L’uso della forza nella Carta ONU

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

L’uso della forza nel panorama del diritto internazionale è, molto probabilmente, uno degli argomenti più interessanti, controversi e criticabili su cui soffermarsi. Nel Preambolo della Carta dell’Onu si legge “noi popoli delle Nazioni Unite (siamo) decisi a salvare le generazioni future da ulteriori guerre“; nel mondo, però, dal 1945, anno di ratifica della Carta, ci sono stati più di 100 conflitti armati, con più di 20 milioni di vittime. Se da una parte la Carta, dunque, vieta la minaccia e l’uso della forza (art.2 par.4), dall’altra ci sono delle eccezioni in cui si può ricorrere ad essa: la legittima difesa individuale e collettiva in caso di attacco armato e il sistema di sicurezza collettiva ad opera del Consiglio di Sicurezza, a riguardo il capitolo VII della stessa.

È interessante, dunque, l’analisi di questo meccanismo e i chiari riferimenti presenti nello Statuto dell’Organizzazione.

All’art.2(4) si legge “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.

Non rispettare questo articolo comporterebbe una violazione del diritto internazionale, quanto più grave se si pensa che disattendere il divieto dell’uso della forza può essere annoverato anche come una violazione stessa di diritto consuetudinario, come ha riconosciuto la Corte Internazionale di Giustizia nella celebre sentenza del 1986 relativa ad uno dei casi più importanti del diritto internazionale dal dopoguerra, ossia Nicaragua vs Stati Uniti.

Dal canto suo la Commissione del Diritto Internazionale ha espresso la sua visione a riguardo, affermando che le disposizioni della Carta riguardanti il divieto dell’uso della forza costituiscono un esempio cospicuo di una regola di diritto internazionale avente il carattere di jus cogens. Questa analisi aggraverebbe ulteriormente un comportamento di tal genere.

Che cosa si intende, però, per uso della forza? Leggendo la Carta si può notare che la parola “guerra” non è mai menzionata, ma è usato il sostantivo “forza”, insieme all’espressione “misure coercitive”; tradizionalmente, la guerra è la forma più grave di “forza” ma non l’unica. Per prima cosa, con l’espressione “forza” si fa riferimento alla “forza armata” ma ciò non esclude che anche altri tipi di forze come quella economica e politica non rientrino in questa categoria.

L’organo che ha la responsabilità primaria di mantenere la pace e la sicurezza internazionale è il Consiglio di Sicurezza, come sancito dall’art. 24 della Carta. Nel capitolo VII dello Statuto, all’art. 39 si legge: “Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Dunque qualsiasi decisione riguardante la minaccia o la violazione della pace deve passare sotto l’analisi del Consiglio di Sicurezza.

 

I casi eccezionali: Autodifesa

Come già accennato precedentemente, la Carta sancisce due situazioni nelle quali il divieto non si applica. Da una parte, le misure coercitive possono essere prese o autorizzate dal Consiglio di Sicurezza, secondo quanto stabilito dal Capitolo VII; dall’altra, la forza può essere utilizzata qualora venga esercitato il diritto di autodifesa collettiva od individuale, come riconosciuto dall’art.51.

Il principio di autodifesa è da annoverare tra i “diritti innati” di tutti gli stati, ma se da una parte il diritto di proteggere sé stessi da un attacco esterno è indiscutibile ed è alla base dell’istinto umano di sopravvivenza, dall’altra la sua definizione giuridica e ambito di applicazione è stato oggetto di diverse discussioni e controversie. Secondo quanto stabilito dall’art. 51 si comprendono tre caratteristiche e comportamenti che devono essere seguiti. Per prima cosa, esso si applica solo “contro un attacco armato”; in secondo luogo, gli Stati hanno il dovere di riportare al Consiglio di Sicurezza l’esercizio del diritto di autodifesa. In ultimo, questo diritto deve essere sospeso non appena il Consiglio di Sicurezza prenda le misure, ritenute necessarie, atte a mantenere e restaurare la pace e la sicurezza internazionale. A riguardo, bisogna menzionare i tre elementi alla base della possibilità di uso della forza nel caso di autodifesa, che non sono espliciti nella Carta ma fanno parte del diritto internazionale consuetudinario: necessità, proporzione e immediatezza. Per quanto riguarda il primo elemento, nonostante non sia esplicitamente scritto, può essere dedotto dall’articolo stesso, nel quale viene stabilito che lo stato può intervenire fin quando il Consiglio non abbia adottato le misure necessarie per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Dunque, gli Stati possono ricorrere alla forza perché è l’unica opzione per riportare la pace. Relativamente alla seconda condizione, la proporzionalità, si intende che la difesa condotta dallo Stato non deve superare l’offesa sofferta. Venga preso come esempio di non proporzionalità l’attacco di Israele contro il Libano nel 2006, in risposta ad un’offensiva di Hezbollah. Molti stati hanno condannato Israele perché il suo attacco armato era esagerato rispetto a quello subito. Infine, con il concetto di immediatezza si intende che l’azione debba essere realizzata in tempi ragionevolmente veloci, nel senso che non deve essere temporalmente e finalisticamente distante dall’attacco subito, perché non si parlerebbe di autodifesa ma quasi, piuttosto, di un nuovo attacco armato.

