Di Valerio Antonini
Con la sentenza Simmethal (C-106/77, Simmenthal spa contro Ministero delle Finanze) la Corte di Giustizia dell’allora Comunità Europea pose un punto sulla gerarchia della fonti normative in Italia e negli altri Stati europei: prevale la fonte comunitaria o quella nazionale?
La nostra gerarchia delle fonti, un tempo poteva essere definita piramidale: Costituzione in vetta, leggi, regolamenti, usi e consuetudini. Con la creazione della Comunità europea la situazione si viene a complicare, ma per il peggio.
Il diritto europeo è formato dai Trattati (oggi sull’Unione Europea (TUE) e sul Funzionamento dell’Unione Europa (TFUE)), arricchito da due forme normative:
- il regolamento, che può essere applicato subito dagli Stati;
- la direttiva, che invece ha bisogno di un provvedimento nazionale per divenire esecutivo (salve le direttive self-executing, le quali, per la loro chiarezza applicativa, possono entrare subito in vigore).
In questo quadro si viene a porre la sentenza che deve essere analizzata. L’intervento della Corte di Giustizia era stato richiesto dal Pretore di Susa, il quale domandava ai giudici europei se i giudici nazionali, nel garantire ai cittadini i diritti attribuiti dal diritto comunitario, dovessero disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con quelle comunitarie. Nel caso specifico, la Simmenthal spa, nell’importare carni bovine francesi in Italia, era stata sottoposta al pagamento di diritti di controllo sanitario (imposto dal diritto nazionale), fatto che ostacolava, secondo la Simmenthal, la libera circolazione delle merci all’interno della Comunità. Si pose proprio un problema di gerarchia di fonti: quali dovevano prevalere?
In ambito comunitario la Corte di Giustizia Europea si era già pronunciata, con la sentenza Costa c. Enel (25 Luglio 1964, C-6/64), sulla preminenza del diritto dell’Unione su quello nazionale, affermando che:
“se l’efficacia del diritto comunitario variasse da uno Stato all’altro […] ciò metterebbe in pericolo l’attuazione degli scopi del Trattato”.
Ciò che prende il nome di primauté del diritto comunitario, per la Corte di Giustizia, era (ed è) condizione indispensabile per garantire ai cittadini dell’UE la stessa tutela in ciascuno Stato. Ma a chi spettava la discrezionalità, la decisione, per decidere sull’uniformità del diritto comunitario?
Non potevano essere i singoli poteri legislativi dei singoli Stati a valutare l’uniformità normativa, sia per le tempistiche che tale valutazione avrebbe richiesto sia perché non è loro il potere di applicare la legge. Se ad un cittadino non viene riconosciuto un diritto, in questo caso stabilito dai Trattati che, secondo l’art. 11 Cost. e secondo la sentenza Costa c. Enel, prevalgono sulla normativa nazionale, tale onere non poteva che essere dato ai singoli giudici nazionali. Ma come? Il giudice ordinario avrebbe dovuto ogni volta porre la questione all’attenzione della Corte Costituzionale? Si chiedeva ai giudici di disapplicare una legge che nel territorio nazionale aveva pieno ed effettivo potere per un diritto stabilito da un ordinamento extra-nazionale; i giudici ordinari non possono fare ciò secondo loro discrezionalità.
Serviva una legittimazione. Ed essa arrivò nel 9 marzo del 1978, quando la Corte di Giustizia affermò che:
“in forza del principio della preminenza del diritto comunitario […] il giudice nazionale, incaricato di applicare […] le disposizioni del diritto comunitario ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando, all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”.
La sentenza rivoluzionò completamente sia il potere del giudice che la gerarchia delle fonti. Il giudice ora poteva di propria sponte tutelare un diritto del cittadino comunitario garantito dai Trattati o da altre fonti europee senza attendere i macchinosi tempi del legislatore o le decisioni di giudici di grado superiore, come la Cassazione o la Corte Costituzionale. Al cittadino venne donato un potere fondamentale, di aggirare le inottemperanze del legislatore che ha mancato di uniformarsi al diritto comunitario (perché forse altre erano le sue preoccupazioni) e chiedere l’immediata tutela. Un potere contro i ritardi dello Stato.
La gerarchia delle fonti si viene a modificare; non possiamo dire più che essa ha forma piramidale. I principi fondamentali della Costituzione, cioè quelli che vanno dall’1 al 12, non vennero toccati dalla sentenza Simmenthal. I Trattati ben possono invece derogare gli altri articoli (ma solo in melius), ponendosi i Trattati ad un livello intermedio tra la Costituzione ed i suoi principi fondamentali. Non finisce qui: i regolamenti e le direttive ora sono anche più forti della legge, poiché, senza nessun intervento del legislatore nostrano, essi possono derogare la legge, arrivando persino ad abrogarla attraverso il potere giurisdizionale se essa contrasta o rende inapplicabile un principio comunitario.
In conclusione, la sentenza diede ragione alla Simmenthal spa, la quale richiedeva la ripetizione delle spese effettuate per i controlli sanitari imposti dall’Italia. Le merci devono poter circolare liberamente secondo gli artt. 28 e seguenti del TFUE e se uno Stato ha o pone in essere una legge contraria, il giudice ordinario può agire direttamente per sanare il vizio.
Possiamo affermare che, dopo il 1978, l’Italia e gli altri Stati dell’Unione si sono fatti ancora più vicini, lasciando il posto ad un ordinamento che ogni giorno cerca di eliminare le differenze tra gli europei e creare un’unità di fondo per qualcosa di più grande. Uniformità e armonizzazione contro le discriminazioni e i ritardi nazionali.
Fonti
Alfonso Celotto, Dodici lezioni di diritto costituzionale, II Edizione, Editoriale Scientifica, 2015
Sentenza Simmenthal https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61977CJ0106
Simone Online https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=11&id=1309
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
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