Speciale Islam Insight: un viaggio nella Shari’a oggi

La Shari'a oggi
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Dalla codificazione dei suoi precetti in epoca coloniale, fino alla recente re-islamizzazione del corpus legale in diversi Paesi a maggioranza musulmana, il dibattito sulla compatibilità tra Islam e modernità non si è mai davvero sopito. Di recente, lo scoppio delle rivoluzioni arabe e i cambiamenti a livello costituzionale che queste hanno generato, assieme all’ascesa di movimenti islamisti e dell’ISIS, hanno riacceso una serie di interrogativi.  Tra questi spiccano la compatibilità tra Islam, democrazia e diritti umani e la possibilità di integrare Islam e globalizzazione e prevenire derive fondamentaliste nella sua applicazione e teorizzazione.

Questo Speciale nasce quindi dalla voglia di approfondire alcune di queste questioni. Ogni blocco del progetto sarà composto da un quadro tecnico-storico delle varie branche del diritto islamico e da casi studio in cui verrà analizzato come l’aspetto legale si fonde con le circostanze sociali e politiche dei Paesi presi in considerazione. Come afferma il filosofo legale Robert Cover, infatti, “la creazione di significato legale passa sempre attraverso un filtro essenzialmente culturale”.  In questo primo articolo faremo allora una panoramica dei principali sviluppi della Shari’a dal XIX secolo a oggi, mettendo in evidenza soprattutto l’inversione di rotta, a partire dagli anni ’70, sul processo di secolarizzazione del sistema legale avviato in epoca coloniale.

La “Shari’a coloniale”: il periodo della codificazione

A partire dal XIX secolo, la Shari’a ha attraversato un periodo di profondo cambiamento, dettato dall’incontro con la cultura occidentale e il colonialismo. Le mire economiche del colonialismo portarono a eradicare le forme di governo locali e a instaurare al loro posto colonie, mandati e protettorati per assicurarsi e consolidare il controllo sui nuovi mercati. Il nuovo quadro istituzionale fu incentrato sullo Stato Nazione.

In questo contesto, la riforma legale divenne sia una necessità in termini di amministrazione e creazione dell’ordine sociale, sia un effetto della mission civilisatrice che funse da giustificazione ideologica dell’occupazione coloniale. La natura divina della legge islamica ne alimentò infatti la lettura negativa all’interno dei circoli intellettuali occidentali. La Shari’a venne descritta come inferiore perché irrazionale, caotica, rigida ed essenzialmente inadatta a regolare una società moderna e in continuo mutamento. Per correggere la percepita imprevedibilità del diritto islamico e unificare il sistema giudiziario, in linea con i requisiti di uno Stato Nazione, venne quindi introdotta la codificazione della legge.

Nella quasi totalità dei Paesi a maggioranza musulmana, l’applicazione della Shari’a venne limitata all’ambito dello statuto personale. Uniche eccezioni furono l’Impero ottomano, dove nel 1877 venne adottato un codice civile ispirato alla Shari’a, e le monarchie del Golfo, che conservarono il proprio sistema legale basato su Shari’a e legge consuetudinaria.  Famiglia, matrimonio, eredità erano temi – diversamente dal diritto penale o commerciale – di poco interesse per l’amministrazione coloniale. Inoltre, erano quelli più trattati dal Corano, e divennero per questo un elemento di demarcazione identitaria dalla colonizzazione e secolarizzazione del resto dell’apparato legale.

Accanto alle norme sciaraitiche estrapolate dai testi legali premoderni, si inserirono anche leggi e norme dei Paesi coloniali, dando origine a sistemi legali ibridi. In India, ad esempio, gli inglesi rimpiazzarono il diritto penale islamico con quello britannico nel 1861. La Shari’a invece rimase applicata ai musulmani nell’ambito del diritto personale attraverso il codice Anglo-Muhammadan. Quest’ultimo però incorporò comunque il principio di stare decisis – ossia l’obbligo delle corti di seguire le sentenze precedenti in casi simili – tipico del sistema di common law britannico.

La codificazione e l’unificazione del sistema legale determinarono una svolta sostanziale. Innanzitutto, resero la legge universale e inequivocabile, ponendo fine a quella flessibilità e apertura che avevano contraddistinto la Shari’a in epoca premoderna.  Abbiamo visto infatti come le opinioni dei giuristi delle quattro madhahib potevano essere utilizzate in maniera intercambiabile. Diversi escamotage giuridici erano poi impiegati per rispondere alle esigenze del tempo e regolare le materie su cui il Corano e la Sunna erano silenti.

