e minacce online.

Il reato di stalking fa la sua prima apparizione nel 1999, poi modificato nel 2004, con l’introduzione di tribunali specializzati per violenze commesse tra conviventi. Nel 2009 è stato introdotto il bracciale elettronico per gli indagati o accusati di molestie, per verificare il rispetto dell’ordinanza restrittiva, in modo da consentire un continuo controllo e, in caso, un rapido intervento della polizia.

Fonti e Approfondimenti:

http://www.onap-profiling.org/violenza-sessuale-%E2%80%9Cevoluzione-giuridica-vittima-e-carnefice%E2%80%9D/

http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona

https://www.istat.it/it/archivio/194779

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/I-concetti-di-femmicidio-e-femminicidio/368

In Gazzetta Ufficiale la legge sul femminicidio

Fai clic per accedere a MACRI_2016b.pdf

http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/femminicidio-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-d-l-n-93-2013

Fai clic per accedere a Contrasto-della-violenza-di-genere-legge-119-2013.pdf

Fai clic per accedere a MACRI_2016b.pdf

http://www.ilpost.it/2017/07/28/spagna-accordo-violenza-donne/

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