Per quanto riguarda l’esercizio del diritto di autodifesa esistono due scuole di pensiero: da una parte troviamo un’interpretazione più ampia, supportata soprattutto da Stati Uniti, Israele e Gran Bretagna, dall’altra un’interpretazione più ristretta secondo cui un attacco può essere definito “armato” solo quando vi è un esercito regolare di uno Stato in territorio, terrestre, aereo o di mare, di un altro. Secondo questa interpretazione è necessario che l’attacco sia stato commesso prima di invocare il diritto dell’uso della forza in nome dell’autodifesa. L’interpretazione più estesa ha, invece, una tradizione più antica, legata al diritto internazionale consuetudinario in forza prima della ratifica della Carta ONU. I sostenitori di questa visione ritengono che l’autodifesa possa essere invocata sia in caso di autodifesa “preventiva” sia in caso di protezione di nazionali all’estero.

Un’altra importante questione che si presenta e a cui è interessante fare riferimento riguarda il dibattito relativo alla classificazione degli attacchi terroristici come conflitti armati o meno e alla possibilità in tal caso di invocare l’autodifesa. L’argomento è diventato, ovviamente, sempre più oggetto di discussione e di interesse all’indomani degli attacchi terroristici dell’11 settembre. Con le risoluzioni 1368 e 1373, il Consiglio di Sicurezza ha stabilito che gli attacchi terroristici non sono da considerare “attacchi armati” ma piuttosto minaccia alla pace. Allo stesso tempo, concedendo il diritto innato di autodifesa in accordo con la Carta, sono stati riconosciuti indirettamente come attacchi armati, anche se questi dovrebbero essere caratterizzati da un significativo livello di coinvolgimento del governo e in casi di terrorismo spesso non vi è coinvolgimento di alcuno stato.

 

Capitolo VII della Carta

A questo punto l’attenzione va spostata sul secondo caso eccezionale: un ordine o, meglio dire, un’autorizzazione di uso della forza secondo l’art. 42, qualora una minaccia, una violazione alla pace o un atto di aggressione si siano verificate. La Carta prevedeva, inizialmente, un meccanismo di azioni per il mantenimento o il ristabilimento della pace portate avanti direttamente dal Consiglio di Sicurezza con forze militari messe a disposizione da parte degli Stati membri, sulla base di accordi che si sarebbero dovuti stipulare in base all’art. 43. Dal momento che questi accordi non sono stati stipulati, il meccanismo ha funzionato ricorrendo ad azioni degli Stati autorizzate dal Consiglio di Sicurezza o con azioni più limitate decise dal Consiglio e gestite dal Segretario Generale secondo le direttive del Consiglio stesso. In questo secondo caso si fa riferimento alle cosiddette operazioni di peace keeping, o di mantenimento della pace. Inizialmente caratterizzate da invio di osservatori e corpi militari, nel corso degli anni novanta, hanno incarnato le forme più importanti e criticabili.

All’indomani della fine della Guerra Fredda, periodo durante il quale il Consiglio di Sicurezza si trovava bloccato dal veto di uno o di più Membri Permanenti, dovuto all’opposizione tra USA e URSS, esso ha utilizzato questo suo potere in numerose occasioni, adottando risoluzioni di autorizzazione. Si possono citare la Somalia, Timor Est e l’Afghanistan.

Seppur più volte oltrepassato, nei limiti sanciti dalla Carta, o anche superando ciò che la Carta permetteva, il divieto di uso della forza non si è mai dissolto e anzi è considerato uno dei principi alla base della cooperazione tra gli Stati ed è mosso, almeno in teoria, dalla necessità di promuovere il rispetto per i diritti umani e la democrazia.

 

 

Fonti e Approfondimenti

Carta delle Nazioni Unite (San Francisco, 26 giugno 1945), https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20012770/200609120000/0.120.pdf

UNSC res. 1368 (2001), http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1368(2001)

UNSC res. 1373 (2001), http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/docs/United%20Nations%20Security%20Council%20Resolution%201373%20(2001).pdf

– DAVID Kretzmer, The Inherent Right to Self-Defence and Proportionality in Jus Ad Bellum, http://www.ejil.org/pdfs/24/1/2380.pdf

LORENZO Trombetta, ‘La Siria, Hezbollah e quei razzi d’avvertimento su Israele’ (2011) LIMES, http://www.limesonline.com/rubrica/la-siria-hezbollah-e-quei-razzi-davvertimento-su-israele

Max Planck Institute for comparative public law and international law, http://www.mpil.de/en/pub/publications/archive/wcd.cfm?fuseaction_wcd=aktdat&aktdat=106010000100.cfm

MICHEAL Wood, International Law and the use of force: what happens in practice?, in Indian Journal of International Law, 2013, http://legal.un.org/avl/pdf/ls/Wood_article.pdf

http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20060811163811

NICHOLAS Rostow, International Law and the Use of Force: A Plea for Realism, 34 Yale J. Int’l L. (2009). Available at: http://digitalcommons.law.yale.edu/yjil/vol34/iss2/13

https://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/war-and-peace/use-of-force/

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*