A cura di Gabriel N. Toggenburg
Gli esseri umani sono come antiche anfore: ognuna è unica e deve essere maneggiata con cura, perché i maltrattamenti possono lasciare segni indelebili e causare danni irreversibili. Proprio come non è possibile separare la parte esterna di un’anfora dalla sua parte interna, così anche l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non tutela soltanto l’integrità fisica, ma anche “l’integrità psichica” di tutti gli esseri umani.
Oltre a definire il diritto, l’articolo stabilisce anche quattro condizioni che devono essere rispettate nell’ambito della medicina e della biologia. Tali aspetti stanno acquisendo sempre maggiore importanza in un’epoca in cui la manipolazione genetica e le interfacce neurali non sono più considerate fantascienza, ma possibilità reali. Questi quattro punti chiave sono:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
La Carta in azione
Prendiamo ad esempio la decisione del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi nel caso 1802 del 2018. Un cittadino iraniano richiese asilo nei Paesi Bassi, affermando che avrebbe corso seri rischi in Iran in quanto cristiano e con un tatuaggio cristiano sulla mano. Il governo dei Paesi Bassi e il tribunale, tuttavia, non erano convinti che l’uomo fosse realmente un cristiano convertito. Il segretario di Stato espresse l’opinione che l’uomo non avrebbe corso gravi rischi in Iran, in quanto avrebbe potuto nascondere la mano, usare del trucco per nascondere il tatuaggio o farselo rimuovere.
Il cittadino iraniano si oppose alla decisione, sostenendo che non sarebbe stato in grado di nascondere la mano, che il trucco non avrebbe coperto sufficientemente il tatuaggio e che essere costretto a farsi rimuovere il tatuaggio è contrario al principio di integrità fisica sancito dall’articolo 3 della Carta. Il tribunale convenne che il diritto all’integrità sancito dalla Carta non era stato sufficientemente tenuto in considerazione e il ricorso dell’uomo iraniano venne accolto.
Il diritto all’integrità della persona compare anche nella legislazione UE. Ad esempio, l’art. 25 della direttiva UE 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo specifica che, nel determinare se le vittime di terrorismo debbano beneficiare di misure di protezione nel corso del procedimento penale, occorre prestare particolare attenzione alla “necessità di proteggere la dignità e l’integrità fisica delle vittime”.
O ancora, l’art. 28, comma 1 del regolamento UE 2014/536 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano consente di condurre una sperimentazione esclusivamente se il soggetto ha fornito il proprio “consenso informato” e “sono rispettati il diritto all’integrità fisica e mentale”.
Cosa dicono le Costituzioni degli Stati membri?
Sorprende che siano pochi gli Stati membri dell’UE a sancire esplicitamente il diritto all’integrità della persona nella propria Costituzione. Si parla di integrità in 9 Costituzioni, mentre in due terzi di esse questo concetto non viene riconosciuto. Solo in poche Costituzioni, in particolare in quelle di Belgio (art. 22 bis), Portogallo (art. 25 (1)), Romania (art. 22 (1)), Slovenia (art. 35) e Spagna (art. 15), sono esplicitamente descritte entrambe le dimensioni dell’integrità: sia quella fisica sia quella psichica. Altri testi costituzionali menzionano solo l’integrità fisica o l’integrità in generale, come l’art. 7 della Costituzione della Repubblica di Cipro, la sezione 7 della Costituzione della Finlandia, l’art. 2 (1) della Costituzione della Germania e l’art. 16 (1) della Costituzione della Repubblica Slovacca.
La particolare attenzione all’ambito medico che troviamo nell’articolo 3 della Carta è assente nella maggior parte delle Costituzioni. Durante la redazione della Carta, due uomini hanno insistito particolarmente su questo aspetto: si tratta dei rappresentanti dei governi francese e italiano, Guy Braibant e Stefano Rodotà (Borowsky 2019, p. 179). Solo le Costituzioni di Bulgaria (art. 29), Croazia (art. 23 (1)), Estonia (art. 18), Ungheria (art. III (1)), Lituania (art. 21), Polonia (art. 39) e Slovenia (art.18) sanciscono il divieto di “sperimentazione” medica e scientifica senza il consenso della persona interessata.
