Il 2° diritto dell’UE: il diritto alla vita e il contributo della Carta

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

A cura di Gabriel N. Toggenburg

“Ogni persona ha diritto alla vita” e “Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato”. Questo è quanto si legge nell’articolo 2 della Carta. Tendiamo ad associare il diritto alla vita a situazioni estreme: si pensi, da un lato, alla pena capitale o all’abuso di potere da parte della polizia nei regimi semidittatoriali o, dall’altro, alle sofisticate discussioni sull’inizio della vita (ad esempio in materia di aborto) e sulla sua fine (ad esempio nel contesto dell’eutanasia) nelle società moderne.

Tutti questi contesti sembrano piuttosto estranei alla realtà dell’Unione europea. Perché, allora, con l’articolo 2 della Carta, l’UE sembra addentrarsi in un territorio apparentemente molto lontano dalla “realtà di Bruxelles”?

Questa è una domanda legittima. Il diritto alla vita è forse la disposizione che meglio esemplifica una caratteristica generale della Carta: questa non tiene infatti conto, nella previsione di alcuni diritti, delle competenze specifiche rientranti nel campo di azione dell’UE. In particolare, nel corso dei lavori di redazione, era stato proposto di non menzionare il diritto alla vita, dal momento che l’Unione non ha competenza in tale ambito.

La Carta e il diritto alla vita: qual è il raggio d’azione?

Ci sono almeno tre motivi per cui è importante che la Carta dell’UE tuteli il diritto alla vita.

In primo luogo, il campo di applicazione della legislazione dell’UE si sta ampliando. Nel 2000, quando la Carta fu proclamata, le tematiche legate alle questioni “vita e morte” non erano comprese nel campo di applicazione dell’UE. Oggi questa situazione è cambiata, come dimostrano il mandato d’arresto europeo (MAE) o la lotta al terrorismo. Oppure pensiamo a FRONTEX e alla protezione delle frontiere esterne dell’UE, o alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione – si pensi alla sentenza (causa T-579/11 del 12/02/2015), in cui la CGUE ha citato l’art.2 nel contesto del congelamento dei fondi di un privato da parte dell’UE – e alle possibili missioni militari in Paesi terzi. Sono tutti contesti in cui l’Unione europea potrebbe incorrere nella violazione del diritto alla vita.

Nell’ambito di FRONTEX, ad esempio, l’UE ha istituito un quadro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra Stati membri e FRONTEX allo scopo di individuare, prevenire e contrastare l’immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, ma anche per “contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti.” (articolo 1 del regolamento 1052/2013, c.d. “regolamento EUROSUR”).

In secondo luogo, il diritto alla vita va oltre gli scenari più estremi ed è presente e rilevante anche in contesti più quotidiani. Il diritto alla vita potrebbe ad esempio presentarsi nel contesto della salute pubblica relativamente alle affermazioni ammissibili nelle pubblicità dei medicinali, come indicano le conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-249/09 presentate il 19 ottobre 2010, punti 49 e 50. Oppure anche in ambito ambientale, poiché le norme europee sulla qualità dell’aria, ad esempio, possono essere viste come un modo per concretizzare “gli obblighi di protezione dell’Unione risultanti dal diritto fondamentale alla vita” (conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-723/17 presentate il 28 febbraio 2019, punto 53).

In terzo luogo, l’UE ha sostenuto per molti anni l’abolizione della pena di morte in Paesi terzi e tuttora continua a farlo. In effetti, la tendenza globale è positiva: 142 Paesi, che rappresentano tre quarti degli Stati membri dell’ONU, hanno smesso di applicare la pena di morte. Nel 2018 vi sono state esecuzioni in 20 Paesi, “corrispondenti a un minimo storico del 10% dei Paesi del mondo.” Impegnarsi internamente contro la pena di morte aumenta anche la legittimità dell’UE nel contrastarla all’esterno dei confini europei.

 

Il diritto alla vita negli Stati membri

A livello dei singoli Stati membri, il diritto alla vita è una componente naturale e molto importante della tutela dei diritti umani. Uno sguardo alle 27 Costituzioni ci svela che tre Stati membri dell’UE su quattro hanno Costituzioni i cui testi sanciscono esplicitamente il diritto alla vita.

