Il 6° fra tutti i diritti dell’UE: il diritto alla libertà e alla sicurezza e il contributo della Carta

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

A cura di Gabriel N. Toggenburg

Uno Stato può imporre la permanenza in un ospedale, il confinamento nella propria abitazione o l’isolamento di una determinata area geografica al solo scopo di prevenire una maggiore diffusione del Covid-19?  E, se sì, per quanto tempo?

Ecco cosa dice la Carta dei diritti fondamentali dell’UE a riguardo: Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Sono parole importanti e con poche spiegazioni. Senza dubbio, i concetti di libertà e sicurezza sono fondamentali e si collocano all’inizio della storia dei diritti umani. 805 anni fa, re Giovanni d’Inghilterra sottoscrisse la famosa Magna Carta promulgando quanto segue: “Nessun uomo libero sarà preso o imprigionato o espropriato o bandito o esiliato o in altro modo colpito”. La protezione assicurata a quell’epoca ad alcuni baroni ribelli del Nord Europa è diventata nel tempo un diritto fondamentale per tutti gli esseri umani.

La Carta in azione

La Carta dell’UE non fornisce molte spiegazioni su cosa si intenda effettivamente per “libertà e sicurezza”. In questo senso, l’art. 6 è esemplare: per comprendere la Carta spesso è necessario analizzare il suo documento gemello, adottato nel 1950 dal Consiglio d’Europa , la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU). L’art. 5 della CEDU stabilisce che uno Stato può privare i cittadini della libertà solo nei modi prescritti dalla legge e se sussiste una delle sei circostanze seguenti:

  • una persona è stata condannata da un tribunale competente;
  • una persona ha violato un provvedimento conforme alla legge emesso da un tribunale, o la detenzione è necessaria per garantire l’adempimento di un obbligo prescritto dalla legge;
  • vi sono ragioni plausibili per sospettare che una persona abbia commesso un reato, o vi sono motivi fondati per ritenere necessario impedirle di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
  • detenzione di un minore per sorvegliare la sua educazione;
  • detenzione di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicodipendente o di un vagabondo;
  • detenzione di una persona per impedirle di entrare irregolarmente in un territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

È il testo stesso della Carta dell’UE a fare riferimento alla CEDU: l’art. 53(3) sottolinea che laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli della CEDU “il significato e la portata degli stessi sono uguali”. Ciò implica, inoltre, che il diritto della Carta alla libertà e alla sicurezza si collega alle garanzie procedurali di cui all’art. 5 della CEDU, ovvero:

  • il diritto della persona di essere informata al più presto, e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi della detenzione/dell’arresto;
  • il diritto che il motivo della detenzione o dell’arresto sia sottoposto alla decisione di un giudice;
  • il diritto al risarcimento in caso di detenzione o arresto non legittimo.

Un esempio di come la legislazione dell’UE tratta la detenzione

Nel contesto di procedimenti penali in cui vi sono minori sospettati o accusati, la direttiva UE 2016/800 afferma che gli Stati membri dovrebbero ricorrere, laddove possibile, ad alternative alla detenzione. L’art. 12 stabilisce che:

“Gli Stati membri provvedono affinché il minore detenuto sia tenuto separato dagli adulti, a meno che non si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore”.

 

Cosa dicono le Costituzioni degli Stati membri?

Tutti gli Stati membri dell’UE sanciscono esplicitamente il diritto alla libertà nelle proprie Costituzioni. La maggior parte di esse descrive anche più in dettaglio il tipo di garanzie che tale diritto comporta. Spesso le Costituzioni nazionali prevedono situazioni in cui la libertà può essere limitata. In questo contesto, i testi delle Costituzioni di Cipro (art. 11(1)), Estonia (sezione 20),  Malta (art. 34(1)) e Portogallo (art. 27(3)) sono molto simili a quello della CEDU.

Soltanto poche Costituzioni associano i concetti di libertà e sicurezza come fa l’art. 6 della Carta. È il caso di Finlandia (sezione 7), Lettonia (art. 94), Portogallo (art. 27), Romania (art. 23(1)) e Spagna (art. 171). In effetti, alcuni degli autori della Carta sostenevano che fosse fuorviante collegare “libertà” e “sicurezza”. È importante notare che l’art. 6 non si riferisce alla “sicurezza fornita dallo Stato” (diritto alla sicurezza garantita dallo Stato contro aggressioni perpetrate da altri individui), ma si limita alla “sicurezza vis-à-vis lo Stato”.

Proprio come la Carta, la maggior parte delle Costituzioni nazionali tace sul divieto di privare la libertà “per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un’obbligazione contrattuale.” Tuttavia, tale disposizione è esplicitamente stabilita nel sistema della CEDU, all’art. 1 del Protocollo 11, ratificato da tutti gli Stati dell’UE. È presente inoltre nelle costituzioni di Repubblica Ceca (art. 8(2)), Estonia (sezione 20) e Repubblica Slovacca (art. 20).

 

E quindi?

Nel definire il diritto alla libertà, la Carta non aggiunge molto agli obblighi già esistenti in materia di diritti umani. Il diritto alla libertà e alla sicurezza va inteso in senso piuttosto stretto: protegge dall’arresto e da altre forme di detenzione obbligatoria. Tuttavia, è importante che il diritto primario dell’UE, attraverso la Carta, definisca in modo esplicito il divieto di limitare indebitamente la libertà e la sicurezza delle persone interessate dal diritto dell’UE, che regola in modo prominente il diritto d’asilo e d’immigrazione e che si estende sempre più all’area del diritto penale, come dimostra chiaramente il mandato d’arresto europeo.

Ma il diritto alla libertà può essere rilevante anche in altri contesti: se il legislatore dell’UE dovesse mai pronunciarsi sulla possibilità di mettere in quarantena obbligatoria i cittadini degli Stati membri nel contesto della lotta contro il coronavirus, dovrebbe dimostrare che tale decisione è conforme all’art. 6 della Carta.

 

 


Questo articolo è parte del progetto “All EU-r rights”, pubblicato in inglese sul blog Eureka! e tradotto in italiano su Lo Spiegone.

Gabriel N. Toggenburg è professore onorario di diritto dell’Unione europea e diritti umani all’Università di Graz, Austria. Dal 1998 al 2008 ha collaborato come ricercatore senior con l’Accademia Europea di Bolzano (Italia). Dal 2009 lavora per l’Unione europea. Tutte le opinioni espresse dall’autore sono personali e non sono attribuibili ai suoi attuali o precedenti datori di lavoro. La sua serie di articoli “All EU-r rights”, pubblicata sul blog di EUreka! (nella versione originale in Inglese, esempi e con annotazioni a piè di pagina) mira a far conoscere meglio la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. L’autore ringrazia Miloladesign per la gentile concessione delle opere d’arte pubblicate assieme a ogni articolo del blog. Un elenco completo e commentato di tutti i diritti della Carta è disponibile qui.

 

 

Fonti e approfondimenti

Amnesty International. Explainer: Seven ways the coronavirus affects human rights, 05/02/2020.

Consiglio d’Europa. Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than those already included in the Convention and in the first Protocol thereto, as amended by Protocol No. 11. Strasburgo, 16/09/1963.

Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Gazzetta ufficiale L 132, 21/05/2016, pp. 1-20.

European Union Agency for Fundamental Human Rights. Video blog by Michael O’Flaherty: Corona virus, 09/03/2020.

Kießling, Andrea. Coronavirus, Masern und die Grundrechte, VerfBlog, 02/03/2020.

 

 

Editing a cura di Carolina Venco

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