Esistono anche declinazioni specifiche del diritto all’integrità o protezioni speciali applicabili ad alcuni casi o categorie.
- Alcune Costituzioni come quelle di Repubblica Ceca (art. 10 (1)), Irlanda (art. 5 (2)) e Grecia (art. 40 (3)) utilizzano concetti come l’onore personale, la buona reputazione o il nome, che ovviamente mirano a proteggere una certa dimensione della dignità;
- la Costituzione dell’Ungheria, all’art. III (2), vieta la clonazione umana e le Costituzioni di Grecia (art. 5 (5)) e Portogallo proteggono l'”identità genetica“;
- i bambini beneficiano di una protezione speciale secondo l’art. 22bis della Costituzione belga: la loro “integrità morale, fisica, mentale e sessuale” deve essere rispettata;
- la Costituzione svedese dimostra una sensibilità particolare nel contesto di alcune violazioni della privacy, in particolare le perquisizioni corporali, il controllo della posta e della corrispondenza confidenziale o la registrazione delle conversazioni telefoniche, come specificato all’art. 6. Ciò testimonia il fatto che molti aspetti dell’integrità possono essere tutelati da altri diritti, come la protezione dei dati o il diritto alla privacy.
E quindi?
Non è un caso che il diritto all’integrità della persona sia collocato tra il diritto alla dignità (articolo 1) e la proibizione della tortura (articolo 4). Esso riguarda e protegge, infatti, sia la sfera psichica sia la sfera fisica dell’essere umano. Lo stalking, il mobbing, la manipolazione mirata della personalità e anche l’esposizione a un forte inquinamento ambientale possono risultare in una violazione del diritto all’integrità della persona.
Il valore aggiunto della Carta si ritrova soprattutto nella forte attenzione all’ambito biomedico nell’articolo 3. Oltre un terzo degli Stati membri dell’Unione non ha (ancora) ratificato la Convenzione sulla biomedicina del Consiglio d’Europa. La Carta traccia linee chiare per la “no-gos” (clonazione riproduttiva), mentre lascia molto alla discrezione degli Stati membri (ad esempio, la clonazione terapeutica).
Questo articolo è parte del progetto “All EU-r rights”, pubblicato in inglese sul blog Eureka! e tradotto in italiano su Lo Spiegone.
Gabriel N. Toggenburg è professore onorario di diritto dell’Unione europea e diritti umani all’Università di Graz, Austria. Dal 1998 al 2008 ha collaborato come ricercatore senior con l’Accademia Europea di Bolzano (Italia). Dal 2009 lavora per l’Unione europea. Tutte le opinioni espresse dall’autore sono personali e non sono attribuibili ai suoi attuali o precedenti datori di lavoro. La sua serie di articoli “All EU-r rights”, pubblicata sul blog di EUreka! (nella versione originale in Inglese, esempi e con annotazioni a piè di pagina) mira a far conoscere meglio la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. L’autore ringrazia Miloladesign per la gentile concessione delle opere d’arte pubblicate assieme a ogni articolo del blog. Un elenco completo e commentato di tutti i diritti della Carta è disponibile qui.
Fonti e approfondimenti
Borowsky, M. Artikel 2. In Meyer, J., Hölscheidt, S., e Bernsdorff, N. (eds.) 2019. Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Baden-Baden: Nomos; Bern: Stämpfli Verlag; Wien: facultas Verlag, 2019.
Consiglio di Stato dei Paesi Bassi. Third country national v. Secretary of State of Justice and Security. ECLI:NL:RVS:2018:1802, 31/05/2018.
Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina, STE n°164, Oviedo, 04/04/1997.
Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio. Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L 88/6, 31/02/2017.
Regolamento (UE) N. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE. Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L 158/1, 27/05/2014.
Editing a cura di Giada S Deregibus
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