Revenge porn: è possibile una coesistenza di diritti?

revenge porn
2.0 Generic (CC BY 2.0) fickr @Marco Verch

Crimine silente e da poco regolato dalle normative nazionali, il revenge porn è una realtà affacciatasi nelle società moderne con l’avvento di internet e social media che costituiscono il canale prioritario per la sua concretizzazione. Parlare di revenge porn, letteralmente pornografia della vendetta, è diventata un’esigenza e una questione sociale su cui ormai non si può più tacere.

La premessa generale da fare è che a livello internazionale ed europeo ancora non esiste una regolamentazione normativa unitaria che sia condivisa in tutti gli Stati, ma l’attività di repressione è demandata ai singoli ordinamenti nazionali. Ad oggi quasi tutti gli Stati si sono dotati di una legislazione interna abbastanza severa e sicuramente cosciente di questo nuovo reato; tuttavia si può notare che l’impianto normativo è, spesso, stato creato come intervento emergenziale a seguito di situazioni violente e drammatiche.

Un reato multiforme

Il revenge porn consiste, ai minimi termini, nella diffusione non consensuale su piattaforme online di video o foto intime e destinate originariamente al proprio partner, pertanto senza alcun fine di pubblicità. L’esecutore materiale è spesso l’ex partner, che agisce per demolire pubblicamente la vittima.

In realtà la situazione è più complessa e multiforme, poiché la definizione generale comprende tre diverse fattispecie: nonconsensual pornography, recorded sexual assault e infine sextortion. Per quanto attiene alla prima categoria, si intende la diffusione non consensuale di pornografia privata, fatta di immagini e di video intimi; la seconda pratica consiste nella diffusione, anche in tempo reale, di immagini o video di violenza sessuale, con il preciso intento di umiliare e scoraggiare la vittima dallo sporgere denuncia; l’ultima modalità prende forma nella minaccia di diffusione di immagini o video privati.

Il filo conduttore che accomuna tutte queste situazioni è la totale assenza di consenso che, a ben guardare, rappresenta il minimo termine di tutte le violenze, soprattutto di quelle sessuali. Si nota poi un altro elemento comune a tutte queste pratiche che riguarda l’esecutore materiale del reato: spesso si tratta di una persona vicina alla vittima, quasi sempre un ex partner, che agisce con lo scopo di annientarla psicologicamente e socialmente, creando intorno a lei un’aurea di isolamento e vergogna, che di solito la conduce poi a un assoggettamento nei confronti dell’esecutore.

L’analisi dell’European Institute for Gender Equality

Per poter inquadrare con maggiore chiarezza la situazione, l’European Instituite for Gender Equality (EIGE) ha precisato i contorni della “violenza da parte di un partner intimo”, definita come “un modello di comportamenti aggressivi e coercitivi, compresi atti fisici, sessuali e psicologici, nonché coercizione economica, che gli adulti o gli adolescenti possono usare contro i loro partner intimi senza il loro consenso”. Le ripercussioni di questa violenza sono immediate e preoccupanti, dal momento che le vittime si sentono isolate e sono molto più reticenti nello sporgere denuncia, anche considerando che solo recentemente si sta diffondendo una normativizzazione in materia.

L’EIGE ha condotto una ricerca nel 2017, al termine della quale ha redatto un report di indagine su questo tipo di violenza. È importante notare che il 90% delle vittime sono donne ma, come giustamente ha sottolineato la ricerca, questo dato non è un assoluto: sono stati registrati dei casi di vittime uomini, sottoposti a questa violenza da parte della loro ex partner.

Ciò premesso, l’EIGE ha specificato che questo tipo di violenza è una figura attigua alla violenza di genere, ma più precisamente è definita come una forma di “violenza virtuale contro le donne e ragazze”, da considerarsi una propaggine della violenza “empirica” dato che sia le loro manifestazioni sia i loro effetti non sono affatto difformi.

Uno dei problemi emersi nello studio di questo tipo di reato sta nel conflitto che secondo alcuni ricercatori si creerebbe con la libertà di espressione.

Le basi normative del diritto alla privacy, oltre a quanto stabilito dai singoli ordinamenti, si rinvengono nell’art. 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dall’ art. 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo. Queste disposizioni stabiliscono rispettivamente che “nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni” e che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”. La chiarezza del dettato normativo soffoca ogni possibile contrasto e antinomia che si potrebbe immaginare tra il diritto di espressione e il diritto alla privacy: quest’ultimo non sopporta alcun tipo di compressione e prevarica sul diritto di libera espressione. È certo, quindi, che in questa situazione particolare il mancato consenso della vittima alla diffusione di materiale intimo e privato non deve e non può conoscere alcun tipo di sacrificio, non potendo invocare la libertà di espressione a rimedio di questo reato.

Breve panoramica degli interventi normativi

Ancora una volta è necessario ricordare che, pur non esistendo una legislazione omogenea, si è assistito a numerosi interventi normativi nei singoli stati. In Europa spiccano in particolare Germania, Francia e Regno Unito. Infatti, a partire dal 2015, in questi Stati si è proceduto con la criminalizzazione degli atti di diffusione non consensuale di materiale privato e le specifiche normative hanno stabilito una pena detentiva non inferiore a due anni, in cumulo con una pena pecuniaria. Negli Stati Uniti invece la legislazione è lasciata ai singoli Stati, ma rappresentano un trend assolutamente positivo, dal momento che ben 39 Stati si sono dotati di una legge specifica di repressione; a sorpresa le Filippine sono state tra i primi Stati a provvedere in materia già nel 2009, prevedendo una pena di base di tre anni di reclusione.

Infine vi è il caso italiano dove, dopo vicende note, si è arrivati all’approvazione unanime dell’emendamento apposito del disegno di legge “Codice rosso”, che introduce e disciplina questo reato e ne prevede la punibilità con la reclusione da uno a sei anni, con specifiche aggravanti dovute alla vicinanza affettiva dell’aggressore nei confronti della vittima, e con pena pecuniaria di ammontare fino a 15mila euro ex art. 612 ter c.p.

È evidente che ci si trova davanti a un tipo di normativa ancora troppo lacunosa ed è necessario che quanto fatto finora sia percepito come un passo iniziale, non come un punto d’arrivo.

Fonti e approfondimenti

Europen Institute for Gender Equality (EIGE) 2017. Cyber violence against women and girls.

European Institute for Gender Equality (EIGE). Definition of revenge porn.

O’Connell, Mary Kate, “Revenge on Revenge Porn: International Approaches to Protecting Privacy Rights”, Human Rights Brief , 02/01/2019.

Fontana, Simone, “Revenge porn, ecco come funziona nel resto del mondo”, Wired, 03/04/2019.

 

 

 

 

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