Il 15 marzo scorso in Nuova Zelanda è stata sconvolta da due attentati a due diverse moschee nella città di Christchurch, nell’Isola del sud. L’attentato, definito come “un atto di violenza senza precedenti” dal primo ministro Jacinda Ardern, è stato ideato, consumato e rivendicato da un suprematista neozelandese, che ha dichiarato apertamente di averlo fatto in nome di ideali nazionalisti e contro l’immigrazione di massa.
Oltre ad aver destato l’attenzione sul cosiddetto “sleepwalking racism” degli Stati civili, si è imposta all’attenzione del governo la necessaria modifica della legge sulle armi.
Per tale motivo, immediatamente dopo la strage, il primo ministro Ardern, esponente della fazione di centro-sinistra del partito laburista, ha tenuto un discorso pubblico insieme al ministro degli Interni Stuart Nash e ha annunciato la messa al bando del tipo di armi utilizzato nell’attentato, non avendo paura di sottolineare l’inadeguatezza della normativa in vigore. Obiettivo di questa produzione normativa è assicurare la sicurezza dei cittadini e ribadire che nessuno deve sentirsi in pericolo nel proprio Paese.
Evoluzione normativa e Arms Act
La legislazione in materia ha origine già nei primi anni del ‘900 quando, temendo che una liberalizzazione del commercio delle armi potesse far intraprendere ai Maori una guerra civile contro i colonizzatori, fu emanato un primo Act di regolamentazione. In realtà il possesso di un’ arma non costituiva un diritto e non si avvertì l’esigenza di regole stringenti. Però, con il diffondersi di ideali socialisti, si iniziarono a temere possibili agitazioni sociali e questo portò la classe politica a pensare più attentamente alla necessità di una legge mirata alla regolazione delle armi.
Arrivò così il primo testo normativo, il cosiddetto “Arms Act” del 1920. Questo introdusse, sebbene soltanto sulla carta, l’obbligo di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti per poter possedere un’arma e proibì la detenzione di pistole automatiche, stabilendo inoltre che gli altri tipi di pistole fossero utilizzati solo per “scopi adeguati e proporzionati”.
Si deve attendere il 1983 per arrivare all’attuale assetto normativo, introdotto grazie a un nuovo Arms Act, dopo che l’aumento della detenzione irregolare e di violenze aveva violentemente presentato il costo di una scialba gestione della materia.
È interessante notare il ruolo della polizia, fondamentale sia nell’attività di controllo, sia nell’attività di promozione della riforma legislativa. A questa è demandato infatti non solo il controllo primario delle richieste e il rilascio delle licenze, ma anche il controllo periodico sulla permanenza dei requisiti richiesti dalla legge.
La novità dell’Act del 1983 fu sostanzialmente quella di aver introdotto dei criteria soggettivi, alla cui sussistenza era subordinata la concessione della licenza: partendo dal presupposto che chiunque avrebbe potuto fare richiesta per ottenere la licenza di armi di qualsiasi tipo (abbattendo quindi quella proibizione previgente), era altresì richiesto un iter di verifica e di giustificazione della domanda, del tutto gestito dalla polizia.
Le modifiche del 1992
In realtà questo Act era superficiale, poiché le condizioni indicate per poter accedere al possesso delle armi non erano così vincolanti. A partire dal 1992, dopo l’attentato del 1990, fu emanato un corpus di emendamenti all’Arms Act, che introdusse una restrizione significativa alla possibilità di possedere armi e comportò un aggravamento dell’iter per la licenza. In particolare vennero ampliate le categorie di armi “ristrette”, ossia quella tipologia di armi che per la loro potenziale pericolosità dovevano essere sottoposte ad un controllo più penetrante; venne introdotta una durata di 10 anni alla validità della licenza, mentre nell’Act del 1983 era perenne. Una novità interessante fu la possibilità di revocare la licenza, se il soggetto avesse commesso determinati reati, in particolare di violenza domestica.
Le modifiche del 1992 vietarono poi le armi utilizzate dagli attentatori, le MSSA (Military Style Semi Automatics) e stabilirono la registrazione obbligatoria di pistole e altre armi specifiche.
Negli anni successivi ci furono altre situazioni drammatiche che vennero sempre affrontate con il medesimo schema: si produceva una “normativa emergenziale” per rispondere alle immediate esigenze di sicurezza senza però arrivare a una revisione del testo legislativo.
Di questo atteggiamento è un esempio la mancata riforma del 1999, seguita al cosiddetto “Throp Report”. Il report di revisione fu caldamente richiesto dal governo e introduceva massime di sicurezza e novità legislative importantissime, che nonostante la loro portata innovativa si sono scontrate con una fiera opposizione del Parlamento.
Il report, ad esempio, riportava l’attenzione sulla necessità della registrazione di tutti i tipi di armi – e non solo quelle più pericolose –, prevedeva l’introduzione di un numero limitato di armi che si potevano possedere a persona e soprattutto introduceva nuove fattispecie di revoca della licenza. Infatti stabiliva che, in caso di perdita dei criteri soggettivi richiesti, si dovesse procedere con l’immediata revoca. Allo stesso modo prevedeva che chi fosse stato dichiarato abusatore di droghe o alcol dovesse subire la sospensione della licenza e che psicologi e psichiatri potessero, ma solo volontariamente, informare le autorità sui rischi legati a malattie mentali di persone autorizzate ad avere un’arma.
Questa serie di emendamenti fu però ostacolata ed entrò in vigore nel 2012 grazie all’intervento della Corte Suprema, che riconobbe il ruolo cardine della polizia nell’attività di modifica dell’Arms Act e stabilì che esse stessa dovesse procedere alla classificazione delle armi.
