Il diritto al cibo: a che punto è il diritto internazionale? 

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

Nonostante il diritto al cibo possa naturalmente apparire come uno dei più “elementari” diritti umani ascrivibili ai singoli individui, va rilevato che nel diritto internazionale, ad oggi, sono ancora molti gli sforzi volti ad assicurare una disciplina unitaria e coerente della materia.

Nel dibattito internazionale odierno, infatti, la tutela del diritto al cibo è particolarmente sentita poiché minacciata dalla situazione pandemica, dal cambiamento climatico, dall’incremento demografico e da una effettiva difficoltà a livello internazionale di predisporre norme vincolanti per gli Stati. 

Per far fronte a tali problematiche è corretto ritenere che, in prima istanza, sia dovere dello Stato nazionale legiferare a riguardo, avendo come quadro di riferimento le indicazioni date a livello internazionale. In tal senso, muovono le prescrizioni sullo sviluppo sostenibile elencate nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

 

Il fondamento giuridico del diritto al cibo

Introdotto per la prima volta all’interno di uno strumento internazionale di soft law (art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo), il diritto a un adequate food viene sancito all’interno del Patto ONU sui diritti economici sociali e culturali all’art. 11. La norma contiene specifiche misure che gli Stati dovrebbero attuare per garantire alla popolazione una “alimentazione adeguata”. Sempre in sede ONU, qualche anno più tardi, venne adottata dall’Assemblea generale la Dichiarazione universale sull’eliminazione della fame e della malnutrizione. 

Ulteriori fonti guida per l’inquadramento della materia sono il General comment n. 12 del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, il The World Food Summit del 1996, le Voluntary Guidelines del 2004 (adottate in sede FAO) e la Rome Declaration of the World Summit on Food Security del 2009.

 

Che cosa si intende per adequate food?

Secondo il General comment n. 12, il diritto a un’alimentazione adeguata non sarebbe da intendersi come “una prescrizione a natura limitativa”: non si tratterebbe cioè di stabilire un consumo minimo giornaliero necessario alla sopravvivenza dell’individuo. Al contrario il diritto a una quantità adeguata di cibo si realizza, secondo il Comitato dell’ICESCR (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights), solamente quando ogni individuo ha materialmente ed economicamente accesso a quel quantum di cibo, rappresentativo del proprio “sviluppo”. Detto accesso può avvenire direttamente, attraverso la produzione di cibo, o indirettamente generando reddito-attività. Il tutto, attraverso “un metodo sostenibile, dignitoso e sicuro”.

 

La sicurezza alimentare

Secondo le prescrizioni del The World Food Summit del 1996, sussiste sicurezza alimentare quando “tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso a risorse di cibo sufficienti per mantenere una vita sana e attiva”.

Vengono qui introdotti tre pilastri fondamentali: la disponibilità di cibo, ovvero la quantità di cibo disponibile per il fabbisogno della comunità; l’accesso al cibo, ossia il disporre di risorse sufficienti per ottenere gli approvvigionamenti; l’uso alimentare, cioè l’utilizzo appropriato del cibo implicante una corretta conoscenza dei principi nutritivi. 

La sicurezza alimentare può essere raggiunta attraverso: (i) l’importazione di prodotti alimentari, anche a scapito della produzione alimentare locale; (ii) politiche progettate in modo tecnocratico dall’alto verso il basso, o in modo partecipativo e inclusivo; (iii) si può concentrare esclusivamente sul lato della domanda (relativo al consumo), senza considerare il lato dell’offerta (relativo alla produzione).

Inoltre, il concetto di sicurezza alimentare implicherebbe per gli Stati l’obbligo di astenersi dall’ interferire con il godimento del diritto in oggetto, il dovere di controllare che gli attori pubblici e privati non pongano in essere condotte scorrette che violino lo svolgimento della catena di produzione e distribuzione e, infine, l’obbligo di creare condizioni di favore per le microimprese garantendo un equo accesso al mercato. 

Quanto detto, inoltre, dovrebbe trovare ulteriore specificazione nei Paesi in via di sviluppo. Questi Stati sono carenti di risorse umane e finanziarie, incapaci, quindi, di dettare puntuali politiche commerciali e agricole che mirino all’esportazione dei propri prodotti. In questo, il diritto al cibo si interseca indissolubilmente allo sviluppo sostenibile e alla tematica degli investimenti esteri, con tutte le problematiche annesse. Basti pensare che le grandi imprese multinazionali (che non possiedono personalità giuridica internazionale) hanno un potere coercitivo tale su detti Paesi, che di fatto ne dettano la politica economica.

