I diritti sessuali e riproduttivi: abortire in Polonia

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di Ginevra Candidi

Come dimostrato nel precedente articolo, i diritti alla salute sessuale e riproduttiva sono considerati a tutti gli effetti diritti umani, spesso contenuti però in altre categorie di diritti. Per esempio, nel contesto europeo, la Convenzione dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali non prevede diritti specifici per la salute sessuale e riproduttiva. Essi sono invece contenuti nell’Articolo 8, che stabilisce il rispetto alla vita privata e familiare, come ha confermato a più riprese la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Con il caso studio di R.R. contro Polonia di fronte alla Corte Europea, si dimostrerà come la Corte abbia interpretato alcuni diritti riproduttivi, nello specifico l’aborto e l’accesso a informazioni relative alla propria salute.

Inoltre, si esamineranno gli ostacoli ancora presenti, che le donne devono affrontare nell’esercizio di tali diritti, nonostante esplicitamente previsti dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza.

Articolo 8: Diritto al rispetto alla vita privata e familiare

La Convenzione Europea, così come tutti gli altri documenti giuridicamente vincolanti del diritto internazionale, non prevede un chiaro diritto all’aborto. Ciononostante, per i casi concernenti l’interruzione di gravidanza, la Corte ha riconosciuto che, quando l’aborto è legalizzato nel contesto legislativo nazionale, esso è legato al diritto alla vita privata. Infatti, tale diritto include la libertà individuale di decidere liberamente ciò che riguarda la propria sessualità o stato di gravidanza.

Dal momento in cui la questione è altamente dibattuta, la Corte non ha mai potuto sostenere che esistesse un diritto all’aborto di per sé, ma nei casi concernenti l’interruzione di gravidanza si è focalizzata sul cosiddetto approccio procedurale. Esso prevede un’analisi dei deficit nella legislazione nazionale che rendono impossibile per le donne ottenere un aborto anche se legalmente previsto nello Stato di appartenenza.

Nonostante una presa di posizione della Corte a favore dei diritti alla salute sessuale e riproduttiva delle donne, sono diversi i casi in cui, sebbene legalmente previsti, tali servizi non siano di fatto accessibili per diverse ragioni, come dimostra il caso della Polonia.

Legislazione polacca

La legislazione polacca prevede che l’aborto sia legale solo entro le dodici settimane di gestazione e solo se la vita della madre sia in pericolo; se test genetici hanno dimostrato che il feto potrebbe essere gravemente danneggiato o soffrire di malattie incurabili; o se vi è il sospetto fondato che la gravidanza è il risultato di uno stupro o incesto.

È altresì stabilito che la donna incinta abbia il diritto ad accedere ai test genetici rilevanti per prendere eventualmente decisioni informate e consapevoli circa la propria gravidanza.

Il caso di R.R. c. Polonia

Nel caso R.R. c. Polonia del 2011, la richiedente (R.R.), incinta di diversi mesi, temeva che la sua potesse essere una gravidanza a rischio per i diversi sintomi manifestati durante gli ultimi mesi di gestazione. Chiedeva quindi di avere accesso a dei test genetici che avrebbero potuto confermare o smentire tali dubbi, ma il personale medico si rifiutò, dichiarando come motivazione, inter alia, l’obiezione di coscienza. 

Dopo diversi tentativi per ottenere quanto prescritto dalla legge, la donna riuscì infine a ottenere i suddetti test, che confermarono le paure della donna. Ciononostante, essendo trascorso il termine delle dodici settimane per praticare l’aborto, fu costretta a partorire, e il bambino nacque affetto da una sindrome rara.

La Corte Europea, facendo riferimento alla legge polacca, riconobbe che l’accesso ai test genetici sul feto sono parte integrante del diritto alla vita privata e familiare, sottolineando che gli Stati abbiano degli obblighi positivi affinché siano rispettati i diritti all’integrità fisica e psichica degli individui.

Il caso riguardava l’accesso alle informazioni relative alla propria salute e il diritto di decidere se continuare o meno la gravidanza. In tale contesto, l’effettivo accesso alle informazioni in tempi ragionevoli è cruciale per l’esercizio dei suddetti diritti. Il ritardo nell’ottenere informazioni mediche relative al proprio stato di salute ha effettivamente compromesso l’attuazione della legislazione sull’aborto, violando il diritto alla vita privata e familiare della donna.

Conclusione

Il caso di R.R. c. Polonia dimostra alcuni dei limiti strutturali che le donne devono affrontare per poter esercitare effettivamente i diritti riguardo la propria salute sessuale e riproduttiva, nonostante tali diritti siano riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Lo Stato, in questo caso, ha violato sia il suo diritto di essere informata circa le proprie condizioni di salute, sia il diritto, come previsto dalla legge polacca, di poter decidere se interrompere o meno la gravidanza.

Non soltanto, quindi, vi sono diversi ostacoli che impediscono alle donne di ottenere un aborto sicuro e legale, ma sono altresì numerose le difficoltà che esse riscontrano nell’avere accesso a dati sensibili ed essenziali per la propria salute, andando così a intaccare nella loro totalità i diritti alla salute sessuale e riproduttiva delle donne.

Fonti e approfondimenti

Consiglio d’Europa, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ETS 5, (1960).

A. Ieven, Privacy Rights in Conflicts: In Search of the Theoretical Framework Behind the European Court of Human Rights’ Balancing of Private Life Against Other Rights, in Conflicts Between Fundamental Rights, edito da E. Brems, (Intersentia 2008).

ECtHR, Case of R.R. v. Poland, Application no. 27617/04, (26 Maggio 2011).

Parlamento polacco, Legge sulla pianificazione familiare (protezione del feto umano e condizioni permesse per la terminazione della gravidanza), (1993), Sezione 1.

D. Fenwick, The Modern Abortion Jurisprudence under Article 8 of the European Convention on Human Rights, MLIL 249, (2012).

J. Akandji-Kombe, Positive Obligations under the European Convention on Human Rights: A Guide to the Implementation of the European Convention on Human Rights, Human Rights Handbooks, No. 7, (2007).

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