Si può affermare che quindi il corpus normativo globale è un lavoro di cesello, che ha peraltro messo in moto poteri e organi ben diversi tra loro.
I punti chiave della normativa, su cui poi si è trovato ad incidere l’order del 2019, riguardano essenzialmente il modo di ottenere la licenza e il suo iter. Per poter ottenere il porto d’armi era necessario sottoporsi ad alcuni test, che rivelavano il grado di conoscenza della materia dal punto di vista pratico e legale. In caso di esito positivo si era dichiarati “persona appropriata ed adeguata” e veniva concessa la licenza. La polizia procedeva poi con colloqui con le persone vicine al richiedente, per assicurarsi che l’ambiente sociale fosse pacifico e sicuro e disponeva controlli periodici. Era ovviamente prevista la possibilità di revocare la licenza qualora il soggetto si fosse dimostrato un pericolo per sé o per gli altri.
“Order ad interim” e nuove disposizioni
Su questo testo, più volte rimaneggiato, si è trovato a operare il Parlamento a seguito dell’ultimo attentato. In modo pressoché unanime – su 120 legislatori solo uno ha espresso voto contrario – il Parlamento ha varato la nuova legge che modifica e abroga parti sostanziali dell’Arms Act del 1983, ed è ufficialmente entrata in vigore giovedì 11 aprile, dopo l’approvazione finale del Governatore generale della Nuova Zelanda, portavoce della Regina Elisabetta II.
Data la gravità dell’evento, il governo ha disposto una legislazione ad interim, vigente fino al momento dell’entrata in vigore della nuova legge. Nel discorso tenuto il 16 marzo, il primo ministro ha specificato che la messa al bando delle armi avrebbe avuto effetto immediato, volendo evitare che chiunque approfittasse del momento di vuoto legislativo per poter acquistare le armi in esame e ha sottolineato che ogni eventuale acquisto avrebbe dovuto essere specificatamente autorizzato dalla polizia.
Ciò che ha caratterizzato questo intervento si distingue sotto molti punti di vista: la velocità con la quale si è intervenuti, la compattezza del corpo politico, la considerazione delle opinioni dei cittadini – che per il 60% si sono espressi in maniera favorevole al bando – e soprattutto l’intento sistematico che sostiene l’intero intervento.
Peraltro il governo ha fatto grande affidamento sulla collaborazione dei cittadini e ha previsto un sistema di buy-back per chiunque volontariamente restituisca le armi in suo possesso alle autorità, assicurando un congruo periodo di tempo che consenta a tutti di mettersi in regola con le nuove disposizioni. È stato inoltre annunciato che verranno effettuati stringenti controlli periodici e che soprattutto sarà limitata la possibilità di richiedere le licenze.
A oggi quindi risultano essere proibite tutte le armi simili a quelle utilizzate nell’attentato (legali, ma che erano state potenziale dall’utilizzo di caricatori acquistati illegalmente) e quindi nello specifico MSSA, fucili automatici, caricatori o qualsiasi strumento che possa incrementare la portata e la potenza di armi ancora permesse. Sono ancora lecite peraltro le pistole semi automatiche, fucili a calibro 22 con caricatori con meno di 10 colpi, fucili e pistole con caricatori con meno di 5 colpi.
Da ultimo sono state introdotte consistenti modifiche alle sanzioni in caso di violazioni delle nuove disposizioni. Alla luce del nuovo art. 50 dell’Arms Act, chiunque sia privo della necessaria e obbligatoria autorizzazione e detenga un’arma inclusa nel bando è passibile di una pena detentiva non superiore a tre anni e/o di una sanzione pecuniaria fino a quattromila dollari.
Ciò che è evidente, questa volta in maniera molto più chiara del passato, è la presa di coscienza di una necessaria revisione globale della legislazione in materia, che non sia pertanto basata su interventi puntuali ed emergenziali.
Certo è che il momento in cui questa modifica così importante dell’Arms Act è dovuta alla tragedia, ma il primo ministro ha ammesso che: “ […] le armi disponibili in Nuova Zelanda sono solo parte del problema e continuano ad esistere lacune legislative in materia. Lunedì (il 25 marzo, NdR), il Cabinet riceverà e considererà ulteriori modifiche concernenti le leggi in materia di armi. Queste proposte saranno sottoposte ad ampia attenzione, ma posso assicurare che tutto questo è solo l’inizio del lavoro che c’è da fare”.
Fonti e approfondimenti
“Arms Act 1983”, http://www.legislation.govt.nz/act/public/1983/0044/latest/whole.html#DLM72622
“Arms (Prohibited Firearms, Magazines, and Parts) Amendment Act 2019”, http://www.legislation.govt.nz/act/public/2019/0012/latest/whole.html#LMS181185
“Firearms-Control Legislation and Policy: New Zealand”, https://www.loc.gov/law/help/firearms-control/newzealand.php#f1
Charlotte Graham-McLay, “New Zealand Passes Law Banning Most Semiautomatic Weapons, Weeks After Massacre”, New York Times, April 10, 2019 https://www.nytimes.com/2019/04/10/world/asia/new-zealand-guns-jacinda-ardern.html
Damien Cave and Charlotte Graham-McLay, “New Zealand to Ban Military-Style Semiautomatic Guns, Jacinda Ardern Says”, New York Times March 20, 2019 https://www.nytimes.com/2019/03/20/world/asia/new-zealand-gun-ban.html
Julia Hollingsworth, “‘We’ve been sleepwalking on racism:’ New Zealand’s soul-searching in the wake of Christchurch attacks”, CNN, April 12, 2019 https://edition.cnn.com/2019/04/12/asia/christchurch-racism-islam-intl/index.html