Dopo la Corte Suprema, il Presidente e la “camera alta” del Congresso, riprendiamo ora il nostro approfondimento a proposito degli organi più importanti del panorama istituzionale degli Stati Uniti d’America, soffermandoci sull’altro ramo del legislativo, indicato dalla Costituzione stessa come “the most numerous Branch of the State Legislature”, ossia la “camera bassa”, che prende il nome di Camera dei Rappresentanti.
Come il Senato, anche la Camera dei Rappresentanti ha sede al Campidoglio di Washington, a partire dal 1807: riunitasi per la prima volta a New York nel 1789, ha poi cambiato sede nel 1790 a Philadelphia, per spostarsi infine verso Washington nel 1800, in una sede differente da quella attuale. E come la “camera alta”, anche la Camera dei Rappresentanti è disciplinata dall’Art.1 della Costituzione statunitense, in particolar modo dalla Sezione 2, divisa in cinque clausole che sanciscono i caratteri di tale organo.
Art.1 Sez 2
Passeremo ora in rassegna le caratteristiche della Camera dei Rappresentanti sancite dall’Art. 1, elencando brevemente i vari elementi presi in considerazione: la clausola 1 si occupa della composizione e dell’elezione dei membri; la clausola 2 si sofferma sulle qualifiche che i rappresentanti devono possedere per poter ambire a tale carica; segue la ripartizione dei rappresentanti e dei tributi alla clausola 3; le clausole 4 e 5 definiscono rispettivamente la procedura da seguire qualora si presenti un posto vacante alla Camera, e la nomina dello Speaker e degli altri funzionari. Inoltre, l’art. 1 garantisce in via esclusiva alla Camera dei Rappresentanti il potere di iniziativa di impeachment.
Clausola 1 e 2
Per quanto riguarda la composizione e l’elezione dei rappresentanti, essa avviene ogni due anni attraverso l’elezione diretta da parte dei cittadini dei diversi Stati. Dal momento che la Camera rappresenta il ramo del Congresso più vicino al popolo, la Costituzione ha posto un numero molto ridotto di limiti per poter rivestire l’incarico di suo rappresentante. Infatti, per essere idonei a candidarsi basta soddisfare tre semplici requisiti: avere almeno 25 anni, essere cittadini americani da non meno di 7 anni ed essere cittadini dello Stato in cui si viene eletti. I rappresentanti, per legge, sono eletti in collegi uninominale, stabiliti non a livello federale, ma statale.
Ad oggi, la Camera dei Rappresentanti conta 435 membri, e la maggioranza è composta da 236 repubblicani. L’Art. 6 della Costituzione alla clausola 3 stabilisce che tutti i membri del Congresso devono prestare giuramento nei confronti della Costituzione, prima di dare avvio al proprio incarico. Da menzionare anche la presenza all’interno della Camera di sei delegati, privi di diritto di voto, che rappresentano Porto Rico, i territori delle Samoa Americane, il Distretto di Columbia, ed i territori di Guam, delle Marianne Settentrionali e delle Isole Vergini Americane. Poiché non godono del diritto di voto, questi delegati non possono essere considerati rappresentanti della “camera bassa” a pieno titolo, ma svolgono comunque compiti importanti, partecipando ad altre funzioni del corpo istituzionale. La durata del loro incarico coincide con quella degli altri 435 rappresentanti, ad eccezione del delegato di Porto Rico che rimane in servizio per quattro anni.
Clausola 3
In questa clausola emerge una caratteristica importante nel differenziare la “camera bassa” da quella “alta”, ossia il fatto che la popolazione in questo ramo del Congresso rappresenta l’elemento decisivo per la ripartizione del numero dei rappresentanti per ogni Stato (mentre il Senato è composto da due senatori per ogni Stato). Ogni 10 anni viene condotto un censimento per stabilire il numero di membri della Camera per ogni Stato, che in ogni caso deve avere almeno un rappresentante.
