Il Senato degli Stati Uniti d’America

Il Senato degli Stati Uniti costituisce uno dei due rami del Congresso, insieme alla Camera dei Rappresentanti, con sede a Washington. La sua organizzazione e poteri sono stati delineati nella Costituzione, principalmente all’Art.1, e sono frutto di lunghi negoziati e compromessi raggiunti nel corso della Convenzione di Filadelfia tra i rappresentanti dei 13 Stati che ne fecero parte. Si scelse, allora, di adottare una struttura bicamerale, con una camera che rappresentasse gli Stati e l’altra il Popolo, di modo che potessero controllarsi a vicenda. 

Andiamo ora ad analizzare cosa prevede la Costituzione statunitense circa la composizione ed i poteri del Senato, ricordando sin da subito come la redazione degli articoli sia stata influenzata e mossa dai diversi precedenti sia in ambito britannico che relativi alle costituzioni dei diversi Stati membri della Convenzione.

LA COMPOSIZIONE

All’Art. 1, Sez. 3, troviamo delineati i tratti essenziali della struttura e della composizione del Senato:


1. The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, chosen by the Legislature thereof, for six Years; and each Senator shall have one Vote.


Viene qui proclamato il principio di due senatori per Stato, raggiunto grazie a quello che viene ricordato come il Great Compromise (o Connecticut Compromise) tra i rappresentati dei grandi Stati e di quelli più piccoli. I primi sostenevano, infatti, la necessità di seguire il principio nazionale, garantendo una rappresentanza proporzionale all’interno del Senato, mentre i secondi erano fautori del principio federale, supportando la necessità di un’eguale rappresentanza tra gli Stati. Il compromesso venne quindi raggiunto nel luglio del 1787, con l’inclusione all’interno della Costituzione degli articoli che stabilivano rispettivamente una rappresentanza di tipo proporzionale per la Camera dei Rappresentanti, ed il principio di eguale rappresentanza per ogni Stato per il Senato.

A questo compromesso è andato poi ad aggiungersene un altro, relativo al numero dei senatori che avrebbero dovuto rappresentare ogni Stato. La Convenzione alla fine si accordò sul numero di due: un solo rappresentante sarebbe stato insufficiente nel caso impedimenti improvvisi avessero ostacolato i singoli senatori a prendere parte ai lavori, mentre un numero superiore a due avrebbe causato un’alterazione del carattere che si voleva garantire a questo corpo, oltre che alla sua capacità di controllo sull’altra camera.

Ad oggi, il Senato è composto da 100 senatori, una membership molto ristretta che influisce significativamente sul modo in cui questo organo conduce i lavori. La scelta della Convenzione di Filadelfia, infatti, ha fatto sì che un numero relativamente esiguo di senatori dovesse rappresentare (in particolare negli Stati più grandi) un’ampia varietà di interessi e pressioni. Consci di questo problema, i redattori della Costituzione cercarono di controbilanciare la posizione di questi senatori, assegnando loro un mandato molto più lungo rispetto ai rappresentanti della Camera: nonostante alcuni temessero una sorta di “tirannia dell’aristocrazia”, si decise di stabilire un termine di mandato di 6 anni. Un termine così dilatato, ad oggi, permette una maggiore indipendenza dall’opinione pubblica da parte dei singoli senatori, garantendo loro di svolgere con più coscienza l’importante incarico che sono chiamati a ricoprire.


2. Immediately after they shall be assembled in Consequence of the first Election, they shall be divided as equally as may be into three Classes […]


La clausola 2 va a stabilire un’altra caratteristica fondamentale del Senato statunitense, che contribuisce a renderlo un sistema unico nel suo genere. Utilizzando i precedenti del Delaware e della Pennsylvania si decise, infatti, di istituire un sistema di 3 classi. Ciò venne fatto per garantire al Senato una sorta di continuità permanente, evitando ogni sorta di brusco stacco e mantenendo così intatta la sua prerogativa, che consiste nel controllo della democraticità del Paese. Grazie a questo sistema 1/3 dei membri del Senato viene rieletto ogni due anni. Come regola iniziale, inoltre, la Convenzione stabilì che la prima classe di senatori venisse rieletta dopo 2 anni, la seconda dopo 4 e la terza dopo 6: solo da quel punto in poi si sarebbe dato a tutte e tre le classi il termine di mandato di 6 anni.

