Bolzaneto, l’Italia e il reato di tortura

Reato di tortura
@AlisdareHickson - Flickr - CC BY-SA 2.0

È stata comunicata il 6 Aprile, da parte della Corte di Strasburgo, la decisione presa in merito alla risoluzione amichevole tra lo Stato italiano e sei ricorrenti per quanto riguarda i fatti di Bolzaneto del 2001. Con questa risoluzione l’Italia si impegna a risarcire le vittime del G8 di Genova, per danni morali e materiali, per un ammontare di 45 mila euro a persona e, allo stesso tempo, riconosce come essi siano stati vittime di violenza nella notte tra il 21 e il 22 luglio. Attraverso questa decisione la Corte va a ribadire, ancora una volta dopo la sentenza del 2015, la necessità di una legislazione adeguata in Italia contro il reato di tortura.


La sentenza in questione riguardava il caso di Arnaldo Cestaro che era ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani per i fatti accaduti all’interno della scuola Diaz,
in cui il ricorrente, al tempo sessantaduenne, aveva riportato svariati danni fisici tra cui un braccio e una gamba rotte più numerose fratture multiple. Il caso si era dunque concluso con la sentenza della Corte in cui si sottolineava come in Italia ci fosse stata una violazione grave dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo inerente alla proibizione della tortura che recita così: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. La Corte andava inoltre a segnalare come mancasse nel paese una legislazione adeguata per fronteggiare tale reato e come fosse stata portata avanti un’inchiesta penale totalmente inefficace che aveva avuto come risultato la prescrizione di 37 sui 45 imputati. Anche in quel caso l’Italia dovette al ricorrente un risarcimento di 45’000 euro.

Il dibattito in Italia riguardante la necessità di introdurre il reato di tortura nel codice penale è ormai al centro dell’attenzione pubblica e mediatica da anni, in particolare proprio a seguito dei fatti avvenuti nel 2001 durante il G8 a Genova. Nonostante i continui inviti da parte della Corte di Strasburgo e delle svariate organizzazioni internazionali, però, non sembra ancora vicina l’ipotesi di una vera e propria legislazione in materia e il disegno di legge a riguardo è bloccato ormai da quasi un anno.

In relazione alle violenze perpetrate nel luglio 2001, Amnesty International aveva parlato della “più grande sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale“. Un sondaggio realizzato recentemente dall’organizzazione ha evidenziato come, nonostante solamente il 33% degli italiani credano che la tortura sia una realtà effettiva nel nostro paese, sei su dieci è fermamente convinto dell’esigenza di una legislazione in materia. I dati registrano anche il fatto che le più grandi violazioni percepite dalla popolazione siano state quelle nei confronti delle vittime del G8 (87%), di Stefano Cucchi (86%) e di Giulio Regeni (84%).

Andiamo ora ad analizzare la situazione in Italia in merito di legislazione contro il reato di tortura.

Come già affermato vi è un disegno di legge in materia che, nel marzo 2014 è passato dal Senato alla Camera dove è stato analizzato per un anno prima di passare alla seconda lettura presso Palazzo Madama, dove si è arrestato, nella Commissione di Giustizia del Senato, nel luglio 2015, soprattutto a causa delle pressioni della destra che vedeva l’approvazione di tale legislazione come un modo per delegittimare le forze dell’ordine.

Il testo della proposta di legge trova le sue fondamenta in vari atti internazionali in cui viene esplicitamente prevista una legge contro la tortura. Primo tra tutti è la Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, a questa seguono la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, la CEDU del 1950 (ratificata nel 1955), lo Statuto di Roma per l’istituzione della Corte Penale Internazionale del 1998 e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000.

Tra tutti questi però un’importanza fondamentale la riveste la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle Nazioni Unite del 1984, ratificata in Italia con la legge 489/1988. In questa convenzione si va a stabilire il significato del termine tortura e ad attribuire obbligazioni ai paesi parte.

Art. 1
1. […] il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.

