Il diritto alla salute come diritto umano

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che lo scoppio e la successiva diffusione del virus SARS-CoV-2, meglio conosciuto come COVID-19 o coronavirus, aveva raggiunto il livello di pandemia globale. La situazione attuale ha posto gli Stati di fronte a una sfida difficile e ha contribuito al dibattito, tanto accademico quanto nella società civile, a proposito del diritto alla salute. 

Per questo, è importante capire cosa si intenda nel diritto internazionale con il diritto alla salute, quali siano le fonti rilevanti e quali obblighi abbiano gli Stati nei confronti degli individui, cercando di comprendere le problematiche che possono nascere all’interno dell’applicazione del diritto alla salute. 

Fonti e definizioni del diritto alla salute

Sono molti i trattati internazionali che fanno riferimento al diritto alla salute. A livello storico, le prime fonti internazionali che hanno inserito il diritto alla salute tra i diritti umani sono state la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la Costituzione dell’OMS, entrambe stipulate nel 1948. 

Quest’ultima risulta particolarmente rilevante poiché dà una definizione più precisa di cosa s’intenda con il concetto di salute. Nel preambolo della sua costituzione, l’OMS dichiara che la salute è “uno stato complessivo di benessere fisico, mentale e sociale, e non la mera assenza di malattie o infermità”, confermando la sua importanza come diritto fondamentale dell’individuo.

Molte convenzioni successive contengono un articolo o una clausola relativa al diritto alla salute, come ad esempio la Carta Sociale Europea,la Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR). 

La ICESCR risulta particolarmente interessante perché, a differenza delle altre convenzioni sopra citate, è un trattato internazionale stipulato sotto l’egida delle Nazioni Unite e quindi aperto alla ratifica di tutti gli Stati membri dell’ONU. Quando si parla di diritto alla salute, la Convenzione non ha adottato la definizione dell’OMS sottolineando nell’articolo 12, invece, che gli Stati parte “riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire”.

Tali trattati non definiscono però cosa si intende concretamente con il diritto alla salute. Nel corso del tempo, i comitati internazionali e altri meccanismi di controllo per i diritti umani hanno fornito una definizione più adeguata, partendo da quanto detto dall’OMS. Il diritto alla salute non è la mera assenza di malattie, ma sottende invece numerosi altri diritti socio-economici, tra cui il diritto all’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici adeguati e sicuri, e il diritto a delle condizioni di lavoro sane e ottimali. 

Proprio perché nella sua formulazione non si garantisce il diritto all’essere sani, ma il diritto a condizioni di salute più alte possibili, tale diritto non è una condizione che lo Stato può garantire di per sé, ma deve essere invece intesa come un godimento di una varietà di strutture, beni e servizi necessari per la realizzazione del più alto livello di salute raggiungibile. 

Gli obblighi degli Stati 

In quanto diritto socio-culturale, il diritto alla salute viene definito come un diritto progressivo. Ciò vuol dire che a differenza di altri diritti, come ad esempio il diritto alla vita, il diritto alla salute non può avere una realizzazione immediata. 

Quando si parla di “progressive realization”, si intende un riconoscimento del fatto che la piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali non può essere raggiunta nel breve periodo, ma richiede un piano d’azione più lungo nel tempo. Lo Stato non ha l’obbligo di attuare immediatamente il diritto nella sua forma più completa, ma di raggiungere la sua realizzazione in modo appunto progressivo. 

Questo non vuol dire però che gli Stati non abbiano degli obblighi nei confronti degli individui. 

Gli Stati, ratificando qualsiasi convenzione sui diritti umani, devono rispondere a tre criteri: rispettare, proteggere e realizzare i diritti e le libertà fondamentali sancite nell’accordo. Il diritto alla salute non fa eccezione, come viene specificato dal  Commento generale n. 14 del Comitato sui i diritti economici sociali e culturali.

Rispettare i diritti umani significa che lo Stato non deve interferire, direttamente o indirettamente, con il godimento del diritto. Per esempio, lo Stato non può discriminare (implicitamente o esplicitamente) gli individui o garantire accesso al diritto alla salute solo a determinate categorie, poiché ammonterebbe a un’interferenza con il diritto.

Proteggere i diritti umani richiede un’azione positiva dello Stato: deve prendere delle misure per evitare che terze parti possano compromettere l’esercizio del diritto. Se l’Italia non impedisse campagne a favore del fumo promosse da multinazionali del tabacco questo potrebbe costituire una violazione del suo obbligo di proteggere il diritto alla salute dei suoi cittadini.

Realizzare i diritti umani ha un’accezione più dinamica poiché richiede allo Stato di agire concretamente, tramite l’adozione di misure legislative, amministrative e di budget per realizzare al massimo il diritto alla salute. Ciò vuol dire che lo Stato deve impegnarsi ad allocare un certo numero di risorse per la sanità e deve creare delle leggi che portino al godimento più alto del diritto alla salute. 