Clausola 4 e 5
Come stabilito alla clausola 4, qualora si presenti il caso di uno o più posti vacanti, l’autorità dello Stato o degli Stati interessati dovrà procedere a colmare il vuoto organizzando delle nuove elezioni.
La clausola 5, invece, introduce la figura del presidente della Camera, detto Speaker, che riveste il ruolo più significativo dell’intera “camera bassa”. Infatti, nella linea di successione presidenziale lo Speaker si trova al secondo posto, subito dopo al Vice-Presidente degli Stati Uniti, ma prima del presidente pro tempore del Senato. Esso viene scelto tra i membri del partito di maggioranza, ed ha il compito di presiedere le sedute della Camera, nominare i membri delle commissioni e decidere sugli importanti lavori dell’assemblea. Dall’ottobre 2015, il volto dello Speaker è quello di Paul Ryan, giovane conservatore del Wisconsin che (non avendo mai nascosto la propria posizione critica verso l’attuale Presidente Trump) nell’aprile di quest’anno ha dichiarato di non aver intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni parlamentari, rimanendo in carica quindi solo fino alla fine del proprio mandato a gennaio 2019.
I poteri della Camera dei Rappresentanti
Insieme al Senato, la Camera detiene il potere legislativo. Il procedimento legislativo infatti richiede un’importante collaborazione tra i due rami del Congresso: ciascuna proposta potrà diventare legge solo quando entrambe le camere l’avranno approvata, perché d’accordo fin dalla proposta iniziale o come frutto di un compromesso.
Non bisogna dimenticare che il principio fondamentale alla base della democrazia americana è il cosiddetto “checks and balances”, un sistema di pesi e contrappesi all’interno del quale ad ogni potere corrisponde un “contropotere”, per evitare il rischio di corruzione o tirannia. Questo principio è tenuto sempre presente durante il lavoro delle due camere del Congresso, in particolare nel caso del procedimento di impeachment.
Accanto all’ordinario potere legislativo, la Costituzione affida alla “camera bassa” alcuni poteri esclusivi. Come ad esempio, la possibilità di proporre leggi tributarie, prerogativa esclusiva della Camera dei Rappresentanti. Oppure, il diritto a prendere l’iniziativa per il procedimento d’impeachment (Art. 1, sez. 2, clausola 5). Proprio in relazione a questa procedura, è interessante notare il rapporto collaborativo e di bilanciamento dei poteri che sussiste tra le due camere: infatti, se alla Camera dei Rappresentanti spetta il potere esclusivo di mettere sotto accusa un funzionario governativo, solo il Senato può portare a termine questo processo, pronunciando un giudizio.
L’organizzazione interna
Un elemento caratteristico della Camera è quello di essere organizzata secondo un sistema di commissioni, grazie al quale i rappresentanti vengono suddivisi in gruppi specializzati per occuparsi di materie diverse. Seppur con le dovute differenze, è un’organizzazione interna che ritroviamo anche al Senato.
Ogni commissione è presieduta da un membro del partito di maggioranza, e vige la regola che ogni deputato non possa far parte di più di due commissioni contemporaneamente. Ad oggi, si contato circa 20 commissioni permanenti competenti per materia, a loro volta suddivise in numerose sottocommissioni. Le commissioni più importanti sono le “Appropriations”, “Ways and Means” e “Rules “. Le commissioni permanenti, per natura, lavorano in maniera indipendente dalle sedute del Congresso, e svolgono diversi compiti, tra cui quello di analizzare le proposte di legge ed altre questioni di rilievo, oltre a fare raccomandazioni all’altra camera.
Infine, esistono anche le commissioni speciali, che vengono di solito istituite per perseguire scopi specifici, per una durata limitata di tempo.
Fonti e Approfondimenti
- Costituzione degli Stati Uniti d’America, versione originale: https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf
- Costituzione degli Stati Uniti d’America, versione italiana: http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti%201787.htm
- https://www.house.gov/
- http://history.house.gov/Institution/Origins-Development/Constitutional-Qualifications/
- https://www.britannica.com/topic/House-of-Representatives-United-States-government