L’impeachment: in cosa consiste e come viene applicato

É di pochi giorni fa la notizia riguardante la presidentessa della Corea del Sud, Park Geun-Hye, rimossa dal suo incarico dopo il voto parlamentare sull’impeachment, dovuto ad uno scandalo di corruzione incentrato su comportamenti illeciti di una persona molto vicina a lei, Choi Soon-Sil, ad oggi in carcere con accuse di estorsione, appropriazioni indebite e interferenze con l’attività di governo. E’ la prima volta che in Corea un presidente non porta a termine il suo mandato.

Ma in cosa consiste l’istituto dell’Impeachment e come viene utilizzato nei vari ordinamenti?

L’impeachment, o messa in stato di accusa di un pubblico ufficiale o membro del governo, è uno degli istituti giuridici della giustizia politica, ossia un istituto con cui l’assemblea parlamentare svolge una funzione di tipo giurisdizionale.
Nato durante il Medioevo in Inghilterra per condannare gli abusi di ministri e funzionari, successivamente alla crisi costituzionale del 1376, anno in cui il Parlamento rivendicò il diritto di giudicare i ministri del Re colpevoli di gravi reati sottraendolo al Consiglio privato della Corona, si è poi diffuso in altri ordinamenti nel mondo quali Stati Uniti, Italia, Brasile e Paraguay.
In Gran Bretagna il procedimento era avviato dalla Camera dei Comuni e poi il giudizio veniva dato da quella dei Lord. Divenne fondamentale durante la seconda metà del XVII secolo poiché, data l’esistenza del principio dell’irresponsabilità del Monarca, questo istituto divenne l’unico modo con cui far valere la responsabilità dei ministri nei confronti del Parlamento e, per questo, venne riconosciuto formalmente nel 1700 con l’Act of Settlement. Cadde poi in desuetudine a causa dell’uso sempre più frequente della fiducia parlamentare e finì per non essere più applicato dal XIX secolo.
Gli ultimi due procedimenti in Gran Bretagna sono avvenuti infatti nel 1788 e nel 1805.
Venne quindi recepito nella Costituzione statunitense attraverso l’accentuazione del carattere politico nella Costituzione del 1787. Venne previsto il suo uso per allontanare dalla carica il condannato ma mantenendo la possibilità di sottoporlo ad un procedimento penale successivo e condannarlo. Alexander Hamilton spiegò nel Federalist 65, mettendo in evidenza il carattere strettamente politico dell’istituto, che l’impeachment riguardava la cattiva condotta degli uomini pubblici, o in altre parole l’abuso o violazione della fiducia pubblica.
L’istituto è ancora oggi in funzione, come vedremo successivamente, per le massime cariche e determina sanzioni di natura politica come la rimozione dalla carica o l’interdizione dai pubblici uffici. Nella storia di questo paese vi è stato un solo caso di impeachment contro un giudice della Corte Suprema, non portato però a compimento, mentre ci sono stati svariati casi contro presidenti tra cui Johnson rimosso nel 1868, Clinton, che non venne condannato perché non si raggiunse la maggioranza dei 2/3 al Senato e Nixon, che però si dimise prima del possibile processo.
In Italia invece viene previsto dalla Costituzione il fatto che il Presidente possa essere messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per alto tradimento o attentato alla Costituzione attraverso il voto di una maggioranza più ampia, ovvero i due terzi dell’assemblea (per le prime tre votazioni; poi, dal quarto scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta).
Si è provato ad avviare tale procedura nel 1990 nei confronti di Cossiga ma il Parlamento la respinse, così come avvenne anche nel caso di Giorgio Napolitano nel 2014.

Impeachment in Italia

Articolo 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. 

In Italia, come in precedenza abbiamo avuto modo di vedere, il procedimento di impeachment si basa sull’articolo 90 della Costituzione e la procedura si svolge sostanzialmente in due fasi.
Di queste, la prima si svolge davanti al Parlamento in seduta comune, dopo aver ricevuto la relazione del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, comitato bicamerale costituito da membri delle giunte per autorizzazioni della Camera e del Senato. Quest’ultimo inizia i procedimenti a seguito di indagini, quali rapporti o denunce, trasmessi dalla Presidenza della Camera, che possono essere di parlamentari o cittadini italiani. Dopo aver valutato il materiale l’accusa può essere ritenuta infondata o può essere presentata una relazione al parlamento. Nel primo caso, entro dieci giorni dalla comunicazione a Camera e Senato, 1/4 dei componenti in seduta comune può chiedere la relazione del comitato che va presentata entro un mese. Nel secondo caso invece il Parlamento procede alla votazione che deve essere decisa a maggioranza assoluta dei membri. La seconda fase avviene invece di fronte alla Corte Costituzionale, integrata da sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini che hanno i requisiti per l’eleggibilità a senatore (art 134), a cui si aggiungono i cosiddetti ‘Commissari d’accusa’ eletti dal Parlamento, tra i propri membri, per sostenere le accuse a carico del Presidente della Repubblica. Verrà, quindi, dopo il processo, emessa una sentenza inappellabile.
Nella storia italiana l’unico precedente di notevole importanza è quello del presidente Cossiga, respinto però dal Parlamento. La prima “minaccia” di impeachment si ebbe invece nel 1978, con il presidente Leone, che si dimise preventivamente. Venne poi minacciato Scalfaro nel 1995 ma la procedura non iniziò mai. Infine vi è stato il presidente Napolitano nel 2014, anche in questo caso respinto.

