Elezioni europee 2019: guida al voto

Il 23-26 maggio 2019 più di 400 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento Europeo. In Italia, come stabilito dalla Legge di Stabilità del 2014 (L.147/2013), si voterà nell’intera giornata di domenica 26 maggio.

Nel nostro percorso di approfondimento in vista delle elezioni abbiamo avuto modo di analizzare i molteplici diritti collegati alla figura del cittadino dell’Unione, primo tra tutti quello di elettorato attivo e passivo. Conoscere i diritti di cui siamo titolari appare essenziale per comprendere il valore che il voto di ciascuno può assumere nel complesso e variegato scenario europeo, ma non è abbastanza. La conoscenza dei propri diritti non risulta infatti sufficiente se non la si accompagna a quella relativa al funzionamento e alle dinamiche interne proprie delle stesse elezioni europee.

Il Parlamento europeo, come unica istituzione sovranazionale interamente eletta dai cittadini, risulta essere, da alcuni decenni, l’istituzione chiave della rappresentatività e della democraticità dell’Unione, anche se non si può dire che questo ruolo non sia privo di contraddizioni e criticità. Il PE ha infatti dovuto compiere un lungo e complesso cammino, non ancora concluso, per riuscire a colmare il deficit di rappresentatività da sempre percepito all’interno dell’Europa.

Le basi giuridiche delle elezioni

Questo cammino può dirsi essere iniziato grazie  alla cosiddetta “Legge Elettorale europea” o “Atto del 1976” (L. 278/1976), che è andata a introdurre l’elezione a suffragio universale diretto dei parlamentari europei (Art.1). Le prime elezioni si sono tenute nel 1979 e da allora si sono ripetute ogni 5 anni.

Le elezioni europee attualmente si fondano su una pluralità di basi giuridiche.
Prima di parlare, infatti, della legge elettorale e delle sue successive modifiche, appare necessario menzionare gli articoli chiave della rappresentanza europea: gli articoli 20 e 22 TFUE relativi ai diritti elettorali dei cittadini europei e, da Lisbona, l’art.39 della Carta dei Diritti Fondamentali. A questi si affianca, l’Art. 14 del TUE, che stabilisce il numero dei parlamentari (dopo il Brexit da 751 si passerà a 705), il sistema di tipo proporzionale e le soglie minime e massime relative al seggio (nessuno Stato membro può avere più di 96 seggi – situazione attuale della Germania – o meno di sei) e la durata del mandato.

A questi si aggiunge un ultimo articolo di fondamentale importanza: l’art. 223 del TFUE.
“Articolo 223 (ex articolo 190, paragrafi 4 e 5, del TCE)
1. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l’elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. […]”

Le previsioni contenute in questo articolo mirerebbero alla costruzione di un sistema uniforme di regole e procedimenti relativi alle elezioni da realizzare per l’intera Europa a 27. L’idea alla loro base è presente nell’Unione sin da Maastricht, ma ancora oggi, nonostante con Amsterdam si sia garantita la possibilità di adottare principi comuni, l’obiettivo non è stato raggiunto. Numerosi sono stati i tentativi di creare una procedura elettorale europea, ma le modalità di voto e le regole di base vengono ancora gestite dai singoli Stati membri.

Accanto agli articoli dei Trattati e alla Legge elettorale del 1976, rimangono alcune decisioni e direttive molto importanti da menzionare. Prime tra tutte le Decisioni 2002/772 e 2018/994 del Consiglio, volte a modificare e integrare la legge elettorale, e la Direttiva 2013/1/UE, volta a modificare una Direttiva del 1993 relativa alle modalità di esercizio del voto.

Infine, è utile ricordare come numerosi elementi vengano disciplinati dai singoli Stati, attraverso le proprie norme nazionali. Tra i più importanti bisogna menzionare la disciplina del diritto/dovere di elettorato attivo e passivo, le soglie collegate al sistema elettorale, le modalità di suddivisione delle circoscrizioni e la decisione relativa alla data esatta delle elezioni – come si è visto relativamente all’Italia con la L.147/2013.

