Le regole dei salvataggi in mare

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

Negli ultimi giorni ci sono stati diversi sbarchi di migranti sulle coste italiane; purtroppo questo è un fenomeno piuttosto frequente e negli ultimi anni i salvataggi sono stati innumerevoli. Vediamo insieme come funzionano, spiegando l’insieme di norme che li riguarda.

Gli interventi normativi in materia sono stati differenti a seconda del momento storico e degli avvenimenti, ma  un vero e proprio accordo che andasse a delineare bene la materia si è raggiunto solo con la Convenzione di Montego Bay del 1982.


Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS – International Convention for the Safety of Life at Sea), 1974

Questa Convenzione è un accordo internazionale elaborato dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), al fine di tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, in particolare la salvaguardia della vita umana in mare. I primi lavori per la sua preparazione sono iniziati nel 1912 a seguito dell’incidente del Titanic e nel 1914 ne è stata approvata una prima versione che andava quindi a regolamentare ogni aspetto della vita a bordo di una nave in modo di arginare ogni tipo di azione che potesse comportare un rischio per la sicurezza. Ci sono state diverse modifiche al documento, ma, per velocizzare il procedimento per l’aggiunta di emendamenti, nel 1974 è stata approvata una seconda versione della Convenzione, che usava la procedura del tacito accordo per riportare gli emendamenti.

Il capitolo V della Convenzione tratta della “Sicurezza della navigazione”, nello specifico l’articolo 15 che riguarda “ricerca e salvataggio”:

“a. Ogni Governo contraente si impegna ad accertarsi che tutte le necessarie disposizioni siano prese per la sorveglianza delle coste e per il salvataggio delle persone in pericolo lungo le loro coste. Queste disposizioni dovrebbero includere l’impianto, l’utilizzazione ed il mantenimento dei mezzi di sicurezza marittima giudicati praticamente realizzabili e necessari avuto riguardo alla intensità del traffico marittimo ed ai pericoli della navigazione e dovrebbero, per quanto possibile, provvedere i mezzi adeguati per localizzare e salvare le persone in pericolo.

b. Ogni Governo contraente si impegna a fornire notizie relative ai mezzi di salvataggio di cui dispone e dei progetti per la loro modifica, nel caso che vengano formulati.”

 

Convenzione sulla ricerca e il salvataggio marittimo (SAR – International Convention on Maritime Search and Rescue), 1979

Nonostante l’obbligo per le navi di prestare assistenza, e nonostante il salvataggio fosse una prassi consolidata, fino a quando non venne adottata la SAR, non era presente un sistema internazionale per le operazioni di salvataggio e ricerca e quindi ogni stato agiva autonomamente. Con questa convenzione invece si è deciso di dividere tutti i mari del pianeta in 13 zone di ricerca e salvataggio e di formare dei centri di ricerca e coordinamento (RCC).

 

Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (FAL – Convention on Facilitation of International Maritime Traffic), 1967

La versione del 1967 di questa convenzione riguarda temi generali quali i traffici marittimi e la cooperazione tra stati; è però da considerare importante per gli emendamenti inseriti nel 2005. Vengono specificate le procedure da attuare prima dell’arrivo e della partenza per facilitare la cooperazione. Nella Sezione 2, “Arrivo, permanenza e partenza delle imbarcazioni“, si parla delle misure da adottare nel caso in cui membri dell’equipaggio, passeggeri e persone salvate in mare, siano lese o abbiano bisogno di trattamento medico. Gli emendamenti sono quindi rilevanti poiché non vogliono solo dare indicazioni sul cosa fare, ma specificano la necessità di trovare un posto sicuro per queste persone salvate in mare, e quindi la necessità di prestare loro accoglienza.

 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea), 1982

Questo accordo va ad analizzare vari punti riguardanti il diritto del mare, in particolare i diritti e gli obblighi degli stati nell’utilizzo di mari e oceani. Il trattato si compone di varie parti riguardanti differenti ambiti: mare territoriale, stretti usati per la navigazione internazionale, alto mare, protezione e preservazione dell’ambiente marino…

L’articolo che disciplina l’ “obbligo di prestare soccorso” è il 98:

“1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri:
a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo;
b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa;
c) presti soccorso, in caso di abbordo, all’altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all’altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino presso cui farà scalo.
2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali.”

Secondo la Convenzione di Montego Bay, perciò, per gli stati firmatari del trattato c’è l’obbligo di prestare assistenza a qualsiasi persona trovata in mare che si trovi in una situazione di pericolo.


Nel diritto interno italiano la materia dei soccorsi in mare viene disciplinata dal Codice della Navigazione. In particolare l’art. 69
riguardante il  “Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi” stabilisce:

“L’ autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire. Quando l’ autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall’autorità comunale.” 

Inoltre l’art. 1158 cod. nav. riguardante “Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo” stabilisce:

“Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l’obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni.”

Ovviamente come ogni convenzione o trattato internazionale, queste sono state sottoposte ad un procedimento di adattamento al diritto interno e sono pertanto vigenti nell’ordinamento italiano. Indipendentemente da chi gestisca o come venga gestito il salvataggio, l’Italia ha obblighi internazionali riguardo la corretta applicazione ed il rispetto delle disposizioni dei trattati. 

 

 

Fonti e Approfondimenti

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-%28SOLAS%29%2c-1974.aspx

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Default.aspx

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-%28SAR%29.aspx

Fai clic per accedere a volume-1405-I-23489-English.pdf

Fai clic per accedere a Rescue_at_Sea__Stowaways_and_Maritime_Interception.pdf

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-on-Facilitation-of-International-Maritime-Traffic-%28FAL%29.aspx

Fai clic per accedere a unclos_e.pdf

http://www.fog.it/legislaz/cn-0062-0112.htm

http://www.fog.it/legislaz/cn-1088-1160.htm

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