 

Impeachment negli Stati Uniti

Il procedimento americano relativo all’impeachment è un rimedio fornito dalla Costituzione che prevede un meccanismo legislativo per investigare e provare la cattiva condotta da parte del Presidente, Vicepresidente e Ufficiali Civili degli Stati Uniti.

Nella storia , dall’introduzione nella Costituzione di tale istituto, sono stati intrapresi più di 60 procedimenti ma, tra questi, solo alcuni sono scaturiti in un vero e proprio processo per impeachment e solamente otto giudici federali sono stati ritenuti colpevoli e rimossi dal proprio ufficio. Sono stati accusati attraverso questo istituto circa 15 giudici federali, due presidenti, un segretario di gabinetto e un senatore.

Le basi dell’impeachment possono essere ritrovate nei seguenti articoli costituzionali:

Articolo I Sez.2/3
2.The House of Representatives shall choose their speaker and other officers; and shall have the sole power of impeachment.
3. The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments.  When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation.  When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside:  And no Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present. Judgment in Cases of Impeachments shall not extend further than to removal from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust, or Profit under the United States, but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment, and Punishmnet, according to Law.
Articolo II Sez. 4
The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.
Articolo III, Sez. 2
The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury.

Per quanto attiene il procedimento esso consiste in due fasi. In primis vi è una accusa formale della Camera dei rappresentanti e, quindi, un processo e un giudizio dal Senato.
La Camera ha il potere di iniziare il procedimento nell’ambito delle sue responsabilità per cui ogni membro può introdurre una risoluzione di impeachment come un “bill” ordinario o la stessa Camera può iniziare un procedimento passando una risoluzione che autorizza un’indagine. A questo punto il compito spetta alla “Committee on the Judiciary” che ha la giurisdizione su tale istituto e che è incaricata di investigare sulle accuse e compilare un Draft di articoli che verranno passare alla Camera, dove ci sarà la votazione.
L’impeachment richiede che ci sia una votazione a favore da parte della maggioranza semplice della Camera, che designa inoltre dei membri che agiranno come procuratori al Senato. A questo punto inizia il vero e proprio processo che deve portare alla convinzione di colpa dell’imputato e che avviene all’interno del Senato. Esso siede come una vera e propria giuria e c’è bisogno di una super-maggioranza a favore di ogni singolo articolo presentato per l’impeachment, consistente nei 2/3 dei senatori, affinchè l’imputato sia considerato colpevole. Questa decisione non viene riesaminata dalla Corte Suprema, essendo finale e senza possibilità di appello. Nel corso dei procedimenti il Senato viene di solito presieduto dal vice presidente, tranne nel caso in cui si stia trattando del Presidente, il cui processo viene presieduto dal Capo della Corte Suprema, in quanto il vice presidente non viene, in tal caso, considerato quale parte neutrale.
Attraverso tale istituto si attua la rimozione del condannato dal proprio ufficio e la conseguente impossibilità di ricoprire una futura carica pubblica (che viene votata a parte, da una maggioranza semplice del Senato). Per quanto attiene il processo riguardante i crimini commessi durante il proprio ufficio, vengono tutti lasciati alla decisione delle corti civili, in quanto l’istituto è stato pensato nel paese per tutelare l’interesse pubblico e non  per punire la persona accusata. La Costituzione infine non permette al Presidente di estendere la clemenza a qualcuno per poter evitare l’impeachment.

Analizziamo, infine, l’articolo II sez. 4 della Costituzione riguardante chi può essere messo in stato di accusa e per quali colpe. In particolare bisogna notare come, mentre per quanto riguarda il Presidente (Caso Nixon e Clinton) e il Vicepresidente non ci siano problemi, sia più difficile l’interpretazione riguardante i “Civil Officiers”. Quest’ultima categoria non viene infatti definita nella Costituzione ed è stata spesso usata nei confronti di chi fosse impiegato a livello di gabinetto. L’interpretazione comune è che il termine possa riguardare tutti coloro che agiscono in un ufficio in cui vi sia la fiducia pubblica. Viene quindi, di conseguenza, automatico affermare che i cittadini privati non possono essere soggetti a tale istituto.
Il secondo ed ultimo punto da analizzare riguarda i “crimini” su cui si può basare l’accusa. Lo stesso articolo parla di “tradimento, corruzione (abuso di ufficio), e altri crimini gravi o minori”. Anche per quanto attiene a questi termini manca una vera e propria definizione costituzionale che possa inquadrarli ed evitare un’interpretazione eccessivamente ristretta o estesa. A tal fine vengono usati i precedenti come guida per comprendere cosa possa essere considerato come sufficiente per proseguire con un’accusa di impeachment.
A parte i veri e propri crimini si parla quindi di cattiva condotta ed abuso di ufficio, tra queste si possono trovare condotte personali riguardanti ad esempio l’evasione fiscale o la bancarotta. C’è inoltre chi afferma che gli standard debbano variare a seconda che si stia accusando un presidente o un membro dell’esecutivo, rispetto ai giudici.

Per come abbiamo analizzato quindi, soprattutto negli Stati Uniti, il processo di impeachment è molto complesso e viene lasciato completamente nella mani dei corpi legislativi, i quali hanno pieno potere sul procedimento e sulle regole per gestirlo.

Fonti e Approfondimenti:

A Short History of Impeachment, High crimes and misdemeanors by Borgna Brunner

http://history.house.gov/Institution/Origins-Development/Impeachment/

Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure, and Practice, by Elizabeth B. Bazan

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed65.asp

http://www.historyplace.com/unitedstates/impeachments/

 

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