E’ importante sottolineare un aspetto essenziale relativo alle prime due clausole, ossia quello inerente le elezioni dei senatori: concepite come indirette (i rappresentanti inizialmente venivano eletti dai parlamenti degli Stati), con l’emendamento XVII del 1913 sull’elezione popolare dei senatori si passò ad un sistema diretto, andando così a modificare parte sia della prima che della seconda clausola. In particolare:


1. […] The electors in each State shall have the qualifications requisite for electors of the most numerous branch of the State legislatures.


E’ importante, inoltre, menzionare la clausola 1 dell’Art.1, Sezione 4, in cui si sottolinea come le elezioni siano soggette alle decisioni dei singoli stati.


1. The Times, Places and Manner of holding Elections for Senators and Representatives, shall be prescribed in each State by the Legislature thereof; but the Congress may at any time by Law make or alter such Regulations, except as to the Places of chusing Senators.


Chiunque può essere eletto senatore? La risposta a questa domanda si trova nella clausola 3, dove sono presenti i criteri di eleggibilità. 


3. No Person shall be a Senator who shall not have attained to the Age of thirty Years, and been nine Years a Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of that State for which he shall be chosen.


Come si può facilmente dedurre, i criteri di eleggibilità del Senato sono alquanto rigidi: essi infatti riflettono la volontà dei membri della Convenzione di Filadelfia di garantire che a ricoprire la carica ci siano persone con più esperienza rispetto ai rappresentanti della “camera bassa”, più formate e più sagge, in quanto ai senatori spettano spesso i compiti più gravosi. I tre criteri che devono essere rispettati sono, quindi, quello dell’età, quello della cittadinanza (frutto di un compromesso tra chi credeva che ci volesse più o meno tempo per interiorizzare le norme e i valori della società americana) e quello della “inhabitancy”. Quest’ultimo non si riferisce alla  residenza (residency), poiché l’utilizzo di questo termine avrebbe escluso tutti coloro che si allontanano occasionalmente da un determinato Stato per lavoro o per motivi personali.


4. The Vice President of the United States shall be President of the Senate, but shall have no Vote, unless they be equally divided.


Alla clausola 4 viene invece stabilito che la carica di presidente del Senato spetta al Vice-Presidente degli Stati Uniti, utilizzando il precedente della costituzione dello Stato di New York. Allo stesso tempo, la clausola stabilisce come il Vice-Presidente non sia considerato un membro del Senato e non abbia quindi un vero e proprio potere di voto, ma solo il potere di votare qualora si presenti un’impasse ed il Senato si ritrovi impossibilitato a raggiungere un compromesso.

Sempre per quanto riguarda la composizione e la struttura del Senato, è necessario assolutamente menzionare l’importanza delle commissioni, competenti per ciascuna materia: attualmente se ne contano 16, a cui si aggiungono 4 speciali e 4 congiunte.  Questi organi hanno il potere di condurre interrogatori e indagini, redigere proposte di legge e risoluzioni, proporre emendamenti, e controllare l’esecutivo. Essendo considerate come “agenti” del Senato, le commissioni devono seguire le stesse regole della “camera alta”, e vi è la possibilità di istituire un numero illimitato di sottocommissioni. Ogni senatore deve sottostare a regole prefissate per partecipare ai lavori, in particolare rispetto al numero massimo di commissioni a cui può aderire.