Veniva inoltre stabilita una nuova autorità testuale. La validità delle leggi non era più determinata dagli ulema sulla base delle fonti e dei principi del diritto islamico, bensì in virtù delle norme costituzionali di ogni Stato riguardo la composizione dei sistemi legali nazionali. Lo Stato assunse quindi il ruolo di creatore, esecutore e garante della legge e ognuno di questi poteri venne affidato a un’istituzione diversa. Le facoltà di legge sostituirono quello che era stato il sistema delle madrasa e gli ulema vennero soppiantati da impiegati pubblici, giudici, avvocati che lavoravano alle dipendenze dello Stato o in proprio. I codici inoltre vennero resi accessibili a tutti, sancendo il diritto e dovere dei cittadini di conoscere la legge.

La reintroduzione della Shari’a a partire dagli anni ’70

A partire dagli anni ’70 del Novecento, però, la convinzione che il progetto di modernizzazione avviato alla fine del XIX secolo potesse condurre a una secolarizzazione dei sistemi legali nei Paesi musulmani iniziò a incrinarsi. In molti Paesi musulmani infatti, la Shari’a è stata reintrodotta in diversi ambiti del diritto. In alcuni casi è stata adottata e introdotta nei codici legali; in altri, è stata adattata e reinterpretata per esprimere concetti moderni o utilizzata come parametro di validazione delle proposte di legge.

Le riforme hanno interessato in primis il diritto costituzionale. In molti Paesi la costituzione è stata emendata per includere la Shari’a come fonte di legislazione. Il rimando alla Shari’a varia nella dicitura costituzionale. Ma, contrariamente a quanto era avvenuto con la codificazione nel periodo precedente, essa è stata articolata come norma aperta. Cioè, non vengono definiti i suoi limiti di applicazione, né il tipo di scuola giuridica a cui si fa capo.

A parte il riformismo in ambito costituzionale, la rinascita islamica partita in questo periodo ha caratterizzato anche il diritto penale. Tra gli altri, Libia, Pakistan, Iran, Sudan e, come analizzeremo, Nigeria settentrionale e Brunei, hanno rivisto il proprio codice penale e aggiunto, in diverse forme, crimini e pene sanciti dalla Shari’a. L’applicazione di queste norme non ha mancato di sollevare critiche a livello domestico e internazionale in merito alla salvaguardia dei diritti umani e alla loro costituzionalità. Guarderemo quindi ai motivi politici che hanno condotto alla loro adozione e alle ricadute sociali della loro implementazione.

Tuttavia, il XX secolo ha anche assistito alla fioritura di una serie di movimenti femministi che hanno preso l’Islam come punto di partenza per chiedere il miglioramento della posizione della donna nel diritto di famiglia. Tra i casi in analisi, esploreremo come in Marocco la legge di famiglia sia stata emendata per garantire una maggiore uguaglianza di genere. Analizzeremo poi la rilevanza che ha avuto il femminismo islamico nel catalizzare questi cambiamenti.

Lo studioso Maurits Berger individua infine una terza fase di sviluppo della Shari’a. Dagli anni ’90, è diventato più frequente il richiamo alla legge islamica per sanzionare comportamenti pubblici ritenuti immorali e lesivi dell’ordine pubblico. In diversi Paesi a maggioranza musulmana sono comparse o si sono inasprite norme sul vestiario e sulla vendita di alcol nonché leggi più stringenti sulla blasfemia. La peculiarità in questo caso è che l’espansione della Shari’a nel dominio della moralità pubblica è avvenuto soprattutto come conseguenza della pressione sociale. In molti casi, sono stati singoli cittadini più che lo Stato a utilizzare le corti per denunciare comportamenti ritenuti non islamici.

Un viaggio nella Shari’a oggi

L’idea dietro i casi studio è considerare non solo il mondo arabo, ma anche Asia e Africa per confrontare esperienze diverse nell’utilizzo della Shari’a. Faremo anche riferimento all’esercizio del diritto islamico da parte di attori non statali, come l’ISIS. Per poi tornare in Europa e analizzare il rapporto tra Shari’a e diaspora musulmana. Questo esercizio di comparazione permette infatti di evidenziare quanto ogni lettura monolitica ed essenzialista della Shari’a perda di vista l’estrema varietà di declinazioni che può assumere nella pratica e con il passare del tempo.

Fonti e approfondimenti

Hallaq, Wael B,. “An Introduction to Islamic Law“, Cambridge University Press, Cambridge, 2009

Messick, Brinkley “The Calligraphic State. Textual Domination and History in a Muslim Society”, University of California Press, 1993

Peter, Rudolph e Bearman, Peri “The Ashgate Research Companion to Islamic Law”, Ashgate, 2014

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