Il diritto alla salute presuppone anche un ulteriore obbligo: la cooperazione. Gli Stati devono cooperare tanto con organizzazioni internazionali, come l’OMS o le Nazioni Unite, quanto con le organizzazioni non governative e gli altri Stati. In quanto diritto progressivo, il diritto alla salute ha bisogno di azioni congiunte, poiché senza di esse non si potrebbe parlare di un successo nel rispetto, protezione e realizzazione dei diritti. Se uno Stato ha i mezzi per influenzare altri Paesi circa il godimento del diritto alla salute, esso deve cercare di cooperare quanto più possibile. 

Infine, il diritto internazionale stabilisce ulteriori quattro criteri per la valutazione delle condizioni che rendono possibile l’effettivo godimento del diritto alla salute: la disponibilità, l’accessibilità, l’accettabilità e la qualità dei beni e servizi sanitari. 

Per disponibilità si intende la funzionalità della sanità pubblica e dei relativi servizi sanitari, che siano disponibili ed effettivi sul territorio. 

I servizi devono essere anche accessibili: ciò significa che le strutture sanitarie, i beni e i servizi devono essere accessibili a tutti senza discriminazione. Dentro al concetto di accessibilità, vi è anche l’accessibilità fisica (beni e servizi devono trovarsi in una zona raggiungibile da tutti gli individui), economica (i prezzi devono essere bassi e accessibili a tutti) e l’accessibilità alle informazioni (tutti gli individui hanno diritto di chiedere e ricevere informazioni circa il proprio stato di salute). 

L’accettabilità vuol dire che tutte le strutture sanitarie, i beni e i servizi devono essere rispettosi delle differenze culturali, delle minoranze e devono essere sensibili alle questioni di genere.

Da ultimo, per qualità s’intende un personale medico qualificato, farmaci non scaduti e che le attrezzature sanitarie siano a norma. 

Le problematiche 

I problemi legati al diritto alla salute sono contenuti nella sua stessa definizione. Non è chiaro cosa s’intenda concretamente con le “condizioni di salute migliori possibili” e, di conseguenza, il contenuto specifico degli obblighi internazionali resta ancora una questione dibattuta. 

Sebbene il dover rispettare, proteggere e realizzare il diritto alla salute sono la base per comprendere gli obblighi degli Stati, le azioni che si devono intraprendere nel concreto sono meno chiare. Il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali ha sottolineato come l’OMS debba fare chiarezza sui mezzi più specifici che gli Stati devono adottare per garantire il diritto alla salute. 

Da ciò nasce una seconda problematica: la mancanza di chiarezza sugli obblighi rischia di lasciare agli Stati un margine di discrezione pericoloso. Se non vi è un obbligo di allocare un numero specifico di risorse nel sistema sanitario, lo Stato, soprattutto se in via di sviluppo, può affermare l’assenza di risorse e giustificare così la mancata allocazione di denaro nell’ambito della sanità. Questo problema è riconosciuto dalla comunità internazionale, che ha fatto spesso riferimento all’incapacità dei Paesi più poveri di fornire un livello adeguato di assistenza sanitaria o un sistema nazionale sanitario conforme al diritto. 

L’OMS e il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali hanno però affermato a più riprese che le difficoltà economiche di un Paese non giustificano la violazione del diritto alla salute, poiché un certo numero di risorse devono obbligatoriamente essere devolute alla sanità. L’obbligo di garantire il godimento del diritto alla salute è indipendente dal livello di sviluppo economico del singolo Stato. 

È stato anche dimostrato che in realtà le misure per migliorare lo stato di salute degli individui non sono un’operazione onerosa per gli Stati, tutto il contrario. Nel 1993 la Banca Mondiale ha affermato che investire nella sanità per un Paese in via di sviluppo rappresenta una grande possibilità di crescita economica: tali Stati dovrebbero preoccuparsi di allocare quante più risorse possibile nei servizi sanitari poiché vi sarebbe un ritorno economico importante. 

Conclusione

Come si è visto, il diritto alla salute è stato riconosciuto come diritto umano da diverse convenzioni fin dal 1948. Sebbene vi siano delle problematiche intrinseche e siano stati numerosi i tentativi di giustificare l’assenza o il malfunzionamento dei servizi sanitari, secondo il diritto internazionale gli Stati hanno l’obbligo di garantire le condizioni di salute migliori possibili per l’individuo.  

Servirebbe però maggiore chiarezza da parte delle organizzazioni competenti, al fine di limitare quanto più possibile la discrezionalità degli Stati a sottrarsi da tale obbligo. In tal senso, una definizione più univoca del diritto alla salute è necessaria. Uno sviluppo più esteso del concetto di diritto garantirebbe una protezione più efficace ed effettiva dello stesso, poiché il diritto alla salute non è soltanto un valore, ma un diritto umano di tutti gli individui.

Fonti e approfondimenti

Nazioni Unite, Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, (16 dicembre 1966). 

Banca Mondiale, World Development Report 1993: Investing in Health, (1993).

A. Leary, The Right to Health in International Human Rights Law, (1994). 

Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, Commento generale no. 14: Il diritto al massimo livello di salute raggiungibile (art. 12), (2000). 

The United Nations, UN Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable physical and mental health, (2006).

Ufficio dell’alto commissario per i diritti umani (UNHCHR), Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), The Right to Health: Fact Sheet no. 31, (2008).

Human Rights Watch, Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, (19 marzo 2020).

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