Il caos scatenato dal tentativo fallimentare di applicare il cosiddetto modello Albania, con il conseguente ritrasferimento di 16 migranti in Italia, ha generato un ampio dibattito sul concetto di Paese sicuro, che è poi alla base della decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento di queste persone.
Nel corso dell’ultimo anno il governo italiano è intervenuto diverse volte sul tema. L’ultima occasione è stata il Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, durante il quale è stato approvato un nuovo decreto legge che indica le nuove norme in materia di espulsione dei migranti.
Si tratta in sostanza di un tentativo da parte del governo di superare lo stop della magistratura e gli obblighi imposti dalla Corte di giustizia Ue.
Definizione di Paese sicuro Ue
Secondo l’Unione europea, si definisce sicuro un Paese in cui, sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e delle circostanze politiche generali, si può dimostrare che non vi è generalmente e costantemente alcuna persecuzione come definita nell’art. 9 della Direttiva 2011/95/UE, né tortura o trattamenti o punizioni inumani o degradanti, né minaccia a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno.
Con la direttiva 2013/32/UE, nello specifico ai sensi dell’art. 37, si stabilisce che gli Stati membri dell’Ue possono mantenere o introdurre una legislazione che consenta di designare a livello nazionale i Paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale.
Le fonti su cui si basa la definizione di Paese sicuro si trovano indicate proprio dalla stessa Unione europea. Fanno fede, in particolare, le informazioni provenienti da altri Stati membri dell’UE, dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA), dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
Le conseguenze di definire un Paese come sicuro
In caso di provenienza del migrante richiedente asilo da un luogo che, secondo lo Stato di arrivo, è considerato Paese sicuro, può partire la procedura accelerata per accertare la manifesta infondatezza di una richiesta di asilo.
Questo significa che, in questi casi, la commissione territoriale può emettere un provvedimento di rigetto, sia ad esito di procedura ordinaria che accelerata, con la conseguenza della sospensione automatica in caso di ricorso giurisdizionale e restrizioni delle garanzie sia a livello amministrativo che di difesa giudiziaria in caso di rigetto della domanda.
Allargando la platea di quelli che uno Stato definisce Paesi sicuri, quindi, anche le procedure accelerate aumentano. Questo è ciò che ha fatto il governo di Giorgia Meloni, più volte, da quando è arrivata a Palazzo Chigi.
Con il decreto del 7 maggio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 (GU Serie Generale n.105 del 07-05-2024), il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell’Interno e quello della Giustizia, ha emanato l’atto di aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25/2008.
Con l’entrata in vigore del decreto aggiornato, ha cessato di trovare applicazione il precedente del 17 marzo 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 72 del 25 marzo 2023).
In estrema sintesi, dunque, a poco più di un anno di distanza da un allargamento che prevedeva 16 Paesi all’interno della definizione di “sicuro”, il governo italiano ha esteso questo elenco includendo altri sei luoghi.
Prima del caso italo-albanese, i Paesi considerati “sicuri” dall’Italia erano 22: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Peru’, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.
Il caso italo-albanese
Le 16 persone migranti (de)portate in Albania avevano già presentato richiesta di asilo che era stata loro rifiutata dal governo italiano secondo la procedura accelerata, poiché i paesi di provenienza, Egitto e Bangladesh, rientrano in quella lista di Paesi che l’Italia considera sicuri. Ma il Tribunale di Roma ha ritenuto illegittimo questo trasferimento in base ai principi espressi nella sentenza del 4 ottobre nella causa C‑406/22 della Corte di giustizia Ue, che ha sede in Lussemburgo.
La Corte è stata interpellata dopo un ricorso di un cittadino moldavo che, nel 2022, ha presentato una domanda di protezione internazionale nella Repubblica ceca.
Tra le motivazioni espresse, il cittadino moldavo ha menzionato le minacce di cui era oggetto nel suo Paese d’origine da parte di persone che lo avrebbero aggredito in passato e che le autorità di polizia non sarebbero riuscite a identificare.
A questo, l’uomo ha aggiunto di non voler rientrare nella sua regione d’origine, a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Il precedente ceco
In un primo momento le autorità ceche hanno respinto la richiesta dal momento che la Moldavia, esclusa la Transnistria, appartiene alla lista dei Paesi sicuri della Repubblica Ceca. Il cittadino moldavo ha fatto ricorso alla Corte regionale di Brno (Repubblica ceca) che ha quindi formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, sollevando diverse questioni “concernenti l’interpretazione della direttiva recante le procedure comuni sulla materia”.
La Corte europea non ha il potere di risolvere la controversia nazionale: questa spetta al giudice ceco che però deve attenersi alle interpretazioni della normativa europea contenuta nelle decisioni prese in ambito europeo.
In base a questo ricorso, la Corte del Lussemburgo ha stabilito alcuni principi, tra i quali si trova che il diritto dell’Unione non consente attualmente agli Stati membri di designare un Paese extra-UE come sicuro se esso è libero dalle persecuzioni indicate nell’art. 9 della Direttiva 2011/95/UE “solo in una parte del territorio del Paese terzo interessato”.
La nuova normativa
“I criteri che consentono di designare un Paese terzo come di origine sicura devono, infatti, essere rispettati in tutto il suo territorio”, recita la sentenza. I giudici di Roma hanno quindi deciso in base a questa sentenza europea in quanto vincolati a essa, trattandosi di una materia di diretta derivazione dell’Unione europea.
“Il diniego” della convalida dei trattenimenti nelle strutture albanesi si deve “all’impossibilità di riconoscere come Paesi sicuri gli Stati di provenienza delle persone trattenute (nello specifico Egitto e Bangladesh ndr), con la conseguenza dell’inapplicabilità della procedura di frontiera”.
A seguito della sentenza, il Cdm è quindi intervenuto per rendere la lista di Paesi sicuri “norma primaria”, come definita dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Il decreto, afferma Piantedosi, “consente ai giudici di avere un parametro rispetto a una ondivaga interpretazione”.
Il nuovo decreto dovrà comunque conciliarsi con il diritto sovranazionale.
Con il nuovo provvedimento si modifica anche la precedente lista approvata a maggio. Da 22 i Paesi sicuri passano a 19 dopo l’esclusione di Camerun, Colombia e Nigeria.
Fonti e approfondimenti
Asgi, “Decreto Piantedosi contro le ONG”, 11/10/2024
Asgi, “Le schede dei Paesi di origine ‘sicuri’”, 19/06/2024
Court of Justice. Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2024
European Union Agency for Asylum. 2023. 4.3.2 Safe country concepts
European Commission. Safe country of origin