Le costituzioni di 15 Stati membri dell’UE proibiscono esplicitamente la pena di morte, mentre la Grecia e la Spagna lasciano spazio ad eccezioni in tempo di guerra, all’art. 7(3) e all’art. 15 dei rispettivi testi costituzionali. Tuttavia, poiché dal 2014 tutti gli Stati membri dell’UE hanno ratificato il Protocollo n. 13 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali), relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, tutto il territorio dell’Unione europea è diventato una “zona libera dalla pena di morte” – anche nell’eventualità di una guerra.

Le Costituzioni di Cipro e Malta spiegano che la privazione della vita può essere giustificata se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario per difendere una persona da violenze illegali, per effettuare un arresto legittimo (o impedire una fuga) o in azioni legalmente intraprese allo scopo di reprimere una sommossa o un’insurrezione. Si tratta di una replica del testo dell’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed è quindi rilevante anche per tutti gli altri Stati membri dell’UE.

Quando invece si tratta di stabilire se il diritto alla vita vada applicato o meno già prima della nascita, a livello nazionale regna la divergenza piuttosto che la convergenza di opinioni. Le Costituzioni della Repubblica ceca – all’art. 6(1) – e della Repubblica slovacca – all’art. 5(1) – sottolineano che la vita umana vada protetta anche prima della nascita. L’art. 40.3.3 della Costituzione irlandese “riconosce il diritto alla vita del nascituro … con il debito riguardo al pari diritto alla vita della madre” e, infine, l’art. II della Costituzione ungherese protegge “la vita del feto dal momento del concepimento”. I testi costituzionali degli altri Stati membri non si esprimono su questo punto, come anche la stessa Carta dell’UE.

 

E quindi?

Il nostro diritto alla vita non è garantito soltanto da leggi nazionali e internazionali, ma anche dalla normativa comunitaria. E anche se finora non ha avuto grande rilevanza pratica nella giurisprudenza, la presenza del diritto alla vita è molto importante per assicurare che leggi e politiche dell’UE lo rispettino.

 


Questo articolo è parte del progetto “All EU-r rights”, pubblicato in inglese sul blog Eureka! e tradotto in italiano su Lo Spiegone.

Gabriel N. Toggenburg è professore onorario di diritto dell’Unione europea e diritti umani all’Università di Graz, Austria. Dal 1998 al 2008 ha collaborato come ricercatore senior con l’Accademia Europea di Bolzano (Italia). Dal 2009 lavora per l’Unione europea. Tutte le opinioni espresse dall’autore sono personali e non sono attribuibili ai suoi attuali o precedenti datori di lavoro. La sua serie di articoli “All EU-r rights”, pubblicata sul blog di EUreka! (nella versione originale in Inglese, esempi e con annotazioni a piè di pagina) mira a far conoscere meglio la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. L’autore ringrazia Miloladesign per la gentile concessione delle opere d’arte pubblicate assieme a ogni articolo del blog. Un elenco completo e commentato di tutti i diritti della Carta è disponibile qui.

 

Fonti e approfondimenti

Borowsky, M. Artikel 2. In Meyer, J., Hölscheidt, S., e Bernsdorff, N. (eds.) 2019. Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Baden-Baden: Nomos; Bern: Stämpfli Verlag; Wien: facultas Verlag, 2019.

Conclusioni dell’avvocato generale Juliane Kokott presentate il 28 febbraio 2009, causa C-723/17, Lies Caraeynest e a. contro Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a., ECLI:EU:C:2019:168.

Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen presentate il 19 ottobre 2010, causa C-249/09, Novo Nordisk AS contro Ravimiamet, ECLI:EU:C:2010:616.

Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza del 12 febbraio 2015, Tarif Akhras v Council of the European Union, causa T 579/11, ECLI:EU:T:2015:97.

Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a. v Brussels Hoofdstedelijk Gewest e Brussels Instituut voor Milieubeheer, ECLI:EU:C:2019:533.

Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza del 5 maggio 2011, Novo Nordisk AS v Ravimiamet, causa C-249/09, ECLI:EU:C:2011:272.

Protocollo n° 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all’abolizione delle pena di morte in ogni circostanza, STE n° 187, Vilnius, 2002.

Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur). Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L.295/11, 06/11/2013.

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