Il caporalato: evoluzione giuridica e sociale

Lo Spiegone
Lo Spiegone

In un sistema sociale e legislativo di grande complessità, come si presenta quello italiano, l’attività del legislatore deve essere supportata da un sistema collaterale di enti e associazioni che contribuiscono al mantenimento e all’osservazione dell’evoluzione dei fenomeni che si verificano sul territorio dello Stato.

Proprio per questo motivo, per poter capire adeguatamente lo schema del caporalato, è utile guardare all’attività dell’Osservatorio Placido Rizzotto che, grazie ai suoi rapporti, chiarisce le dinamiche di sviluppo del fenomeno.

Nel 4° rapporto “Agromafie e caporalato”, l’Osservatorio ha curato l’indagine sul legame che intercorre tra le due attività criminali, evidenziando in particolar modo i dati oggettivi di spesa, sia in termini economici sia umani, che esse comportano. Appare innegabile il loro stretto collegamento che, sebbene oscillante, rimane fisso e inscalfibile: le mafie locali e i caporalati si tollerano alle volte, mentre altre si combattono, rimanendo in ogni caso ben stanziati sul territorio.

Per poter comprendere i dati del rapporto è però necessario capire prima cos’è il caporalato.

 

Il fenomeno storico e sociale del caporalato

Realtà sociale radicata sul territorio già nel secolo scorso con retaggi che ricordano le condizioni feudali, il caporalato non ha mai smesso di esistere ma si è profondamente innovato, seguendo le modificazioni del sostrato sociale ed economico delle varie epoche storiche.

Dal punto di vista empirico ciò che cambia non è la struttura fondamentale del reato, bensì le figure dei caporali e delle vittime. Nei primi anni del Novecento, si osservava un caporalato quasi unicamente nazionale: i braccianti occupati erano infatti italiani provenienti per lo più dalle regioni meridionali e ivi lavoranti – anche se non si deve dimenticare che esistono situazioni simili anche nelle campagne del Nord Italia. Ai giorni nostri, invece, moltissimi lavoratori stranieri si affiancano ai lavoratori italiani e ciò ha contribuito a qualificare il caporalato come “globale”.

Con questa espressione si suole indicare la provenienza dei braccianti che, a dispetto di quanto si possa pensare, non fanno parte della stessa etnia, ma anzi provengono da diverse zone del mondo. Questa miscela di provenienza talvolta esacerba il conflitto e la tensione tra gli stessi braccianti, andando a creare una situazione ancor più caotica ed esasperante. Se ne può dedurre che, sebbene i flussi migratori siano il fattore determinante sul turnover etnico, spesso il conflitto tra le diverse provenienze venga aizzato e sfruttato dagli stessi caporali, che ottengono un maggiore controllo sui braccianti, potendoli ricattare ulteriormente con la minaccia del “ricambio lavorativo”.

 

Gli interventi normativi

Proprio come il fenomeno, anche la normativa in materia è sottoposta a continui mutamenti spesso però dettati dall’esigenza critica del momento. Dapprima con il decreto legge 138/2011, convertito in legge 148/2011, si istituì il reato di caporalato con l’introduzione dell’art. 603 bis nel codice penale.

La disposizione introdusse i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e richiedeva, per poter avere una concreta punibilità, che si verificassero insieme tre condizioni:

  • svolgimento in forma organizzata dell’attività di intermediazione;
  • sfruttamento con violenza, minaccia e intimidazione;
  • l’approfittarsi dello stato di bisogno o della necessità del lavoratore.

La norma presentava però un problema: era infatti facilmente aggirabile e nonostante fosse un passo avanti, non era del tutto sufficiente.

Dopo alcuni eventi, nonché richiami comunitari per l’evidente violazione dei diritti umani, si procedette con un’ampia riforma, attuata grazie alla legge 199 del 2016.

La riforma incideva sul testo dell’art. 603 bis, creando un ponte di collegamento tra la normativa e la realtà, correggendo i punti deboli della precedente versione.