 

L’ancoraggio del diritto al cibo al diritto alla vita

Il diritto alla vita si considera come il “diritto contenitore” per eccellenza. Tra i diritti a esso collegati vi sarebbe il diritto alla dignità umana (il cui riferimento è presente nel citato General comment n. 12), il diritto al cibo, il diritto all’acqua potabile e il diritto ai servizi assistenziali fondamentali. Proprio il diritto al cibo, seppur figlio del diritto alla vita, avrebbe assunto il rango di diritto autonomo. A tal proposito la risoluzione 59/202 del 2004 dell’Assemblea Generale ONU lo riconosce come diritto a sé stante di ogni individuo a essere “libero dalla fame, al fine di mantenere e sviluppare le proprie capacità fisiche e mentali

L’ancorare il diritto al cibo al diritto alla vita non risulta un mero esercizio formalistico, quanto piuttosto una volontà di prevedere una tutela rafforzata per lo stesso, in termini di obblighi gravanti sugli Stati. Da ultimo si deve sottolineare che, non di rado, in ambito di sentenze di tribunali regionali posti a tutela dei diritti umani, la violazione del diritto alla vita viene spesso collegata, fra i tanti diritti contravvenuti, alla violazione del diritto al cibo.

 

Il contributo europeo verso la sovranità alimentare

Nel maggio 2020 viene adottata congiuntamente dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo la Comunicazione sulla “Strategia dal campo alla tavola per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente”. I cinque principali contributi della strategia F2F (farm to fork) mirano a garantire la trasversalità tra i settori, il supporto alle politiche nazionali nella definizione delle politiche alimentari, il supporto per i sistemi alimentari locali, stabilire una democrazia alimentare e sostenere iniziative locali e regionali verso la rilocalizzazione dei sistemi alimentari.

Gli studiosi si sono domandati se sia possibile una Convenzione quadro (di natura dunque vincolante) sulle tematiche della sovranità alimentare. Si tratterebbe, cioè, di delineare una serie di regole e obblighi “speciali” per gli Stati nei confronti dei consumatori e produttori nazionali. 

In tal senso, si verrebbe a configurare un diritto alla partecipazione nel processo decisionale su temi quali l’agricoltura, l’internazionalizzazione delle imprese e il sostegno della filiera nazionale locale. 

De Schutter, relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, ha elaborato alcuni principi su cui dovrebbe fondarsi una Convenzione quadro in tal senso

  • il primato del “diritto umano a un tenore di vita dignitoso”, compreso il diritto al cibo, ancorando questa prospettiva sul combinato disposto di numerosi articoli dei Patti internazionali del 1966 dell’ONU;
  • la necessità di stabilire strategie alimentari intersettoriali che coprono agricoltura, salute, ambiente, commercio e investimenti;
  • il dovere di garantire la partecipazione alla progettazione, realizzazione e valutazione delle strategie alimentari.

Si andrebbe in tal senso a rievocare una massima della ONG La Via Campesina del 1996, secondo cui “il cibo è un diritto umano fondamentale. Questo diritto si può realizzare solo in un sistema in cui la sovranità alimentare è garantita”.

 

 

Fonti e approfondimenti

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system”, COM/2020/381, 2020. EUR-Lex – 52020DC0381 – EN – EUR-Lex (europa.eu).

F.Munari – L. Schiano di Pepe, Tutela Transnazionale dell’ambiente, Edizione Il Mulino, Bologna, 2013.

De Schutter, “International Trade in Agriculture and the Right to Food”, Dialogue on Globalization, Ginevra, 2009.

De Schutter, Report of the Special Rapporteur on the right to food, Human Rights Council Twenty-fifth session, 24.01. 2014.

Pustorino, Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani, Cacucci Editore Bari, 2019.

Beuchelt, “Food sovereignty or the human right to adequate food and the international development policy for global hunger and poverty reduction”, Agriculture and Human values, 2012.

 

 

Editing a cura di Francesco Bertoldi

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