Il funzionamento delle elezioni nel 2019

Sulla base di ciò che è stato detto fino ad ora, le elezioni europee si svolgono oggi a suffragio universale, libero e diretto, attraverso un “sistema proporzionale, a scrutinio di lista o con voto singolo trasferibile” (Art.1 della 2018/994) e la loro regolazione avviene attraverso una commistione di basi giuridiche sovranazionali e nazionali, che ne vanno a stabilire e disciplinare tutte le procedure. In Italia, ad esempio, l’elezione dei parlamentari europei è stabilita dalla L.18/1979, come aggiornata dalla L.10/2009.

Nel 2019 si eleggeranno 751 parlamentari e i singoli Stati potranno decidere una soglia minima per l’attribuzione dei seggi, che non dovrà mai, secondo normativa europea, superare il 5% dei voti validi. Potranno essere eletti tutti i cittadini europei, come stabilito dal diritto di elettorato passivo, per i quali però vige il divieto del doppio mandato (come introdotto dall’Atto elettorale del 1972 e poi ampliato dalla 2002/772). Dal momento che l’idea delle liste transnazionali non ha ancora trovato sostenitori a livello europeo, si continuerà anche in queste elezioni a votare per i singoli candidati dei vari partiti nazionali, che una volta eletti andranno a far parte di uno dei gruppi politici presenti nel PE.

Ogni Stato membro ha il potere di decidere circa i requisiti relativi all’età minima per candidarsi e per votare – in Austria si può votare già a 16 anni, in Grecia a 17 anni, in Italia si vota a 18 anni, mentre si può essere eletti a 25 anni –  e circa il modo di concepire il diritto di voto come un diritto o un obbligo – in Belgio, Grecia, Cipro e Lussemburgo è obbligatorio votare, in Italia è un dovere civico (art.48 Costituzione).

Variano, inoltre, da Stato a Stato le soglie minime dei consensi validamente espressi – in Italia attualmente bisogna superare il 4% – e la divisione del territorio in circoscrizioni. Per quanto riguarda questo ultimo punto, nell’Unione quasi tutti gli stati applicano la formula di 1 circoscrizione nazionale, mentre Belgio, Francia, Polonia, Irlanda e Italia dividono il proprio territorio in più circoscrizioni. L’Italia si trova attualmente a essere divisa in cinque circoscrizioni.

  • Nord Occidentale
  • Nord Orientale
  • Centrale
  • Meridionale
  • Isole

Dipendono, inoltre, dai singoli Stati le modalità attraverso cui si svolge la campagna elettorale, ci si candida, si convalidano i risultati elettorali e si assegnano i seggi vacanti.

Un ultimo elemento fondamentale che varia a seconda dello Stato riguarda le modalità attraverso cui si esplica e struttura il diritto di voto articolato nella sua doppia forma di diritto di votare in un Paese ospitante e di diritto di voto all’estero alle elezioni europee. In questo secondo caso parlare dell’esempio italiano risulta necessario.  Se, infatti, quasi tutti gli Stati membri garantiscono il diritto di voto all’estero, ce ne sono alcuni che fanno eccezione, e tra questi figura proprio l’Italia. I cittadini belgi, bulgari e greci non possono votare se risiedono al di fuori dell’Unione, mentre quelli danesi e italiani possono votare al di fuori dell’Unione solo se sono diplomatici o fanno parte del personale militare. A tal proposito, abbiamo lanciato una campagna chiamata #IOVOGLIOVOTARE, per ottenere una riforma della legislazione nazionale che permetta ai cittadini residenti in Paesi extra-eu di votare. 