I lavori all’interno del Senato e delle commissioni sono influenzati da tre peculiarità. La prima riguarda il fatto che vi è un generale diritto al dibattito (senza limiti di tempo) ed alla proposta di emendamenti: queste due libertà hanno prodotto il grave problema dell’ostruzionismo (filibusters) all’interno del Senato, per cui alcune proposte possono rimanere bloccate in discussione per mesi, senza che si riesca ad uscire dall’impasse. La seconda peculiarità, rimasta presente ufficialmente fino al 1920, riguardava l’assenza dei capi-gruppo dei partiti all’interno del Senato. Infine, l’ultima peculiarità è che i lavori, sia di tipo legislativo che esecutivo, vengono condotti seguendo la regola del consenso unanime di tipo semplice o complesso.

Inoltre, per svolgere i lavori al Senato deve essere presente un quorum, corrispondente alla maggioranza dei suoi membri, come previsto nell’Art.1, Sezione 5, Clausola 1.

I POTERI

Passiamo ora ad analizzare brevemente i poteri del Senato. Esso, in primis, condivide con la Camera dei Rappresentanti il potere di controllo sull’esecutivo ed il potere legislativo (Art.1, sez.1):


All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.


La “camera alta” del Congresso presenta, inoltre, una serie di “Advice and Consent Priviledges”, ossia poteri esclusivi (Art.2, sez. 2, clausola 2), relativi al fatto che il Presidente necessita del consenso del Senato per concludere trattati internazionali e nominare ufficiali, giudici,  e funzionari:


2. He shall have Power, by and with the Advice and Consent of the Senate, to make Treaties, provided two thirds of the Senators present concur; and he shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but the Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments.


A questi si aggiunge un ultimo potere, relativo all’Impeachment, ossia la rimozione di diverse cariche ufficiali e dello Stato (Art.2, sez. 4). Questa prerogativa del Senato venne stabilita dai padri costituenti per far sì che gli ufficiali nazionali fossero ritenuti responsabili delle loro azioni, prendendo ancora una volta ad esempio il precedente britannico e quello delle costituzioni degli Stati membri. La Camera dei Rappresentanti ha il potere di mettere sotto accusa un funzionario governativo, ma solo il Senato ha il potere di condurre a termine il processo di impeachment. Questo potere si ritrova disciplinato nella Sezione 3, Art. 1. della Costituzione: la clausola 6, in particolare, è stata aggiunta dalla Commissione degli Undici (formata dai membri di ogni Stato presente), che prese questa decisione conscia del fatto che non ci fosse nessun altro corpo così degno e indipendente da svolgere questo compito.


6. The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present. —> 
7. Judgment in Cases of impeachment shall not extend further than to removal from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law.


Bisogna, infine, brevemente citare i poteri interni:

All’Art. 1, sez. 5:


5. The Senate shall chuse their other Officers, and also a President pro tempore, in the Absence of the Vice President, or when he shall exercise the Office of President of the United States.


Tra tutte le clausole dell’Articolo 1, questa è sempre stata la meno dibattuta, in quanto molto consolidata nella prassi statunitense.

Gli altri poteri del Senato vengono, invece, disciplinati nella stessa Sez. e consistono nel potere di punire i propri membri ed espellerli, a maggioranza di 2/3; nel potere di censura, che si espleta non nella rimozione dei senatori dall’ufficio ma in un’asserzione formale di disapprovazione; e nel potere di giudicare l’“elections, returns, and qualifications of its own members”, per cui il Senato ha sviluppato delle procedure ad hoc.

FONTI E APPROFONDIMENTI

https://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Constitution_Senate.htm

https://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Constitution_Senate.htm

https://www.senate.gov/reference/reference_index_subjects/Rules_and_Procedure_vrd.htm

https://www.gpo.gov/fdsys/browse/collection.action?collectionCode=SMAN

https://www.rules.senate.gov

https://www.rules.senate.gov/rules-of-the-senate

https://www.britannica.com/topic/Senate-United-States-government

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