Infatti ha comportato l’abrogazione della particolare conformazione che il reato doveva assumere per essere sussistente e per essere cioè punito: in parole semplici ha decurtato la parte che richiedeva la presenza della forma associativa e ha invece ampliato le condizioni di punibilità.

Si deve sottolineare un passaggio importante del testo: il legislatore ha saggiamente scelto di fare un richiamo all’art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù), disponendo che il reato di cui si tratta potrebbe assumere contorni ancora più gravi e sfociare nel reato di schiavitù: questo rimando è fondamentale perché chiarisce l’esistenza di una graduazione consapevole della gravità delle fattispecie criminali.

Alla luce della riforma quindi si intende integrato questo reato, denominato più correttamente “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, quandochiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione […], sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.

La differenza rispetto alla versione precedente è palese, soprattutto in considerazione del bacino più ampio di fattispecie che ora possono incriminarsi.

L’art. 603 bis cura anche la determinazione delle aggravanti e soprattutto esemplifica le “condizioni di sfruttamento”. Esse ricorrono in caso di corresponsione di un salario palesemente difforme da quanto stabilito, anche in riguardo alla quantità e qualità del lavoro, nonché nei casi di violazione della normativa sull’orario di lavoro, sulla sicurezza e sulla vita lavorativa in generale.

Alla luce di queste considerazioni, il succitato rapporto offre lo spaccato oggettivo della realtà attuale: stando ai dati riportati, il lavoro sommerso produce una ricchezza pari a 208 miliardi, di cui 4,8 miliardi sono provenienti dal caporalato con conseguente evasione contributiva di 1,8 miliardi.

I lavoratori impiegati irregolarmente si aggirano intorno alle 400.000 unità, e 300.000 sono occupati nel settore agricolo con un tasso di irregolarità lavorativa pari al 39%.

 

Collaborazione sul territorio

Il quadro presentato dal rapporto evidenzia evidenti problemi nella gestione del fenomeno e nella concreta attuazione delle disposizioni di legge, ma bisogna sempre considerare il colosso mastodontico con cui si scontra.

A livello capillare sono state introdotte due attività importanti, che riguardano la vigilanza e l’incentivazione alla collaborazione.

In primis è stata disposta la creazione di un Panel presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istituito nel 2018 con durata di tre anni. Il Panel si propone l’obiettivo di creare una “strategia proficua indirizzata al contenimento del sistema del caporalato e al correlato sfruttamento del lavoro nel settore agricolo”. Attraverso il piano triennale, il gruppo di lavoro procederà puntualmente alla risoluzione delle problematiche emerse caso per caso, servendosi della collaborazione dei suoi componenti – provenienti da varie autorità quali il Ministero degli Interni, della Giustizia, l’INPS, l’Arma dei Carabinieri – e dell’intervento mirato della Guardia di Finanza.

Inoltre, l’INPS ha creato la “Rete del lavoro agricolo di qualità”. Essa si prefigge di selezionare imprese agricole e altri soggetti meritevoli, che si distinguono per lo spiccato rispetto delle normative in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

L’inclusione nella Rete, fatta dopo aver superato specifici controlli, comporta che le aziende non siano prioritariamente oggetto dei controlli da parte del Ministero del lavoro e dell’INPS.

Gli sforzi sono iniziati e alcuni dati positivi possono essere già riscontrati, ma è certo che non si può considerare raggiunto il punto d’arrivo: l’evoluzione del fenomeno criminale richiede un’attenzione continua e fluida dell’intervento dello Stato e lo richiede in maniera metodica e programmatica, abbandonando quindi l’ottica emergenziale.

 

 

Fonti a approfondimenti

Fondazione Metes/CGIL FLAI,  4° Rapporto “Agromafie e caporalato”

Angelo Scotto, “Tra sfruttamento e protesta: i migranti e il caporalato agricolo in Italia meridionale“, REMHU, 2016

Gazzetta Ufficiale, “Testo coordinato del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Gazzetta Ufficiale, “Legge 29 ottobre 2016, n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”

Annarita De Rubeis “Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, Diritto Penale Contemporaneo, 2017

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