Per quanto riguarda il funzionamento pratico delle elezioni, come suddetto, le date vengono stabilite a livello europeo, mentre ogni Stato decide la giornata in cui si terranno le votazioni nel proprio territorio. Una regola comune, però, stabilisce che lo spoglio delle schede possa avvenire solamente dopo la chiusura di tutti i seggi in tutti gli Stati Membri.

I meccanismi per aumentare la democraticità: lo SpitzenKandidaten

Uno dei problemi più gravi che il Parlamento europeo, e l’intera Unione, si trova ad affrontare è quello relativo al turnout, che verrà analizzato in un prossimo articolo. Per risolvere questo problema numerosi dibattiti e proposte si sono susseguite nel corso dei decenni, alcune – come le liste transnazionali – faticano ad affermarsi, mentre altre si sono rivelate utili alla risoluzione del problema.

In primis è utile menzionare la Decisione 2018/994 che prevede per incoraggiare la partecipazione dei cittadini europei:

“La possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet garantendo nel contempo, in particolare, l’affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell’Unione applicabile.”

Il meccanismo che costituisce l’asse portante degli ultimi tentativi di ampliamento della democraticità e rappresentatività europea è però quello dello Spitzenkandidaten. Basandosi sugli art. 10, 14 – il Parlamento Europeo “elegge il Presidente della Commissione” – e 17 – “Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. [...]”, il Parlamento Europeo ha approvato, nel 2012, una Risoluzione relativa a questo nuovo meccanismo.

Attraverso la Risoluzione 2012/2829(RSP), si sono infatti esortatii partiti politici europei a nominare candidati alla presidenza della Commissione e si aspetta che tali candidati svolgano un ruolo guida nell’ambito della campagna elettorale parlamentare, in particolare presentando personalmente il loro programma in tutti gli Stati membri dell’Unione“, al fine di sottolineare “l’importanza di rafforzare la legittimità politica sia del Parlamento che della Commissione instaurando un collegamento più diretto tra le rispettive elezioni e la scelta dei votanti”. 

Il sistema dello Spitzenkandidaten, usato per la prima volta nelle ultime elezioni del 2014 con l’elezione di Jean-Claude Junker, prevede dunque che i gruppi politici europei propongano dei nomi di candidati alla presidenza della Commissione. È però ancora troppo presto per comprendere se questo sistema possa aiutare a raggiungere gli obiettivi prefissati di crescita dell’affluenza. Ciò che è certo è che il Parlamento Europeo lo ritiene fondamentale. Esso ha, infatti, affermato, nell’ambito di una revisione sull’accordo delle relazioni tra PE e CE, che respingerà qualsiasi candidato non indicato come “candidato principale” dai vari gruppi politici. Solo l’analisi delle elezioni del 2019 ci mostrerà se e come il meccanismo si sia rivelato utile.

Fonti e Approfondimenti

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/21/il-parlamento-europeo-modalita-di-elezione

Trattato sull’Unione Europea (TUE), Versione Consolidata: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), Versione Consolidata: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_2&format=PDF

Trattato di Lisbona, 2007/C 306/01: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_lisbon_treaty.pdf

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 278, 8 ottobre 1976: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1976:278:FULL&from=IT

2002/772/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.283.01.0001.01.ITA

Direttiva 2013/1/UE Del Consiglio, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:026:0027:0029:IT:PDF

Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32018D0994

Comunicato Stampa PE, Elezioni 2019: il sistema degli “Spitzenkandidaten” non può essere revocato, 07/02/2018: http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97026/elezioni-2019-il-sistema-degli-spitzenkandidaten-non-puo-essere-revocato

Spitzenkandidaten 2019: https://europeelects.eu/2019spitzenkandidaten/

Understanding the SpitzenKandidaten Process: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf

Risoluzione Parlamento Europeo, 2012/2829(RSP): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0462+0+DOC+XML+V0//EN

Regole per il voto in Italia: http://www.europarl.europa.eu/italy/it/elezioni-europee-2019/elezioni-europee-2019-come-si-vota-in-italia

L.18/1979, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/79018l.htm

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