Art 2
1. Ogni Stato Parte prende provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari ed altri provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione.

Art. 4
1. Ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di tortura costituisca un reato a tenore del suo diritto penale. Lo stesso vale per il tentativo di praticare la tortura o per qualunque complicità o partecipazione all’atto di tortura.
2. In ogni Stato Parte tali reati vanno resi passibili di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità.

La proposta di legge italiana ha l’obiettivo di introdurre tale reato nel codice penale nel titolo XII riguardante i Delitti contro la persona alla sezione III riguardante i Delitti contro la libertà morale. Si andrebbero così ad aggiungere all’articolo 613

“Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo , pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere , è punito con la reclusione fino a un anno.”

il 613 bis e ter, rispettivamente riguardanti il reato di tortura e quello di istigazione alla tortura. Il disegno di legge riporta al primo articolo l’introduzione dei due articoli e le violazioni che possono essere incluse all’interno dei due tipi di reato.
Per quanto riguarda il 613 bis qui riportiamo il testo, così come proposto dalla Commissione di Giustizia, che va a configurare la tortura come un reato comune, non proprio di un pubblico ufficiale:

«Chiunque con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell’esecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.”

A questo vengono aggiunte degli aggravanti in determinate situazioni come, ad esempio, il caso in cui il reato sia commesso “da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell’esecuzione del servizio”. In tal caso la reclusione aumenta da 5 a 15 anni. Se si causano lesioni personali gravi o gravissime è previsto l’aumento fino a metà della pena e, infine, se si causa non intenzionalmente la morte della persona offesa la pena prevista è di 30 anni, se è intenzionale è previsto l’ergastolo.

Per quanto riguarda il 613Ter il testo invece riporta:

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

I restanti articoli del disegno di legge prevedono invece una norma procedurale, contenuta all’articolo 2, per cui sono inutilizzabili le dichiarazioni estorte con la tortura, una norma relativa al divieto di espulsione nei confronti dei paesi che applicano la tortura (articolo 3) e la norma riguardante l’impossibilità di godere di immunità da parte di diplomatici indagati o condannati nel paese di origine per reato di tortura (articolo 4). Il disegno termina con una norma sull’invariata finanziaria e sull’entrata in vigore del provvedimento.

Il disegno di legge è comunque fermo dal luglio 2015 e quest’ultima decisione della Corte di Strasburgo va a sottolineare ancora una volta quanto ci sia la necessità di giungere il più presto possibile all’approvazione di una legge organica in materia.

Fonti e Approfondimenti:

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE:

Fai clic per accedere a 10-362-388-395-849-874-B%20emtidocx.pdf

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/930249/index.html

DECISIONE CORTE STRASBURGO 2017
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“sort”:[“kpdate%20Descending”],”respondent”:[“ITA”],”documentcollectionid2″:[“DECISIONS”],”itemid”:[“001-172948”]}

ECHR PRESS COUNTRY PROFILE

Fai clic per accedere a CP_Italy_ENG.pdf

SPECIALE PROVVEDIMENTI CAMERA: REATO DI TORTURA
http://www.camera.it/leg17/522?tema=reato_di_tortura#m

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 7 aprile 2015 – Ricorso n. 6884/11 – Cestaro c. Italia
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_85&facetNode_2=1_2(2015)&facetNode_3=1_2(201504)&contentId=SDU1158721&previsiousPage=mg_1_20

SONDAGGIO AMNESTY

Amnesty International: per 1 italiano su 2 nel nostro paese la tortura non esiste

CESTARO V. ITALY JUDGMENT
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“002-10650”]}

DOSSIER CAMERA
http://www.camera.it/temiap/d/leg17/Cost106

G8 ANSA
http://www.ansa.it/english/news/politics/2017/04/07/torture-law-to-hit-senate-floor-2_fef23c1b-dba6-40e5-9504-227feaaf002b.html

CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL’UOMO

Fai clic per accedere a Convention_ITA.pdf

PHOTO
Amnesty International

Leave a comment

Your email address will not be published.


*